POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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24.02.2013 Views

terreno di circa 1,50 metri il cui secondo lato è costituito dal muro di cinta. Orbene il proprietario di uno dei due appartamenti al piano superiore ha depositato, nella suddetta striscia e davanti alle mia finestre, 4 biciclette ed una canoa. All'invito a rimuovere quanto depositato, il suddetto ha dichiarato che anche quella striscia di terreno è proprietà comune e che quindi non avrebbe proceduto a rimuovere detti oggetti. Come posso "convincere" questo signore che non può occupare spazi non di pertinenza? Ed inoltre esiste un diritto alla privacy sotto le finestre? D. Il condomino non può occupare stabilmente gli spazi comuni con cose di sua pertinenza perché così facendo ne altera la destinazione (primo comma art. 1102 c.c.). Poiché non è mai stata formalizzata la costituzione del condominio, condominio che però esiste di fatto, il lettore può convocare l’assemblea dei condomini per cercare di trovare una soluzione che consenta di conciliare il suo diritto alla riservatezza con l’esigenza di trovare una sistemazione a biciclette e canoa. LOCAZIONE E DISDETTA Io e mio marito abbiamo preso in affitto un appartamento 4 anni fa: il proprietario ci ha fatto un contratto 4+4. Visti gli ottimi rapporti che avevamo con il proprietario gli abbiamo dato la disdetta in modo informale durante una cena a casa loro, senza lettera di preavviso. Noi ora abbiamo acquistato casa in un altro comune ma il vecchio affittuario vuole lo stesso i 3 mesi di affitto pagato (erano 6 ma 3 li abbiamo vissuti all’interno dell’immobile). Il punto è che prima di andarcene eravamo d'accordo di trovare entrambi dei nuovi inquilini cosi da occupare subito la casa senza che noi dovessimo pagare mutuo e affitto insieme ma il proprietario non ha mai cercato nessuno continuando a chiederci i soldi noi e in più quando io gli trovavo qualcuno non gli andava mai bene. Ora per noi è diventato impossibile pagare mutuo e affitto insieme ma nonostante facciamo i salti mortali per fargli avere i soldi anche se in ritardo lui ora ci ha chiesto pure le spese condominiali fino al momento che abbiamo lasciato casa. Mio marito fa il carabiniere in un altra città e ho sentito dire che per le Forze dell’Ordine i mesi di preavviso cambiano visto che sono costretti spesso a spostamenti. I. L’art. 1613 c.c. stabilisce che gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro domanda. In tale ipotesi il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.

LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI Sono in affitto in un mini appartamento semiarredato. Il resoconto delle spese condominiali l’amministratore a chi lo deve mandare? Al conduttore o al proprietario? L’amministratore non mi manda il conto delle spese condominiali, il conto lo manda al proprietario, il quale proprietario non lo manda a me; per cui, io risulto perennemente moroso. C’è un art. del codice civile, che regolamenta questo? G. S. L’amministratore è tenuto ad inviare il rendiconto delle spese condominiali al condomino- locatore, essendo questi, per legge, il soggetto tenuto al pagamento dei contributi condominiali. Di fatto, in base a specifica clausola contenuta nel contratto di locazione, a pagare è il conduttore, che ha il diritto di esigere dal locatore la documentazione giustificativa del richiesto importo. Nella situazione prospettata dal lettore, quindi, ad essere in mora non è lui ma il locatore. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE TERRAZZA A LIVELLO Vorrei sapere con certezza se c'è una norma e sentenze che regolano in maniera inequivocabile la ripartizione delle spese del balcone di casa mia che è la copertura del patio dell'abitazione sottostante e che è il proseguimento di un terrazzo che funge da lastrico solare di un altro appartamento sempre sottostante al mio. Orbene, sono state rifatte le facciate nel mio condominio e in corso d'opera il direttore dei lavori si è accorto, su sollecitazione dei Proprietari dell'appartamento sottostante al mio che dal mio terrazzo, nonché, dal mio balcone pervenivano grosse infiltrazioni e che era urgente rifare la guaina e il pavimento onde evitare ulteriori danni sia al patio sottostante che all'abitazione di cui sopra. Io ho dato l'assenso ai lavori dicendo che la metà delle spese le avrebbero dovute sostenere i proprietari sottostanti? vorrei avere un autorevole parere in merito, D. Se la terrazza a livello funge da copertura del sottostante patio, la sua disciplina è assimilabile a quella del lastrico solare di uso esclusivo, per cui la relativa spesa va ripartita in ragione di un terzo a carico del proprietario della terrazza e di due terzi a carico del proprietario del patio, ai sensi dell’art. 1126 c.c. INFILTRAZIONI DI UMIDITA’ E PIANO TERRA

terreno di circa 1,50 metri il cui secondo lato è costituito dal muro di cinta. Orbene il<br />

proprietario di uno dei due appartamenti al piano superiore ha depositato, nella suddetta<br />

striscia e davanti alle mia finestre, 4 biciclette ed una canoa. All'invito a rimuovere quanto<br />

depositato, il suddetto ha dichiarato che anche quella striscia di terreno è proprietà comune e<br />

che quindi non avrebbe proceduto a rimuovere detti oggetti. Come posso "convincere" questo<br />

signore che non può occupare spazi non di pertinenza? Ed inoltre esiste un diritto alla privacy<br />

sotto le finestre?<br />

D.<br />

Il condomino non può occupare stabilmente gli spazi comuni con cose di sua pertinenza perché<br />

così facendo ne altera la destinazione (primo comma art. 1102 c.c.). Poiché non è mai stata<br />

formalizzata la costituzione del condominio, condominio che però esiste di fatto, il lettore può<br />

convocare l’assemblea dei condomini per cercare di trovare una soluzione che consenta di<br />

conciliare il suo diritto alla riservatezza con l’esigenza di trovare una sistemazione a biciclette e<br />

canoa.<br />

LOCAZIONE E DISDETTA<br />

Io e mio marito abbiamo preso in affitto un appartamento 4 anni fa: il proprietario ci ha fatto<br />

un contratto 4+4. Visti gli ottimi rapporti che avevamo con il proprietario gli abbiamo dato la<br />

disdetta in modo informale durante una cena a casa loro, senza lettera di preavviso. Noi ora<br />

abbiamo acquistato casa in un altro comune ma il vecchio affittuario vuole lo stesso i 3 mesi di<br />

affitto pagato (erano 6 ma 3 li abbiamo vissuti all’interno dell’immobile). Il punto è che prima<br />

di andarcene eravamo d'accordo di trovare entrambi dei nuovi inquilini cosi da occupare subito<br />

la casa senza che noi dovessimo pagare mutuo e affitto insieme ma il proprietario non ha mai<br />

cercato nessuno continuando a chiederci i soldi noi e in più quando io gli trovavo qualcuno non<br />

gli andava mai bene. Ora per noi è diventato impossibile pagare mutuo e affitto insieme ma<br />

nonostante facciamo i salti mortali per fargli avere i soldi anche se in ritardo lui ora ci ha<br />

chiesto pure le spese condominiali fino al momento che abbiamo lasciato casa. Mio marito fa il<br />

carabiniere in un altra città e ho sentito dire che per le Forze dell’Ordine i mesi di preavviso<br />

cambiano visto che sono costretti spesso a spostamenti.<br />

I.<br />

L’art. 1613 c.c. stabilisce che gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono,<br />

nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché questo<br />

non sia stato disposto su loro domanda. In tale ipotesi il recesso ha effetto dal secondo mese<br />

successivo a quello in corso alla data della disdetta.

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