POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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24.02.2013 Views

di condominio non è mai apparso l'interno identificativo del superattico, perché questo non ha un contatore a parte (cosa vera: l'inquilino paga la sua quota secondo un 'contatore' interno) e neppure un citofono. L'esperienza mi insegna che in realtà vorrebbero una revisione dei millesimi anche se la superficie del superattico non è aumentata neppure di un centimetro. Possono opporsi alla mia richiesta di una cassetta postale per il mio inquilino? Se no, come posso difendermi? via e-mail E' possibile includere in un'unica espressione millesimale più appartamenti appartenenti allo stesso proprietario, dal momento che l'art. 72 disp. att. e trans. c.c. non include fra le norme non derogabili da parte del regolamento condominiale quelle riguardanti la ripartizione su base millesimale dei singoli piani o porzioni di piano (Cass. 19/10/1988, n. 5686). Pertanto, se il lettore contribuisce alle spese comuni anche in ragione dei millesimi del superattico, ha il diritto all’installazione di una cassetta postale per questa unità immobiliare. Se gli altri condomini si oppongono e il lettore non vuole installare direttamente la cassetta nel rispetto dei limiti di cui al primo comma dell’art. 1102 c.c., può rivolgersi al giudice. Quanto alla ventilata modifica dei millesimi, se questi sono stati predisposti prima che il sottotetto venisse trasformato in abitazione, si è nel diritto di pretenderla se l’innovazione ha prodotto una notevole alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano, come previsto dall'art. 69, n. 2), disp. att. e trans. c.c CADUTA BIANCHERIA E ACCESSO AI CONTATORI Il condominio, privo di amministratore, dove sono proprietario dell'appartamento è formato da 5 appartamenti di cui tre di un solo proprietario. Tale condominio è recintato tutto intorno ed ermeticamente chiuso da un muro condominiale e da ringhiera che delimita lo spazio di circa 4 metri sottostante i balconi di esclusiva proprietà del condomino proprietario dei tre appartamenti. Oltre ad avere sempre problemi sul lato anteriore del condominio perchè lì sono ubicati all'interno della proprietà del condomino maggioritario i contatori dell'acqua e lui si rifiuta sempre di darci la chiave per la lettura degli stessi o la chiusura di essi in caso di rottura di flessibili all'interno dell'appartamento come è già successo ora da un bel po’ di tempo

cominciamo ad avere anche problemi sul lato posteriore dello stesso. Infatti capita, anche se di rado, che nello stendere i panni da asciugare cade giù qualche indumento sullo spazio di esclusiva proprietà di questo condomino maggioritario e, sebbene gli si facciano varie telefonate per recuperare quanto caduto giù, solo dopo vari giorni si decide a far procedere al recupero tanto che il più delle volte anche i suoi stessi inquilini vi rinunciano. Gli si è detto varie volte che se non vuole seccature ci dia la chiave del cancelletto così si può procedere sia alla lettura dei contatori che al recupero della roba caduta ma, come al solito, ci si trova davanti ad un muro di no e bisogna attendere la sua comodità per recuperare ciò che cade. Il motivo dei dinieghi è sempre lo stesso e cioè che lui sulla proprietà sua non ci fa mettere piede a nessuno e che a queste cose dovevamo pensare prima e cioè quando abbiamo comprato casa da lui. Ma è mai possibile che non ci sia un modo per costringerlo ad essere una persona che rispetti anche i diritti degli altri senza dover fare causa? C. R. Il terzo comma dell’art. 843 c.c. stabilisce che il proprietario deve permettere l’accesso al proprio fondo a chi vuole riprendere la cosa propria che vi si trovi accidentalmente (nel caso di specie biancheria caduta dalle sovrastanti abitazioni). Può impedire l’accesso consegnando la cosa. Quanto ai contatori, il primo comma dell’art. 1064 c.c. stabilisce che il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne (nel caso di specie il diritto di passaggio sul fondo in cui sono ubicati i contatori). Il condomino è pertanto obbligato a mettere gli altri condomini nella condizione di poter accedere ai contatori per la lettura periodica o in occasione di un’emergenza. Perdurando l’ostracismo del vicino non resta che rivolgersi al giudice. INGLOBAMENTO SOTTOTETTO Ho comprato un piccolo appartamento da ristrutturare in tutto e per tutto compreso il tetto. In occasione di un sopralluogo al tetto ho accertato l’esistenza di un monolocale un tempo adibito ad abitazione di una persona deceduta. Mi sono rivolto agli aventi diritto manifestando la mia disponibilità ad un eventuale acquisto. Non ho mai avuto risposta (tale silenzio scaturisce dalla circostanza che i presunti aventi diritto non hanno rinvenuto alcun titolo a sostegno della proprietà) per cui ho eseguito degli accertamenti presso il catasto urbano ma non ho trovato traccia del monolocale e l’addetto mi ha riferito che in caso di dubbia proprietà il vano può

