POSTA E RISPOSTA - Giuffre

POSTA E RISPOSTA - Giuffre POSTA E RISPOSTA - Giuffre

24.02.2013 Views

Abito in un fabbricato composto da 6 alloggi più 2 mansarde sottotetto, così disposti: 2 alloggi al piano rialzato, 2 alloggi al 1° piano, 2 alloggi al 2° piano e 2 mansarde sottotetto abitabili. Sul tetto, al momento della costruzione del fabbricato, sono stati previsti 12 abbaini per presa luce delle 2 mansarde. Ora, dal momento che dovremmo ristrutturare tutto il fabbricato, compresi tetto ed abbaini, mi interesserebbe sapere, in termini di legge, in che misura deve essere ripartita la spesa per la ristrutturazione degli abbaini fra gli 8 condomini (tutti, tra l’altro, proprietari degli alloggi o mansarde). V. T. Gli abbaini sono di proprietà singola se realizzati per dare aria e luce ai locali sottotetto, e di proprietà condominiale se realizzati contestualmente all’edificio, per creare un accesso al tetto. Di conseguenza le spese per eventuali interventi di manutenzione competono al singolo se l’abbaino è di proprietà esclusiva, a tutti i condomini se di proprietà comune, ai sensi del primo comma dell’art. 1123 c.c. INFILTRAZIONI PROVENIENTI DA CONDOMINIO ADIACENTE Dal giardino sovrastante i garage del condominio confinante con la mia abitazione, si verificano infiltrazioni d'acqua. Tali infiltrazioni sono visibili nel muro di accesso alla mia cantina. Specifico che trattasi di condominio che confina con la mia abitazione singola. Da anni sollecito con telefonate l'amministratore che mi promesso di effettuare la riparazione, ma nulla è stato fatto. Provvederò a scrivere anche una raccomandata. Come mi devo comportare con l'amministratore del condominio che oltretutto mi risponde scortesemente? Che posso fare perchè il danno venga risolto? P. L.

Se l’amministratore del condominio adiacente all’abitazione del lettore non si attiva per rimuovere il lamentato inconveniente, non rimane che rivolgersi al giudice attraverso un avvocato, non senza aver prima sollecitato detto amministratore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnandogli congruo termine per provvedere. CONDOMINI INTRAPRENDENTI Gradirei sapere, se in un condominio di 12 unità abitative, 2 condomini possono di loro iniziativa far effettuare lavori di ristrutturazione esterna del fabbricato senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea. Infatti 2 condomini del primo piano hanno deciso di ristrutturare la parte esterna della palazzina di 6 piani solo esclusivamente al primo piano. Probabilmente hanno preso questa decisione, per risparmiare sul ponteggio che deve insistere durante i lavori che a breve inizieranno per la ristrutturazione dei restanti 5 piani (dal 2° al 6° piano). In caso di delibera dei lavori da effettuare, possono i proprietari del primo piano esimersi dal pagamento della ristrutturazione? Dato che i lavori alla loro facciata li hanno già fatti eseguire (senza la preventiva autorizzazione assembleare). T. F. I condomini che, senza autorizzazione dell’assemblea, hanno effettuato lavori su parte della facciata dell’edificio, non possono per questo sottrarsi dal contribuire al rifacimento dell’intera facciata ritualmente deliberato dall’assemblea. POZZETTI MALEODORANTI

Abito in un fabbricato composto da 6 alloggi più 2 mansarde sottotetto, così disposti: 2 alloggi<br />

al piano rialzato, 2 alloggi al 1° piano, 2 alloggi al 2° piano e 2 mansarde sottotetto abitabili.<br />

Sul tetto, al momento della costruzione del fabbricato, sono stati previsti 12 abbaini per presa<br />

luce delle 2 mansarde. Ora, dal momento che dovremmo ristrutturare tutto il fabbricato,<br />

compresi tetto ed abbaini, mi interesserebbe sapere, in termini di legge, in che misura deve<br />

essere ripartita la spesa per la ristrutturazione degli abbaini fra gli 8 condomini (tutti, tra<br />

l’altro, proprietari degli alloggi o mansarde).<br />

V. T.<br />

Gli abbaini sono di proprietà singola se realizzati per dare aria e luce ai locali sottotetto, e di<br />

proprietà condominiale se realizzati contestualmente all’edificio, per creare un accesso al<br />

tetto. Di conseguenza le spese per eventuali interventi di manutenzione competono al singolo<br />

se l’abbaino è di proprietà esclusiva, a tutti i condomini se di proprietà comune, ai sensi del<br />

primo comma dell’art. 1123 c.c.<br />

INFILTRAZIONI PROVENIENTI DA CONDOMINIO ADIACENTE<br />

Dal giardino sovrastante i garage del condominio confinante con la mia abitazione, si verificano<br />

infiltrazioni d'acqua. Tali infiltrazioni sono visibili nel muro di accesso alla mia cantina. Specifico<br />

che trattasi di condominio che confina con la mia abitazione singola. Da anni sollecito con<br />

telefonate l'amministratore che mi promesso di effettuare la riparazione, ma nulla è stato<br />

fatto. Provvederò a scrivere anche una raccomandata. Come mi devo comportare con<br />

l'amministratore del condominio che oltretutto mi risponde scortesemente? Che posso fare<br />

perchè il danno venga risolto?<br />

P. L.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!