POSTA E RISPOSTA - Giuffre
POSTA E RISPOSTA - Giuffre POSTA E RISPOSTA - Giuffre
Se l’innovazione è riguardabile come gravosa o voluttuaria rispetto alle caratteristiche dell’edificio, ed è suscettibile di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati dal contribuire alla spesa, ai sensi del primo comma dell’art. 1121 c.c. Se l’utilizzazione separata non è possibile –precisa il secondo comma di questo articolo- l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata non intenda farsi integrale carico della spesa. SPESE ASCENSORE E STUDIO PROFESSIONALE Un condomino ha acquistato un miniappartamento adiacente a quello proprio, trasformandolo in studio di fisioterapia. Da questa attività ne è derivato un via vai di clienti notevole che utilizza l'ascensore del Condominio. A questo punto può l'assemblea chiedere al titolare dello studio una maggiore partecipazione alle spese condominiali con particolare riguardo all'ascensore e pulizia scale? In caso negativo può applicare una serratura o gettoniera all'ascensore? Poiché sorgono anche dei dubbi sulla regolarità dell'apertura di detto studio, l'amministratore è legittimato a svolgere indagini presso le autorità competenti? Il regolamento condominiale contrattuale non contiene alcun divieto in merito. A. A. L’assemblea non può imporre al condomino che sia titolare di uno studio professionale una maggiorazione per l’uso più intenso delle scale e dell’ascensore a causa della clientela: la ripartizione delle spese su base millesimale, infatti, prescinde dall’uso effettivo ma considera l’uso potenziale. Quanto all’introduzione della chiave o della gettoniera, l’assemblea può deliberarla con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500/1.000 (un terzo dei partecipanti al condominio in rappresentanza di almeno 334/1.000 in seconda convocazione). La regolarità, o meno, dello studio professionale, può essere verificata presso le competenti autorità.
TENUTA CONTABILITA’ Ho chiesto all'amministratore del mio condominio di poter prendere visione del "libro di contabilità di cassa", mi ha risposto che non esiste, che tutte le operazioni in entrata e in uscita vengono registrate tramite il conto corrente condominiale. A me risulta che l'amministratore sia obbligato a tenere registri delle scritture contabili, derivante dal 6° comma dell'art. 1 D.L. 10-7-1982, n. 429 convertito con modifiche nella L. 7-8-1982, n. 516 e succ. mod. - o mi sbaglio? Del "Modello tipo di bilancio condominiale" concordato tra le maggiori associazioni dei consumatori e le maggiori organizzazioni degli amministratori condominiali, siglato il 4-7-2007, viene presentato il solo "conto economico", senza la "relazione dell'amministratore", "situazione di cassa", "situazione patrimoniale". Tale comportamento è lecito e, in caso contrario, quali interventi è opportuno prendere? Tenuto presente che agli altri condomini di tutto ciò non importa nulla. via mail L’amministratore è obbligato alla tenuta dei registri e delle scritture contabili prescritti dal sesto comma dell’art. 1 D.L. 10/7/1982, n. 429, convertito con modifiche nella L. 7/8/1982, n. 516, e successive modifiche, quando gestisca abitualmente più condomìni con retribuzione periodica stabilita e/o impiego di mezzi organizzati (Cass. 10/3/1999). Negli altri casi non sono previste particolari modalità di tenuta della contabilità condominiale, l’importante essendo che i condomini vengano messi in grado di verificare con chiarezza entrate e uscite, con le relative causali, e la quota da ciascuno dovuta. Se l’ amministratore, pur tenuto ad attenersi alle norme di cui sopra, non si adegua, il condomino può chiedere che il problema venga messo all’ordine del giorno della prossima assemblea. Se questa non delibera favorevolmente non rimane che rivolgersi al giudice.
