POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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24.02.2013 Views

fine di giugno e mi è stata paventata al momento la soluzione a mie spese di un decoder satellitare ed una parabola, in attesa che altri eventuali inquilini subentrino (se subentreranno), che si faccia lo statuto condominiale e si discuta dell'argomento? P. E. Se il progetto di costruzione non rispetta, in fase di realizzazione, quanto promesso dalla brochure, il promissario acquirente è legittimato a contestare la circostanza, anche se è difficile stabilire la linea di demarcazione fra la pubblicità che esalta la prestazione offerta (cosiddetto dolus bonus, dal quale il compratore deve sapersi guardare) e il dolo vero e proprio, dovendosi accertare di quanto la prestazione effettiva si discosta da quella reclamizzata. Ci si può rifare all’art. 1137 c.c., per il quale, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, le parti devono comportarsi secondo buona fede. Se il contratto di vendita non lo prevede il costruttore non è obbligato a dotare la costruzione di antenna televisiva centralizzata, anche se, di norma (art. 3, comma 13, L. 31/7/1997, n. 249), gli edifici di nuova costruzione si avvalgono di impianto centralizzato. DANNI E ASSICURAZIONE Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del mio appartamento la ditta esecutrice ha fatto un piccolo danno all'appartamento sottostante. Dopo alcuni mesi è stato finalmente effettuato il sopralluogo dal perito che ha riconosciuto al condomino sottostante circa 490 euro al netto di una franchigia di 250 euro. Mi sono ovviamente attivato affinché la Ditta copra la franchigia e ovviamente ho rassicurato i miei vicini che nel caso questo non avvenga avrei coperto io le spese. Mi chiedo che possibilità ho di rivalsa nei confronti della ditta qualora non voglia coprire il valore della franchigia. Posso procedere con una denuncia o devo adire alle vie legali (cosa che non so se convenga visto l'importo)? E' inoltre lecito che una ditta che esegue lavori di demolizione e ristrutturazione per diverse migliaia di euro abbia una polizza con franchigia? V. D. Il committente può rivalersi giudizialmente nei confronti dell’impresa (in sede civile, non penale) per esigere il risarcimento dell’intero danno. Se il capitolato non lo prevede, non trattandosi di appalto avente per oggetto un’opera pubblica l’impresa non è tenuta a stipulare una polizza di assicurazione a copertura degli eventuali danni causati nell’esercizio della sua attività. RIMOZIONE AMIANTO

Ho un condominio con 50 appartamenti (piccolo taglio) su due scale in unico fabbricato, dove i balconi sono tutti a filo della facciata. l'80% dei balconi è costituito da telai in ferro contenenti pannelli di amianto e il resto dei balconi sono a mattoncino. Tutti i balconi sono inseriti dentro la facciata, non ci sono balconi aggettanti verso l'esterno e cioè oltre il muro del fabbricato. Le spese per la rimozione dei pannelli e la p.o. di nuovi pannelli, come devono essere ripartite secondo il Suo parere? C. B. Se i pannelli non sono riguardabili come funzionali all’abbellimento della facciata nel suo insieme, la spesa richiesta dalla loro rimozione e sostituzione grava esclusivamente sui proprietari dei balconi. CANNA FUMARIA IN AMIANTO Nel palazzo adiacente al mio è installata una canna fumaria in amianto. Ho chiesto all'amministratore (che amministra tutti e due i palazzi) se fosse possibile attivarsi per la rimozione, data la pericolosità del materiale. L'amministratore mi ha risposto che la rimozione è obbligatoria solo in caso il proprietario o il condominio decidessero di fare lavori sulla parete esterna sulla quale è ancorata la canna; altrimenti se la canna fumaria in questione non viene "toccata", il condomino proprietario della canna fumaria non è tenuto alla rimozione, tantomeno il condominio. C. F. L’amministratore ha ragione; la presenza di amianto in un edificio, infatti, se il manufatto che lo contiene è in buone condizioni e non viene manomesso, non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Di conseguenza il proprietario non è tenuto a rimuoverlo. Il lettore può documentarsi consultando sul sito http://www.arpa.piemonte.it la pubblicazione “L’amianto negli edifici”. USO DEL MURO COMUNE Qualche mese fa, avendo ricevuto il diniego da un condomino che possiede 600 millesimi nel condominio, avevo posto il quesito legale se potevo allargare la porta del mio box di 30 cm per accedere meglio ad esso e la risposta legale fu che era necessario il consenso di tutti i condomini perché l'allargamento di essa comportava l'inglobamento nella proprietà esclusiva di un condomino dello spazio già occupato da un muro comune. Perfetto: ora però devo capire se lo stesso principio vale per il condomino possessore dei 600 millesimi e vengo al punto: questo

Ho un condominio con 50 appartamenti (piccolo taglio) su due scale in unico fabbricato, dove i<br />

balconi sono tutti a filo della facciata. l'80% dei balconi è costituito da telai in ferro contenenti<br />

pannelli di amianto e il resto dei balconi sono a mattoncino. Tutti i balconi sono inseriti dentro<br />

la facciata, non ci sono balconi aggettanti verso l'esterno e cioè oltre il muro del fabbricato. Le<br />

spese per la rimozione dei pannelli e la p.o. di nuovi pannelli, come devono essere ripartite<br />

secondo il Suo parere?<br />

C. B.<br />

Se i pannelli non sono riguardabili come funzionali all’abbellimento della facciata nel suo<br />

insieme, la spesa richiesta dalla loro rimozione e sostituzione grava esclusivamente sui<br />

proprietari dei balconi.<br />

CANNA FUMARIA IN AMIANTO<br />

Nel palazzo adiacente al mio è installata una canna fumaria in amianto. Ho chiesto<br />

all'amministratore (che amministra tutti e due i palazzi) se fosse possibile attivarsi per la<br />

rimozione, data la pericolosità del materiale. L'amministratore mi ha risposto che la rimozione<br />

è obbligatoria solo in caso il proprietario o il condominio decidessero di fare lavori sulla parete<br />

esterna sulla quale è ancorata la canna; altrimenti se la canna fumaria in questione non viene<br />

"toccata", il condomino proprietario della canna fumaria non è tenuto alla rimozione,<br />

tantomeno il condominio.<br />

C. F.<br />

L’amministratore ha ragione; la presenza di amianto in un edificio, infatti, se il manufatto che<br />

lo contiene è in buone condizioni e non viene manomesso, non comporta di per sé un pericolo<br />

per la salute degli occupanti. Di conseguenza il proprietario non è tenuto a rimuoverlo. Il<br />

lettore può documentarsi consultando sul sito http://www.arpa.piemonte.it la pubblicazione<br />

“L’amianto negli edifici”.<br />

USO DEL MURO COMUNE<br />

Qualche mese fa, avendo ricevuto il diniego da un condomino che possiede 600 millesimi nel<br />

condominio, avevo posto il quesito legale se potevo allargare la porta del mio box di 30 cm per<br />

accedere meglio ad esso e la risposta legale fu che era necessario il consenso di tutti i<br />

condomini perché l'allargamento di essa comportava l'inglobamento nella proprietà esclusiva di<br />

un condomino dello spazio già occupato da un muro comune. Perfetto: ora però devo capire se<br />

lo stesso principio vale per il condomino possessore dei 600 millesimi e vengo al punto: questo

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