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POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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I frontalini dei balconi, stando al più recente indirizzo della Cassazione (sentenza n. 2241 del<br />

30/1/2008), rientrano fra le parti comuni dell’edificio. Di conseguenza il condomino potrebbe,<br />

ai sensi del primo comma dell’art. 1102 c.c., apportarvi a proprie spese le modifiche<br />

finalizzate ad una loro migliore utilizzazione. Usiamo il condizionale perché questa norma va<br />

coniugata con l’art. 1122 c.c., per il quale il condomino non può, nel piano o porzione di piano<br />

di sua proprietà, eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio. E siccome il<br />

rivestimento in rame che il lettore vorrebbe introdurre potrebbe alterare il decoro<br />

architettonico della facciata dell’edificio, con conseguente, possibile contestazione anche ad<br />

opera di un solo condomino, è consigliabile che questo intervento venga autorizzato<br />

dall’assemblea.<br />

AMPLIAMENTO PORTA GARAGE<br />

Ho acquistato un appartamento in condominio, siamo 20 condomini e ci sono 4 box, io<br />

possiedo uno di questi. I box sono in un corpo di fabbrica staccato dal palazzo ma ricadente nel<br />

cortile comune. Il regolamento di condominio prevede testualmente: "sono di proprietà<br />

comune tra i singoli comproprietari dello stabile, in proporzione dei millesimi rispettivi<br />

determinati...l'area su cui sorge il fabbricato, gli atri di accesso allo stabile, il cortile, escluso<br />

però la proprietà ad uso garage che insistono su area condominiale". Io vorrei allargare<br />

l'ingresso del mio garage che internamente misura 2,90 mt mentre la porta misura 1,95 mt.<br />

Andrei perciò ad operare nella sola mia proprietà, mi basterebbe allargarla di 40 cm in totale.<br />

Devo chiedere l'autorizzazione al condominio? Nel regolamento è detto anche "qualsiasi<br />

modifica del fabbricato dovrà essere autorizzata dall'amministratore anche quando non ne<br />

guasti l'estetica e la simmetria esteriore". Come conciliare le due clausole?<br />

F. M.<br />

Le due clausole non sono in contrasto fra loro; l’esercizio della proprietà esclusiva di un’unità<br />

immobiliare, infatti, incontra un limite nell’esigenza di non arrecare danni alle parti comuni

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