24.02.2013 Views

POSTA E RISPOSTA - Giuffre

POSTA E RISPOSTA - Giuffre

POSTA E RISPOSTA - Giuffre

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

metri 10 di larghezza, avevo, in virtù dei succitati diritti precostituiti, diritto di accesso a piedi e<br />

con la macchina, per immettermi su una strada pubblica C. parallela a via M., attraverso il<br />

viale di un altro condominio. Ultimamente, il nuovo amministratore del parco ha fatto chiudere,<br />

giustamente, la proprietà del parco con due cancelli automatici consegnandomi telecomando e<br />

chiave dei due cancelli automatici e, nel frattempo, a mezzo raccomandata, mi ha fatto<br />

pervenire un'offerta di partecipazione alle spese, sostenute e che si sosterranno, del<br />

condominio parco S. del 20%. Contattato telefonicamente, gli ho proposto che volevo pagare il<br />

giusto e quindi di far fare la tabella dei millesimi a me spettanti per i lavori ordinari e per il<br />

consumo di energia dei cancelli e delle lampade notturne nel viale. Mi ha risposto che non<br />

esiste ne si può fare la tabella dei millesimi per il diritto di servitù e che io al limite posso solo<br />

fare una controfferta e vedere poi se l'assemblea accetta questa controfferta. E' esatto quello<br />

che dice questo amministratore e cioè che non si possono fare le tabelle millesimali sul diritto<br />

di servitù? Se così fosse, poiché la richiesta del 20% su 26 appartamenti del parco mi sembra<br />

esorbitante cosa posso fare e come mi devo regolare?<br />

M. E.<br />

La ripartizione in millesimi è prevista dalla legge per gli edifici condominiali. Nulla vieta, però,<br />

che le parti affidino a un tecnico scelto di comune accordo la messa a punto di un prospetto<br />

che determini la misura della spesa a carico di ciascuna, ai sensi del terzo comma dell’art.<br />

1069 c.c. Piuttosto, però, che affrontare una spesa che graverebbe sul lettore in ragione del<br />

50%, in quanto titolare del fondo dominante, appare preferibile, come indicato<br />

dall’amministratore, fare una controproposta al condominio.<br />

ESTINZIONE DELLA SERVITU’<br />

La casa di mio padre in montagna è gravata per quanto riguarda la scala interna da una<br />

servitù di passaggio da parte di un mio zio (fratello di mio padre) perché quando nel lontano<br />

1950 divisero l’abitazione era l’unico modo per accedere alla loro parte di abitazione. Tenga<br />

presente che la scala è nell’interno della nostra proprietà e successivamente mio zio ha<br />

costruito una parte di abitazione aggiuntiva creando una scala interna che gli permette di<br />

entrare nella parte di abitazione che fu ricevuta in eredità. Io oggi penso che la servitù di<br />

passaggio sia decaduta in quanto non c’è più la necessità di passare sulla proprietà altrui per<br />

accedere alla propria abitazione. Cosa ne dice? Penso nella maniera giusta? E se sì, come si fa<br />

a rendere ufficiale questo nuovo stato di cose?<br />

M.<br />

L’art. 1074 c.c. stabilisce che il venir meno dell’utilità della servitù non la estingue se non

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!