cominciamo ad avere anche problemi sul lato posteriore dello stesso. Infatti capita, anche se di<br />

rado, che nello stendere i panni da asciugare cade giù qualche indumento sullo spazio di<br />

esclusiva proprietà di questo condomino maggioritario e, sebbene gli si facciano varie<br />

telefonate per recuperare quanto caduto giù, solo dopo vari giorni si decide a far procedere al<br />

recupero tanto che il più delle volte anche i suoi stessi inquilini vi rinunciano. Gli si è detto<br />

varie volte che se non vuole seccature ci dia la chiave del cancelletto così si può procedere sia<br />

alla lettura dei contatori che al recupero della roba caduta ma, come al solito, ci si trova<br />

davanti ad un muro di no e bisogna attendere la sua comodità per recuperare ciò che cade. Il<br />

motivo dei dinieghi è sempre lo stesso e cioè che lui sulla proprietà sua non ci fa mettere piede<br />

a nessuno e che a queste cose dovevamo pensare prima e cioè quando abbiamo comprato<br />

casa da lui. Ma è mai possibile che non ci sia un modo per costringerlo ad essere una persona<br />

che rispetti anche i diritti degli altri senza dover fare causa?<br />

C. R.<br />

Il terzo comma dell’art. 843 c.c. stabilisce che il proprietario deve permettere l’accesso al<br />

proprio fondo a chi vuole riprendere la cosa propria che vi si trovi accidentalmente (nel caso di<br />

specie biancheria caduta dalle sovrastanti abitazioni). Può impedire l’accesso consegnando la<br />

cosa. Quanto ai contatori, il primo comma dell’art. 1064 c.c. stabilisce che il diritto di servitù<br />

comprende tutto ciò che è necessario per usarne (nel caso di specie il diritto di passaggio sul<br />

fondo in cui sono ubicati i contatori). Il condomino è pertanto obbligato a mettere gli altri<br />

condomini nella condizione di poter accedere ai contatori per la lettura periodica o in occasione<br />

di un’emergenza. Perdurando l’ostracismo del vicino non resta che rivolgersi al giudice.<br />

INGLOBAMENTO SOTTOTETTO<br />

Ho comprato un piccolo appartamento da ristrutturare in tutto e per tutto compreso il tetto. In<br />

occasione di un sopralluogo al tetto ho accertato l’esistenza di un monolocale un tempo adibito<br />

ad abitazione di una persona deceduta. Mi sono rivolto agli aventi diritto manifestando la mia<br />

disponibilità ad un eventuale acquisto. Non ho mai avuto risposta (tale silenzio scaturisce dalla<br />

circostanza che i presunti aventi diritto non hanno rinvenuto alcun titolo a sostegno della<br />

proprietà) per cui ho eseguito degli accertamenti presso il catasto urbano ma non ho trovato<br />

traccia del monolocale e l’addetto mi ha riferito che in caso di dubbia proprietà il vano può

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