POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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24.02.2013 Views

Sergio La Cassazione (sentenza n. 5772 del 6/12/1978) ha stabilito che non si può occupare con panni stesi, neppure se non sgocciolanti, la colonna d'aria sovrastante il terrazzo del piano di sotto, a meno che non sia stata costituita una servitù in tal senso. PARCHEGGIO IN SPAZIO DI MANOVRA AUTORIMESSA INTERRATA Potete ragguagliarmi sullo spazio manovra locali boxes? E' possibile parcheggiare scooter nei locali interrati boxes, lungo i muri, senza che si ostacoli le manovre veicolari (spazio manovra) e che soprattutto non si impedisca l'accesso ai box delle singole proprietà private, in ragione della mancanza di un esplicito divieto nel regolamento di condominio (contrattuale) e nell'ottica del miglior godimento della cosa comune visto che sono diversi i condomini interessati? C. P. Il parcheggio di uno scooter nell’area di manovra dell’autorimessa interrata è implicitamente escluso dal decreto 1/2/1986 (normativa sulla sicurezza antincendio per l’esercizio delle autorimesse e simili), che definisce l’autorimessa “area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi” , escludendo quindi altri tipi di veicolo. SE LA SPESA E’ VOLUTTUARIA Nel mio condominio ci sono posti auto coperti e posti auto scoperti di proprietà individuale. Inizialmente i posti auto coperti non erano dotati di cancelli di entrata – uscita auto ed entrata

–uscita persone. Un’assemblea condominiale di solo proprietari di posti auto coperti decise, a maggioranza, in nome della sicurezza da eventuali intrusi di dotare tutte le uscite ed entrate delle auto e persone con cancelli automatici a telecomando e chiavi. Ora poiché alcuni condomini hanno lamentato la presenza di intrusi ignoti ed il furto di alcune moto, l’assemblea, a maggioranza ha deliberato di installare centraline antifurto con una serie di componenti accessori. A me sembra che non possono deliberare a maggioranza perché trattasi di spesa di innovazione voluttuaria in nome della sicurezza che è già data dai cancelli e del resto la garanzia di essere esente da furti non la può dare nessun meccanismo al 100%, anche perché i ladri possono abitare nello stesso condominio o essere persone ai quali è stato affittato il posto auto. Posso dissociarmi ed esimermi dal pagare? C. C. L’accertamento se si tratti di spesa voluttuaria o meno va condotto (primo comma art. 1121 c.c.) in relazione alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, anche se con i tempi che corrono la sicurezza non è mai troppa. Se si perviene alla conclusione che si tratta di innovazione voluttuaria, non essendo suscettibile di utilizzo separato non è consentita, a meno che la maggioranza che l’ha deliberata o accettata non si faccia integrale carico della spesa. COSTRUZIONE SOSPETTA Il condominio dove sono proprietario di un appartamento ed un altro condomino della mansarda, fu iniziato a costruire nel 1980 e terminato nel 1984 sulla particella 511 che era di circa 1150 mq. Avendo la costruzione superata la cubatura consentita, rispetto alla superficie della particella 511 perchè venne costruita in più detta mansarda, la stessa fu portata in sanatoria come si evince anche dal rogito notariIe. Ma la sorpresa è stata quando, circa un mese fa, ad un matrimonio, incontrando e parlando per caso, col titolare della ditta che costruì detto condominio, ho scoperto che il giardino di circa 550 metri quadri , retrostante detto condominio, era" asservito" al condominio stesso per la concessione della licenza edilizia. All'atto della vendita, il proprietario, di detto condominio, che è proprietario di 3 appartamenti nel condominio stesso, ci tenne nascosta la cosa, tenendo il giardino regolarmente recintato, per sua esclusiva proprietà. Lo stesso proprietario circa 7 anni fa costruì su detto giardino un garage di 40 metri quadri chiudendo addirittura una strada

Sergio<br />

La Cassazione (sentenza n. 5772 del 6/12/1978) ha stabilito che non si può occupare con<br />

panni stesi, neppure se non sgocciolanti, la colonna d'aria sovrastante il terrazzo del piano di<br />

sotto, a meno che non sia stata costituita una servitù in tal senso.<br />

PARCHEGGIO IN SPAZIO DI MANOVRA AUTORIMESSA INTERRATA<br />

Potete ragguagliarmi sullo spazio manovra locali boxes? E' possibile parcheggiare scooter nei<br />

locali interrati boxes, lungo i muri, senza che si ostacoli le manovre veicolari (spazio manovra)<br />

e che soprattutto non si impedisca l'accesso ai box delle singole proprietà private, in ragione<br />

della mancanza di un esplicito divieto nel regolamento di condominio (contrattuale) e nell'ottica<br />

del miglior godimento della cosa comune visto che sono diversi i condomini interessati?<br />

C. P.<br />

Il parcheggio di uno scooter nell’area di manovra dell’autorimessa interrata è implicitamente<br />

escluso dal decreto 1/2/1986 (normativa sulla sicurezza antincendio per l’esercizio delle<br />

autorimesse e simili), che definisce l’autorimessa “area coperta destinata esclusivamente al<br />

ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi” , escludendo quindi<br />

altri tipi di veicolo.<br />

SE LA SPESA E’ VOLUTTUARIA<br />

Nel mio condominio ci sono posti auto coperti e posti auto scoperti di proprietà individuale.<br />

Inizialmente i posti auto coperti non erano dotati di cancelli di entrata – uscita auto ed entrata

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