POSTA E RISPOSTA - Giuffre
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Se il danno è stato provocato dalla pioggia caduta sul terreno di proprietà di un condomino,<br />
questi non può essere chiamato a risponderne, trattandosi di evento naturale, a meno che non<br />
abbia realizzato opere che incanalano le acque meteoriche verso l’intercapedine del fabbricato.<br />
Ne risponderà pertanto il condominio, trattandosi di danno proveniente da una parte comune<br />
dell’edificio, qual è l’intercapedine se i titoli di acquisto non dispongono diversamente. Se<br />
invece si prova che il danno è stato causato in tutto o in parte dall’irrigazione del giardino, il<br />
proprietario di questo dovrà risponderne in proporzione. La spesa richiesta da una<br />
sistemazione dei luoghi tale da evitare il ripetersi dell’inconveniente grava sui condomini<br />
interessati al fenomeno, in proporzione ai millesimi di proprietà salvo diverso accordo.<br />
ANCORA SU TRASFERIMENTO SERVITU’ E CANCELLO<br />
Ho letto con molto interesse la sua risposta e sono andato anche a leggere la sentenza della<br />
cassazione del 01/08/2002 n. 11411. Da essa si evince chiaramente che c'è una lesione di<br />
diritto di servitù nel non poter chiudere liberamente, quando se ne ha bisogno, l'acqua perché<br />
chi ha apposto il cancello in modo arbitrario non ha consegnato la chiave dello stesso agli altri<br />
condomini e ne ha l'intenzione di farlo. Ma si rimane perplessi perché se ho capito bene si<br />
afferma che chi ha la maggioranza millesimale può tranquillamente, per accedere ad suo<br />
esclusivo spazio di 25 metri quadrati ed usufruirne solo lui, abbattere un muro di recinzione<br />
condominiale e quindi di proprietà anche di altri condomini senza dover chiedere il permesso<br />
ed il consenso a nessuno. Questo non comporta che uno solo, per poter usufruire al meglio di<br />
una sua proprietà, ingloba nella sua esclusiva proprietà una parte di muro condominiale<br />
impedendo ad altri condomini e comproprietari di poterne usufruire e di spogliarli di un loro<br />
diritto di proprietà?<br />
C. R.<br />
Premesso che la sostituzione di una parte del muro condominiale con un cancello di accesso<br />
alla proprietà esclusiva dovrebbe indurre anche il più temerario dei condomini ad assicurarsi il<br />
preventivo beneplacito dell’assemblea, la sentenza richiamata dal lettore stabilisce fra l’altro<br />
che questo tipo d’intervento non deve pregiudicare né il decoro architettonico dell’edificio né i<br />
diritti degli altri condomini.