- Page 77 and 78: Oltretutto credo che in oltre 110 a
- Page 79 and 80: SPESE E USO DELLE PARTI COMUNI Ho a
- Page 81 and 82: Se le immissioni di fumo, rumore, p
- Page 83 and 84: sono astenute solo i "soliti": 3 fa
- Page 85 and 86: Vivo in un quartiere composto da ci
- Page 87 and 88: SPESA SPOSTAMENTO SERVITU’ Abbiam
- Page 89 and 90: Vorrei gentilmente che mi venga dat
- Page 91 and 92: UTILIZZO LOCALE COMUNE Nel condomin
- Page 93 and 94: dell'amministratore. Avrei urgenza
- Page 95 and 96: amministratore e che dopo varie vol
- Page 97 and 98: scoperto che il proprietario è mor
- Page 99 and 100: E. S. La cessione in proprietà esc
- Page 101 and 102: -uscita persone. Un’assemblea con
- Page 103 and 104: 1) Posso sottrarmi da questa gravos
- Page 105 and 106: istrutturazione e copertura cappott
- Page 107 and 108: RIFACIMENTO SOTTOBALCONE Potrei sap
- Page 109 and 110: via mail Allo stato non sono previs
- Page 111 and 112: DETRAZIONE FISCALE E CERTIFICAZIONE
- Page 113 and 114: ACQUA POTABILE E IMU Buongiorno, mi
- Page 115 and 116: MANUTENZIONE SOLAIO Nel soffitto de
- Page 117 and 118: Abito in un condominio dove sono pr
- Page 119 and 120: cominciamo ad avere anche problemi
- Page 121 and 122: via e-mail La decisione dell’Arbi
- Page 123 and 124: architettonico del fabbricato, la s
- Page 125 and 126: INFERRIATE…APPROVA DI LADRO Abito
- Page 127: oggetto di ristrutturazione la qual
- Page 131 and 132: considerato legittimo non deve preg
- Page 133 and 134: di 20 mt in meno, rispetto alla sup
- Page 135 and 136: Di norma la tenda dev’essere inst
- Page 137 and 138: L’amministratore non è tenuto ad
- Page 139 and 140: E. S. L’ipotesi di un condominio
- Page 141 and 142: SOPRAELEVAZIONE E RISCALDAMENTO Vor
- Page 143 and 144: per l’assemblea ho fatto gli acce
- Page 145 and 146: con il voto favorevole della maggio
- Page 147 and 148: APPALTATO E SMANTELLAMENTO CANTIERE
- Page 149 and 150: locale caldaia, ma unicamente il su
- Page 151 and 152: condomino proprietario di un locale
- Page 153 and 154: condomino o chi per lui non può oc
- Page 155 and 156: dovesse rompersi qualcosa o altro,
- Page 157 and 158: Il conduttore ha sulle parti comuni
- Page 159 and 160: ma la sua altezza non può superare
- Page 161 and 162: E. Il contatore dell’acqua viene
- Page 163 and 164: piano a me soprastante creando il d
- Page 165 and 166: introdotta, accedendo da un cancell
- Page 167 and 168: Il vicino è tenuto a ripristinare
- Page 169 and 170: R. P. Se nel contratto di locazione
- Page 171 and 172: delle mie auto, l’area si trova c
- Page 173 and 174: CONTATORE E PRIVACY L'abitazione in
- Page 175 and 176: Con contratto ho avuto una servitù
- Page 177 and 178: che potrà essere quantificato dagl
Se l’innovazione è riguardabile come gravosa o voluttuaria rispetto alle caratteristiche<br />
dell’edificio, ed è suscettibile di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne<br />
vantaggio sono esonerati dal contribuire alla spesa, ai sensi del primo comma dell’art. 1121<br />
c.c. Se l’utilizzazione separata non è possibile –precisa il secondo comma di questo articolo-<br />
l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o<br />
accettata non intenda farsi integrale carico della spesa.<br />
SPESE ASCENSORE E STUDIO PROFESSIONALE<br />
Un condomino ha acquistato un miniappartamento adiacente a quello proprio, trasformandolo<br />
in studio di fisioterapia. Da questa attività ne è derivato un via vai di clienti notevole che<br />
utilizza l'ascensore del Condominio. A questo punto può l'assemblea chiedere al titolare dello<br />
studio una maggiore partecipazione alle spese condominiali con particolare riguardo<br />
all'ascensore e pulizia scale? In caso negativo può applicare una serratura o gettoniera<br />
all'ascensore? Poiché sorgono anche dei dubbi sulla regolarità dell'apertura di detto studio,<br />
l'amministratore è legittimato a svolgere indagini presso le autorità competenti? Il regolamento<br />
condominiale contrattuale non contiene alcun divieto in merito.<br />
A. A.<br />
L’assemblea non può imporre al condomino che sia titolare di uno studio professionale una<br />
maggiorazione per l’uso più intenso delle scale e dell’ascensore a causa della clientela: la<br />
ripartizione delle spese su base millesimale, infatti, prescinde dall’uso effettivo ma considera<br />
l’uso potenziale. Quanto all’introduzione della chiave o della gettoniera, l’assemblea può<br />
deliberarla con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di<br />
almeno 500/1.000 (un terzo dei partecipanti al condominio in rappresentanza di almeno<br />
334/1.000 in seconda convocazione). La regolarità, o meno, dello studio professionale, può<br />
essere verificata presso le competenti autorità.