POSTA E RISPOSTA - Giuffre

POSTA E RISPOSTA - Giuffre POSTA E RISPOSTA - Giuffre

24.02.2013 Views

Se l’innovazione è riguardabile come gravosa o voluttuaria rispetto alle caratteristiche dell’edificio, ed è suscettibile di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati dal contribuire alla spesa, ai sensi del primo comma dell’art. 1121 c.c. Se l’utilizzazione separata non è possibile –precisa il secondo comma di questo articolo- l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata non intenda farsi integrale carico della spesa. SPESE ASCENSORE E STUDIO PROFESSIONALE Un condomino ha acquistato un miniappartamento adiacente a quello proprio, trasformandolo in studio di fisioterapia. Da questa attività ne è derivato un via vai di clienti notevole che utilizza l'ascensore del Condominio. A questo punto può l'assemblea chiedere al titolare dello studio una maggiore partecipazione alle spese condominiali con particolare riguardo all'ascensore e pulizia scale? In caso negativo può applicare una serratura o gettoniera all'ascensore? Poiché sorgono anche dei dubbi sulla regolarità dell'apertura di detto studio, l'amministratore è legittimato a svolgere indagini presso le autorità competenti? Il regolamento condominiale contrattuale non contiene alcun divieto in merito. A. A. L’assemblea non può imporre al condomino che sia titolare di uno studio professionale una maggiorazione per l’uso più intenso delle scale e dell’ascensore a causa della clientela: la ripartizione delle spese su base millesimale, infatti, prescinde dall’uso effettivo ma considera l’uso potenziale. Quanto all’introduzione della chiave o della gettoniera, l’assemblea può deliberarla con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500/1.000 (un terzo dei partecipanti al condominio in rappresentanza di almeno 334/1.000 in seconda convocazione). La regolarità, o meno, dello studio professionale, può essere verificata presso le competenti autorità.

TENUTA CONTABILITA’ Ho chiesto all'amministratore del mio condominio di poter prendere visione del "libro di contabilità di cassa", mi ha risposto che non esiste, che tutte le operazioni in entrata e in uscita vengono registrate tramite il conto corrente condominiale. A me risulta che l'amministratore sia obbligato a tenere registri delle scritture contabili, derivante dal 6° comma dell'art. 1 D.L. 10-7-1982, n. 429 convertito con modifiche nella L. 7-8-1982, n. 516 e succ. mod. - o mi sbaglio? Del "Modello tipo di bilancio condominiale" concordato tra le maggiori associazioni dei consumatori e le maggiori organizzazioni degli amministratori condominiali, siglato il 4-7-2007, viene presentato il solo "conto economico", senza la "relazione dell'amministratore", "situazione di cassa", "situazione patrimoniale". Tale comportamento è lecito e, in caso contrario, quali interventi è opportuno prendere? Tenuto presente che agli altri condomini di tutto ciò non importa nulla. via mail L’amministratore è obbligato alla tenuta dei registri e delle scritture contabili prescritti dal sesto comma dell’art. 1 D.L. 10/7/1982, n. 429, convertito con modifiche nella L. 7/8/1982, n. 516, e successive modifiche, quando gestisca abitualmente più condomìni con retribuzione periodica stabilita e/o impiego di mezzi organizzati (Cass. 10/3/1999). Negli altri casi non sono previste particolari modalità di tenuta della contabilità condominiale, l’importante essendo che i condomini vengano messi in grado di verificare con chiarezza entrate e uscite, con le relative causali, e la quota da ciascuno dovuta. Se l’ amministratore, pur tenuto ad attenersi alle norme di cui sopra, non si adegua, il condomino può chiedere che il problema venga messo all’ordine del giorno della prossima assemblea. Se questa non delibera favorevolmente non rimane che rivolgersi al giudice.

Se l’innovazione è riguardabile come gravosa o voluttuaria rispetto alle caratteristiche<br />

dell’edificio, ed è suscettibile di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne<br />

vantaggio sono esonerati dal contribuire alla spesa, ai sensi del primo comma dell’art. 1121<br />

c.c. Se l’utilizzazione separata non è possibile –precisa il secondo comma di questo articolo-<br />

l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o<br />

accettata non intenda farsi integrale carico della spesa.<br />

SPESE ASCENSORE E STUDIO PROFESSIONALE<br />

Un condomino ha acquistato un miniappartamento adiacente a quello proprio, trasformandolo<br />

in studio di fisioterapia. Da questa attività ne è derivato un via vai di clienti notevole che<br />

utilizza l'ascensore del Condominio. A questo punto può l'assemblea chiedere al titolare dello<br />

studio una maggiore partecipazione alle spese condominiali con particolare riguardo<br />

all'ascensore e pulizia scale? In caso negativo può applicare una serratura o gettoniera<br />

all'ascensore? Poiché sorgono anche dei dubbi sulla regolarità dell'apertura di detto studio,<br />

l'amministratore è legittimato a svolgere indagini presso le autorità competenti? Il regolamento<br />

condominiale contrattuale non contiene alcun divieto in merito.<br />

A. A.<br />

L’assemblea non può imporre al condomino che sia titolare di uno studio professionale una<br />

maggiorazione per l’uso più intenso delle scale e dell’ascensore a causa della clientela: la<br />

ripartizione delle spese su base millesimale, infatti, prescinde dall’uso effettivo ma considera<br />

l’uso potenziale. Quanto all’introduzione della chiave o della gettoniera, l’assemblea può<br />

deliberarla con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di<br />

almeno 500/1.000 (un terzo dei partecipanti al condominio in rappresentanza di almeno<br />

334/1.000 in seconda convocazione). La regolarità, o meno, dello studio professionale, può<br />

essere verificata presso le competenti autorità.

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