POSTA E RISPOSTA - Giuffre
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M. B.<br />
Per la Cassazione (sentenza n. 2328 del 6/6/1977), in difetto di una clausola difforme del<br />
regolamento di condominio, devono contribuire alle spese di manutenzione, ricostruzione e<br />
illuminazione dell’androne e delle scale, ancorché in misura ridotta, anche i condomini che non<br />
ne usufruiscono per ac¬cedere alla rispettiva proprietà esclusiva, per essere queste dotate di<br />
accesso autonomo. La presenza, nel vano scale, dei contatori delle unità immobiliari dotate di<br />
accesso separato, legittima la ripartizione delle spese su base millesimale, dal momento che<br />
quello che conta è l’uso potenziale, non l’uso effettivo.<br />
VIZI DELL’IMMOBILE E MUTUO<br />
Abbiamo acquistato una porzione di cascina nel 2006 previo atto pubblico. Dopo 1 anno<br />
veniamo a conoscenza di molteplici vizi occulti tra cui tetto in eternit, umidità varie nascoste<br />
da perline, impianto elettrico non a norma, serbatoio gpl 1250 lt (unica fonte di riscaldamento)<br />
cucina e acqua calda non a norma per cui chiusura totale da parete dei VV.FF. e ordinanze con<br />
multa. Opere abusive all'interno del cortile, e per finire il giorno di pasqua in camera da letto è<br />
crollato il controsoffitto; abbiamo segni di assestamento e dal tetto piove acqua. Nel 2008<br />
abbiamo chiesto tramite legale la risoluzione del contratto, ma come lei può ben sapere sono<br />
cause piuttosto lunghe. Adesso io le chiedo, a questo punto possiamo rifiutarci di pagare il<br />
mutuo visto che oltre alla relazione rilasciataci dall'Asl dopo un sopralluogo con l'inidoneità<br />
dello stabile e tra l'altro in comune non esiste abitabilità ma al catasto il venditore ha<br />
dichiarato nuova costruzione ma senza Dia, e volevo anche alla banca, visto che abbiamo<br />
pagato la perizia? Mi chiedo, è giusto pagare una rata su una casa che non vale niente?<br />
A.<br />
Chi ha erogato il mutuo è estraneo alla controversia riguardante i vizi occulti dell’immobile,<br />
questione che dev’essere pertanto risolta fra acquirente e venditore. Il mutuante, anzi, dalla<br />
presenza dei suddetti vizi ha tutto da perdere, dal momento che, se essi si sono evidenziati<br />
dopo la stima dell’immobile, ne riducono il valore indicato nell’elaborato peritale, e quindi il<br />
ricavato qualora si dovesse procedere alla vendita forzata in caso di mancato pagamento delle<br />
rate di mutuo.<br />
COSTRUZIONE TETTO E RIDUZIONE IN PRISTINO<br />
Abitiamo al secondo ed ultimo piano di una palazzina. Nel 2002 a causa delle abbondanti<br />
infiltrazioni di acqua nelle camere del nostro appartamento, abbiamo deciso di costruire il tetto