POSTA E RISPOSTA - Giuffre

POSTA E RISPOSTA - Giuffre POSTA E RISPOSTA - Giuffre

24.02.2013 Views

che il tetto sia di sua esclusiva proprietà. Mi viene detto anzi, di togliere l'antenna e installarla in un altro luogo. Chi ha ragione? L. B. Il tetto rientra fra le parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 c.c., salvo che da un titolo risulti il contrario. Di conseguenza il condomino ha il diritto di mantenervi la propria antenna televisiva. CONTRIBUTI CONDOMINIALI, MOROSITA’ E PRESCRIZIONE In un palazzo/condominio ci sono due appartamenti che fanno capo alla cooperativa edilizia costruttrice in liquidazione coatta (ancora non chiusa); questi non pagano le quote condominiali. I debiti sono alti e i soci proprietari (da assegnatari a proprietari con rogito notarile) decidono in assemblea di farsi carico di questi debiti (accettazione del debito) e rivalersi nei confronti della cooperativa. Nessuno fa opposizione, passano dieci anni, e qualcuno ora non vuole pagare. Dopo dieci anni e in mancanza di opposizione, diventa esigibile nei loro confronti l'obbligo al pagamento dei debiti che continuano ad aumentare? C. P. I pagamenti periodici finalizzati alla copertura delle spese condominiali attengono all’obbligazione del singolo condomino nei confronti della collettività condominiale e rientrano nella previsione dell’art. 2948, n. 4, c.c., con conseguente loro assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale (Cass. 28/8/2002, n. 12596). Se però i condomini solvibili hanno assunto su di sé, nei confronti dei terzi, il debito dei condomini morosi, il credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), salvo che il termine sia stato interrotto nei modi previsti dall’art. 2943 c.c.: per esempio da un atto di messa in mora.

DETRAZIONE FISCALE E CERTIFICAZIONE Sono un condomino. Nel 2009 sono stati effettuati lavori di straordinaria manutenzione. Ho pagato la quota di mia competenza al condominio negli anni 2009-2010-2011. Ho chiesto la relativa certificazione all'amministratore per gli anni 2010-2011 - per poter fruire della detrazione del 36% nella dichiarazione dei redditi -, dopo che me l'aveva rilasciata per il 2009. Mi ha risposto: "Voglia procedere in autonomia a ricavare l'importo da dedurre, avendo peraltro già a disposizione rendiconti e giustificativi: non le serve altro anche in caso di verifica dall'Agenzia delle entrate". All'Agenzia delle Entrate e al CAF, da me interpellati, mi hanno detto che è necessaria la "certificazione" rilasciata dall'amministratore del condominio, non sono ammesse altre modalità per poter fruire della detrazione. Faccio notare che l'importo da me versato, in totale, è superiore agli 11.000 euro, per cui non posso detrarre circa 300,00 euro all'anno. Cosa fare? Dovendo fargli causa, può rientrare fra quelle previste dalla mediazione obbligatoria o è tempo sprecato? via e-mail L’Agenzia delle Entrate (pag. 15 della guida sulle agevolazioni fiscali in occasione di ristrutturazioni edilizie) stabilisce che, per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, il contribuente, in luogo della prevista documentazione, possa utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. Il lettore può pertanto invitare il recalcitrante amministratore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a rimettergli la certificazione entro congruo termine. Perdurando l’atteggiamento di chiusura può giovarsi del procedimento di mediazione, e, in caso di esito negativo, citare in giudizio l’amministratore. SOSTITUZIONE FRONTALINO E DECORO ARCHITETTONICO Nel mio palazzo di 7 condomini, due stanno facendo ex-novo i propri balconi e al posto delle soglie in travertino metteranno delle mattonelle ad L con sotto una scossalina di alluminio che

che il tetto sia di sua esclusiva proprietà. Mi viene detto anzi, di togliere l'antenna e installarla<br />

in un altro luogo. Chi ha ragione?<br />

L. B.<br />

Il tetto rientra fra le parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 c.c., salvo che da un titolo<br />

risulti il contrario. Di conseguenza il condomino ha il diritto di mantenervi la propria antenna<br />

televisiva.<br />

CONTRIBUTI CONDOMINIALI, MOROSITA’ E PRESCRIZIONE<br />

In un palazzo/condominio ci sono due appartamenti che fanno capo alla cooperativa edilizia<br />

costruttrice in liquidazione coatta (ancora non chiusa); questi non pagano le quote<br />

condominiali. I debiti sono alti e i soci proprietari (da assegnatari a proprietari con rogito<br />

notarile) decidono in assemblea di farsi carico di questi debiti (accettazione del debito) e<br />

rivalersi nei confronti della cooperativa. Nessuno fa opposizione, passano dieci anni, e<br />

qualcuno ora non vuole pagare. Dopo dieci anni e in mancanza di opposizione, diventa esigibile<br />

nei loro confronti l'obbligo al pagamento dei debiti che continuano ad aumentare?<br />

C. P.<br />

I pagamenti periodici finalizzati alla copertura delle spese condominiali attengono<br />

all’obbligazione del singolo condomino nei confronti della collettività condominiale e rientrano<br />

nella previsione dell’art. 2948, n. 4, c.c., con conseguente loro assoggettamento alla<br />

prescrizione breve quinquennale (Cass. 28/8/2002, n. 12596). Se però i condomini solvibili<br />

hanno assunto su di sé, nei confronti dei terzi, il debito dei condomini morosi, il credito è<br />

soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), salvo che il termine sia stato<br />

interrotto nei modi previsti dall’art. 2943 c.c.: per esempio da un atto di messa in mora.

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