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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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L.<br />

La regolarità della convocazione dell’assemblea dev’essere verificata dal presidente della<br />

stessa. Se si accerta il mancato raggiungimento del quorum ai fini della validità della<br />

costituzione dell’assemblea, la circostanza dev’essere messa a verbale dal segretario e la<br />

seduta non si può aprire. Se invece l’assemblea è validamente costituita ma non si raggiunge il<br />

quorum sufficiente affinché una determinata delibera possa essere validamente adottata,<br />

l’assemblea non può assumerla e se lo fa la decisione è suscettibile d’impugnazione.<br />

PIANTE SU AREA COMUNE<br />

Nel piccolo condominio dove vivono i miei genitori l’accesso, dal cancello sulla strada al<br />

portone d’ingresso, avviene attraverso una piccola parte comune costituita da uno slargo ed<br />

alcuni gradini che portano ad un vano coperto prospicente il portone vero e proprio. Sia nello<br />

slargo che nel vano coperto sono state poste alcune piante ornamentali dai miei genitori che si<br />

occupano in proprio, autonomamente e senza alcun onere a carico degli altri condomini, della<br />

loro cura e manutenzione assicurando un evidente miglioramento estetico ed abbellimento alla<br />

parte comune anche in considerazione della tipologia di piante in questione (cicas ed<br />

aspidistra). Essendo i miei genitori fra i primi acquirenti di appartamento nel condominio,<br />

hanno inteso tale azione quale spontaneo atto di cura e abbellimento del sito ponendolo in<br />

essere fin dal loro insediamento. Tale azione, che non altera ne’ limita la completa disponibilita’<br />

della parte comune agli altri condomini, e’ stata condivisa ed accettata di buon grado dalla<br />

totalita’ – meno uno, purtroppo – dei rimanenti condomini con i quali si intrattengono, peraltro,<br />

rapporti di ottimo vicinato. Il condomino contrario sostiene che le parti comuni non possono<br />

essere utilizzate per depositare oggetti appartenenti ai condomini con evidente e pretestuosa<br />

negazione dell’abbellimento effettivo e condiviso dagli altri. I miei genitori sono tenuti a<br />

rimuovere le piante?<br />

V. P.<br />

Se, come scrive il lettore, le piante non impediscono agli altri condomini di fare pari uso,<br />

secondo il loro diritto, della parte comune su cui insistono, la loro presenza è legittima, in<br />

quanto finalizzata all’abbellimento, e quindi alla valorizzazione dell’edificio.<br />

TRASFORMAZIONE SOTTOTETTO E MODIFICA TABELLE MILLESIMALI<br />

Ho condonato un sottotetto che da locale di sgombro è diventato abitazione con tanto di<br />

abitabilità e agibilità.

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