POSTA E RISPOSTA - Giuffre
POSTA E RISPOSTA - Giuffre POSTA E RISPOSTA - Giuffre
Se il conduttore, all’atto della stipulazione del contratto di locazione, ha accettato la lamentata situazione, non può pretendere che sia il locatore a farsi carico della spesa richiesta dall’installazione di una nuova tubazione. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE LASTRICO SOLARE Sono proprietario di un appartamento al terzo piano, in cui si sono verificate forti infiltrazioni d'acqua dalla soprastante terrazza dell'appartamento all'attico. L'assemblea condominiale ha deliberato l'esecuzione dei lavori necessari, con ripartizione delle spese di 2/3 ai condomini e 1/3 al proprietario della terrazza. Il suddetto proprietario, che pure aveva votato a favore dell'esecuzione dei lavori, ora si oppone, in quanto le mattonelle di copertura del lastrico da sostituire reperibili sul mercato, pur essendo identiche per materiale, dimensione, colore e grammatura a quelle esistenti, presentano una differenza cromatica con quelle preesistenti, sottoposte per anni all'azione degli agenti atmosferici. L'integrale, anziché parziale come da delibera, sostituzione del lastrico comporta un aggravio di spesa che la maggioranza dei condomini non intende sostenere, come deliberato in un'ulteriore assemblea straordinaria. Mi chiedo: è possibile eseguire i lavori anche in dissenso del condomino proprietario del lastrico e se costui rifiuta l'ingresso nell'appartamento alla ditta, pure in presenza di una delibera che impone i lavori, è possibile ottenere un provvedimento giudiziale d'urgenza, considerato che l'infiltrazione è di notevoli dimensioni e pregiudica gravemente la situazione igienico-sanitaria dell'appartamento sottostante? G. B. Il proprietario esclusivo del lastrico, avendo votato a favore del rifacimento parziale della pavimentazione, non può opporsi all’esecuzione dei conseguenti lavori. Se rifiuta l’accesso alla propria unità immobiliare l’amministratore può ricorrere al giudice, se del caso con richiesta di provvedimento di urgenza provando l’impellenza dei lavori.
MANUTENZIONE SOLAIO Nel soffitto della sala del soggiorno del mio appartamento si è verificata una crepa, definita dal geometra che ha fatto il sopralluogo "tratta del solaio in via di distacco per cui occorre rimuovere il tratto danneggiato e ripristinarlo prevedendo una rete di contenimento". Attualmente sembrerebbe che il pavimento del condomino che abita al piano superiore non presenti problemi. Domanda: a chi competono e in quale misura le spese per la riparazione del danno? Se in futuro nel pavimento del piano superiore dovessero verificarsi cedimenti come verrebbero ripartire le spese? via e-mail L’art.1125 c.c. stabilisce che le spese di manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. SPESE LEGALI E DISSENSO DALLA LITE Due anni fa ho intentato causa ad un condomino del piano superiore al mio, per via di una percolazione che si trascina da anni, specie nelle giornate piovose. La mia controparte per allungare i tempi ha chiamato in causa il condominio affermando temerariamente che il danno era condominiale. Il condominio si è costituito in giudizio e la causa è a tutt'oggi pendente. Con la presentazione del consuntivo del 2011 l'amministratore addebita quota delle spese legali anche a me, nonostante il giudizio sia ancora pendente ed esso non sia stato chiamato in causa da me. E' giusto che paghi? M. A.
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MANUTENZIONE SOLAIO<br />
Nel soffitto della sala del soggiorno del mio appartamento si è verificata una crepa, definita dal<br />
geometra che ha fatto il sopralluogo "tratta del solaio in via di distacco per cui occorre<br />
rimuovere il tratto danneggiato e ripristinarlo prevedendo una rete di contenimento".<br />
Attualmente sembrerebbe che il pavimento del condomino che abita al piano superiore non<br />
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L’art.1125 c.c. stabilisce che le spese di manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte<br />
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Due anni fa ho intentato causa ad un condomino del piano superiore al mio, per via di una<br />
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M. A.