POSTA E RISPOSTA - Giuffre
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del balcone incassato a quella del solaio che separa due piani. Se invece si tratta di balcone aggettante, non assolvente in quanto tale ad alcuna funzione di sostegno o di copertura dell’edificio, esso non può considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei rispettivi proprietari, ma rientra nella proprietà esclusiva del proprietario dell’appartamento cui accede. Di conseguenza la spesa occorrente alla riparazione del sottobalcone fa carico al proprietario del balcone. APPALTO E DANNI Si è constatato che le lesioni nelle pareti comuni e portanti del mio appartamento sono dovute per lavori effettuati, con DIA manutenzione straordinaria, nell'appartamento sottostante. Il proprietario committente è stato diffidato, ma declina tutta la responsabilità sull'impresa che risulta di aver sospeso i lavori e non più rintracciabile come ditta. Vorrei sapere se il committente proprietario è corresponsabile solidale per il risarcimento danni verso terzi in prima persona magari con il conforto di qualche sentenza della Cassazione. C. C. Poiché l’appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l’esecuzione dell’opera è configurabile solo in due casi: quando l’opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta culpa in eligendo), o quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all’appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide e inderogabili direttive (Cass. 23/4/2008, n. 10588). CONTROLLO CONTO CORRENTE Nei giorni scorsi ho inviato all'amministratore del mio condominio questa richiesta: "Sono a chiedere mi sia data formale delega o si fissi di comune accordo, un incontro con il Direttore della Filiale della Banca, perché intendo avere chiarimenti sulla gestione del conto corrente condominiale. Attendo di conoscere la forma prescelta." Questa la risposta: "In qualità di legale rappresentante del condominio non intendo esaminare con Lei le condizioni contrattuali di conto corrente. Può esaminare i documenti relativi al condominio alla chiusura dell’esercizio secondo i modi ed i tempi consentiti per legge. L’unico soggetto abilitato a gestire e/o verificare i rapporti con l’istituto bancario è il sottoscritto, così come previsto per mandato conferito dall’organo preposto e precisamente l’assemblea condominiale". Non mi sembra che la risposta sia corretta. Cosa fare affinché possa avere le informazioni/delucidazioni di cui ho diritto come condomino? Considerato che l'assemblea è ostile a concedermi l'autorizzazione. G. A.
L’amministratore non è tenuto ad esaudire la richiesta del condomino. Questi, a sua volta, può ottenere dall’amministratore l’esibizione dei documenti contabili, non solo in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza essere tenuto a specificare la ragione per la quale intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi; ciò, però, a condizione che l’esercizio di tale potere non intralci l’attività amministrativa e non sia contrario ai principi di correttezza, ed i relativi costi siano assunti dal condomino richiedente (Cass. 29/11/2001, n. 15159). FIORIERE CONDOMINIALI IN USO A CONDOMINO Abito in un nuovo condominio composto da 18 alloggi su 2 piani oltre a quello terra. Gli alloggi al piano terra, hanno una parte terrazzata privata mediante autobloccanti in uso esclusivo e per delimitare tale area dalle parti comuni, sono stati posti circa 28 vasi o vasconi lunghi 100cm e alti 60cm, in cemento con relativi arbusti, piante di lauro, che appoggiano sulla proprieta' ad uso esclusivo, ma sono stati inseriti nel regolamento di condominio proprieta' comune e non di proprieta' privata ed esclusiva, questo perché se i proprietari degli alloggi non mantengono il decoro degli arbusti, provvedera' l'amministratore addebitando le spese al condominio. Tengo a precisare che sopra i vasi e all'esterno della proprieta' confinante con le parti di passaggio pedonale comuni, sono state messe dall'impresa edile, reti metalliche a maglia larga, con paletti cementati nei vasconi, alti 1,50 da terra circa, per delimitare tali aree. Nel regolamento è scritto che i vasi con relativi arbusti sono di proprieta' comune e concesse in uso perpetuo a singoli condomini, i quali hanno l'obbligo della manutenzione, potatura, e devono mantenere altezze e decoro. La domanda è: i vasi con relativi arbusti, essendo bene comune, quindi del condominio, si possono irrigare e bagnare con acqua del condominio o con acqua privata dell'alloggio? Il condominio ha anche un verde condominiale in uso comune e si bagna con acqua condominiale. F. C. Se il regolamento stabilisce che il condomino debba farsi carico della manutenzione delle piante condominiali collocate nelle fioriere, anche queste condominiali, che insistono sulla sua proprietà e di cui ha l’uso esclusivo, egli è tenuto ad accollarsi anche la spesa richiesta dalla loro irrigazione. LOCAZIONE E SOSTITUZIONE FINESTRE Sono in affitto da circa due anni e ho un problema con le finestre di casa. Il condominio è abbastanza vecchio e le finestre di casa altre tanto, quando piove l'acqua mi entra in casa e
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aggettante, non assolvente in quanto tale ad alcuna funzione di sostegno o di copertura<br />
dell’edificio, esso non può considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà<br />
comune dei rispettivi proprietari, ma rientra nella proprietà esclusiva del proprietario<br />
dell’appartamento cui accede. Di conseguenza la spesa occorrente alla riparazione del<br />
sottobalcone fa carico al proprietario del balcone.<br />
APPALTO E DANNI<br />
Si è constatato che le lesioni nelle pareti comuni e portanti del mio appartamento sono dovute<br />
per lavori effettuati, con DIA manutenzione straordinaria, nell'appartamento sottostante. Il<br />
proprietario committente è stato diffidato, ma declina tutta la responsabilità sull'impresa che<br />
risulta di aver sospeso i lavori e non più rintracciabile come ditta. Vorrei sapere se il<br />
committente proprietario è corresponsabile solidale per il risarcimento danni verso terzi in<br />
prima persona magari con il conforto di qualche sentenza della Cassazione.<br />
C. C.<br />
Poiché l’appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del<br />
committente per i danni causati a terzi durante l’esecuzione dell’opera è configurabile solo in<br />
due casi: quando l’opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta<br />
culpa in eligendo), o quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all’appaltatore<br />
dal committente stesso, attraverso rigide e inderogabili direttive (Cass. 23/4/2008, n. 10588).<br />
CONTROLLO CONTO CORRENTE<br />
Nei giorni scorsi ho inviato all'amministratore del mio condominio questa richiesta: "Sono a<br />
chiedere mi sia data formale delega o si fissi di comune accordo, un incontro con il Direttore<br />
della Filiale della Banca, perché intendo avere chiarimenti sulla gestione del conto corrente<br />
condominiale. Attendo di conoscere la forma prescelta." Questa la risposta: "In qualità di<br />
legale rappresentante del condominio non intendo esaminare con Lei le condizioni contrattuali<br />
di conto corrente. Può esaminare i documenti relativi al condominio alla chiusura dell’esercizio<br />
secondo i modi ed i tempi consentiti per legge. L’unico soggetto abilitato a gestire e/o<br />
verificare i rapporti con l’istituto bancario è il sottoscritto, così come previsto per mandato<br />
conferito dall’organo preposto e precisamente l’assemblea condominiale". Non mi sembra che<br />
la risposta sia corretta. Cosa fare affinché possa avere le informazioni/delucidazioni di cui ho<br />
diritto come condomino? Considerato che l'assemblea è ostile a concedermi l'autorizzazione.<br />
G. A.