POSTA E RISPOSTA - Giuffre

POSTA E RISPOSTA - Giuffre POSTA E RISPOSTA - Giuffre

24.02.2013 Views

TRASFERIMENTO SERVITU’ E CANCELLO Nel condominio dove abito i lavori sono iniziati nel 1984 e sono terminati nel 1987. Detto condominio, formato di soli 5 appartamenti, è privo, da quasi un anno, di amministratore (dimissionario: dimissioni accettate con regolare verbale della maggioranza dell'assemblea). Il giorno dopo l'epifania, essendosi rotto un tubo dell'acqua all'interno del mio appartamento sono riuscito a far venire subito un mio amico idraulico per procedere alla riparazione. Abbiamo avuto, però un grosso problema ed è il seguente: poichè i contatori dell'acqua sono ubicati nella proprietà privata tutta recintata e chiusa di un condomino che ha la maggioranza dei millesimi e non ha mai voluto dare la chiave del cancello, avendogli telefonato e non ricevendo risposta perchè fuori per ferie, come abbiamo saputo dopo, essendo urgente la cosa sono stato costretto a scavalcare e con una certa difficoltà la recinzione per chiudere la chiave generale subito dopo il mio contatore. Durante il lavoro l'idraulico si è accorto che attraverso la parete divisoria del mio appartamento passano anche altri due tubi, di plastica dura neppure di rame, che portano l'acqua ai due appartamenti a me sovrastanti e di proprietà del signore che ha la maggioranza dei millesimi. A questo punto mi faceva notare l'idraulico che se dovesse succedere un problema, come quello che si è verificato a me, il danno per la mia abitazione sarebbe grosso per rompere di nuovo e trovare la perdita, per cui mi consigliava di convincere, il proprietario dei due appartamenti sovrastanti, a far passare dette tubazioni all'esterno del palazzo come si fa di prassi e per sicurezza in tutti i condomini. Ne ho parlato ma lo stesso mi ha risposto picche dicendo che non aveva intenzione di spendere soldi. Finito il lavoro mi è toccato riscavalcare la recinzione per andare a riaprire la chiave generale dell'acqua del mio appartamento ma, nello scavalcare, mi sono fatto male perchè questo signore senza chiedere il permesso a nessuno, quando eravamo assenti gli altri due proprietari del condominio, ha abbattuto una parte di muro di recinzione condominiale vi ha messo un cancello scorrevole di 3 metri con regolare chiave e vi ha parcheggiato una macchina in uno spazio di sua proprietà sottostante il balcone del piano rialzato che è alto da terra metri 1,90. Forse spera, perchè esasperati, di ricomprare ciò che ci ha venduto 25 anni fa. Cosa si può fare per farlo ragionare ed ovviare a tutti questi inconvenienti? via mail Il vicino non può essere obbligato a spostare i tubi dell’acqua ma è tenuto a risarcire i danni derivanti da una loro eventuale rottura. Quanto all’ installazione del cancello nel muro comune, questo tipo d’intervento dà luogo ad un uso più intenso della cosa comune, consentito ai sensi del combinato disposto degli artt. 1102, primo comma, e 1139 c.c. Esso, però, per essere

