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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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per l’assemblea ho fatto gli accertamenti del caso con l’impresa venditrice e il proprietario in<br />

questione, ma ho ritenuto lo stesso di svolgere l’assemblea. Come posso però risolvere la<br />

questione del Regolamento Condominiale e relativi allegati (tabelle millesimali), contrattuali<br />

per 7 proprietari e 1 no?<br />

A. G.<br />

Se le tabelle millesimali introducono un criterio di ripartizione delle spese comuni diverso da<br />

quello stabilito dalla legge, hanno natura convenzionale e la loro approvazione richiede il<br />

consenso di tutti i condomini, altrimenti è sufficiente il quorum prescritto dal secondo comma<br />

dell’art. 1136 c.c.: maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno<br />

500/1.000 (Cass. 23/2/2007, n. 4219). Questo orientamento è stato confermo dalle Sezioni<br />

Unite della Suprema Corte con sentenza n. 18477 del 9/8/2010.<br />

EREDITA’ E PARCHEGGIO<br />

Con il decesso di mia mamma ho ereditato in comproprietà con mia sorella un appartamento in<br />

villetta bifamiliare con annesso giardino, garage e cortile pavimentato esterno, la villetta in<br />

oggetto è composta da un ulteriore appartamento, i cui proprietari hanno diritto di passaggio<br />

pedonale nel cortile e nel garage per accedere alla loro abitazione. Quando c’era mia mamma<br />

in vita avevano ottenuto da lei verbalmente il permesso di parcheggiare la loro macchina nel<br />

cortile esterno gratuitamente, hanno utilizzato per 7 anni il cortile occupandolo con l’auto, ora<br />

la casa è in vendita e d’accordo con mia sorella gli abbiamo chiesto verbalmente e con<br />

raccomandata di non parcheggiare più nel nostro cortile. Visto che continuano ad occupare il<br />

posto con la loro auto come possiamo dissuaderli? Mettendo un lucchetto al cancello lasciando<br />

solo il passaggio pedonale? Mettendo un dissuasore di parcheggio?<br />

L. S.<br />

Apporre il lucchetto o il dissuasore potrebbe esporvi a un’azione possessoria, dal momento che<br />

il possesso dura da più di un anno, per cui è preferibile diffidare il coinquilino, a mezzo<br />

raccomandata con avviso di ricevimento, dal continuare a parcheggiare l’auto, facendogli<br />

presente che in difetto vi rivolgerete al giudice.<br />

CHIARIMENTO SU AMMINISTRATORE DIMISSIONARIO<br />

Ho letto la sua risposta circa un mio quesito e la sua citazione della sentenza della cassazione<br />

del 5/2/1993. A dover essere onesto e leale non ho capito cosa significa la frase "a meno che<br />

non risulti una contraria volontà dei condomini attraverso delibera assembleare". In altri

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