considerato legittimo non deve pregiudicare la statica e il decoro architettonico dell’edificio, né ledere i diritti degli altri condomini (Cass. 1/8/2002, n. 11411). DANNI DA INFILTRAZIONI DI ACQUA E POSA IN OPERA MATERIALE VIETATO Sul tetto condominiale i consiglieri e la maggioranza dei condomini, con il benestare dell'amministratore, hanno deliberato la stesura di guaine bituminose e materiali abusivi contro il regolamento edilizio del comune di Genova, malgrado io mi sia dissociata ed abbia verbalizzato che questi interventi siano fuorilegge. Poiché anche dopo a seguito di questo intervento è continuato a piovermi dentro casa, io abito all'ultimo piano, soprattutto ho avuto danni durante l'ultima alluvione del 2011, ho chiesto al comune se questo lavoro sia stato da loro approvato in quanto l'amministratore insisteva che lo fanno tutti per risparmiare, senza tenere conto del regolamento edilizio. Il comune mi ha risposto dicendo che il lavoro è abusivo, non è stato da loro autorizzato e che intimeranno la rimozione del materiale abusivo con sanzioni ripetitive fino a quando il materiale non sarà rimosso. Io ho fatto la segnalazione al comune per tutelarmi considerato che da anni il mio appartamento è danneggiato da infiltrazioni e che i condomini non hanno ancora rimborsato tutti i danni, rimandando sempre ad altra data la discussione del rimborso, ma chiedo: visto che tutti erano a conoscenza che si trattava di materiali abusivi, ed hanno ugualmente voluto eseguire gli interventi contro legge, le multe chi le paga? Mi sono dissociata con una raccomandata spedita all'amministratore prima che gli interventi venissero eseguiti, chiedendo di intervenire impiegando ardesia, unico materiale conforme alle leggi e caratteristica dei tetti genovesi. E' giusto che oltre ai notevoli danni e disturbo da me subiti, adesso per colpa degli altri devo pagare anche le multe del comune? Per il risarcimento dei danni da me subiti, cosa devo fare per fare? Un soffitto ha delle grosse venature perché pioveva a catinelle e temo che ci possano essere cedimenti se non si interviene urgentemente. L. M. Il condomino che si sia tempestivamente e formalmente dissociato dalla posa in opera del materiale vietato, e che venga obbligato dal Comune a pagare la propria quota di sanzione, può rivalersi nei confronti del condominio. Quanto ai danni provocati dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare condominiale , il condomino può chiamare in causa il condominio in persona dell’amministratore, avendo cura di verificare preventivamente che il diritto non si sia prescritto (cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato).

considerato legittimo non deve pregiudicare la statica e il decoro architettonico dell’edificio, né<br />

ledere i diritti degli altri condomini (Cass. 1/8/2002, n. 11411).<br />

DANNI DA INFILTRAZIONI DI ACQUA E POSA IN OPERA MATERIALE VIETATO<br />

Sul tetto condominiale i consiglieri e la maggioranza dei condomini, con il benestare<br />

dell'amministratore, hanno deliberato la stesura di guaine bituminose e materiali abusivi contro<br />

il regolamento edilizio del comune di Genova, malgrado io mi sia dissociata ed abbia<br />

verbalizzato che questi interventi siano fuorilegge. Poiché anche dopo a seguito di questo<br />

intervento è continuato a piovermi dentro casa, io abito all'ultimo piano, soprattutto ho avuto<br />

danni durante l'ultima alluvione del 2011, ho chiesto al comune se questo lavoro sia stato da<br />

loro approvato in quanto l'amministratore insisteva che lo fanno tutti per risparmiare, senza<br />

tenere conto del regolamento edilizio. Il comune mi ha risposto dicendo che il lavoro è abusivo,<br />

non è stato da loro autorizzato e che intimeranno la rimozione del materiale abusivo con<br />

sanzioni ripetitive fino a quando il materiale non sarà rimosso. Io ho fatto la segnalazione al<br />

comune per tutelarmi considerato che da anni il mio appartamento è danneggiato da<br />

infiltrazioni e che i condomini non hanno ancora rimborsato tutti i danni, rimandando sempre<br />

ad altra data la discussione<br />

del rimborso, ma chiedo: visto che tutti erano a conoscenza che si trattava di materiali abusivi,<br />

ed hanno ugualmente voluto eseguire gli interventi contro legge, le multe chi le paga? Mi sono<br />

dissociata con una raccomandata spedita all'amministratore prima che gli interventi venissero<br />

eseguiti, chiedendo di intervenire impiegando ardesia, unico materiale conforme alle leggi e<br />

caratteristica dei tetti genovesi. E' giusto che oltre ai notevoli danni e disturbo da me subiti,<br />

adesso per colpa degli altri devo pagare anche le multe del comune? Per il risarcimento dei<br />

danni da me subiti, cosa devo fare per fare? Un soffitto ha delle grosse venature perché<br />

pioveva a catinelle e temo che ci possano essere cedimenti se non si interviene urgentemente.<br />

L. M.<br />

Il condomino che si sia tempestivamente e formalmente dissociato dalla posa in opera del<br />

materiale vietato, e che venga obbligato dal Comune a pagare la propria quota di sanzione,<br />

può rivalersi nei confronti del condominio. Quanto ai danni provocati dalle infiltrazioni di acqua<br />

provenienti dal lastrico solare condominiale , il condomino può chiamare in causa il condominio<br />

in persona dell’amministratore, avendo cura di verificare preventivamente che il diritto non si<br />

sia prescritto (cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato).

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