POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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La Cassazione (sentenza n. 4576 del 30/7/2004) distingue, nei rapporti fra proprietari di balconi l’uno all’altro sovrastante, fra balconi aggettanti e balconi incassati, precisando che, ancorché possa riconoscersi, alla soletta di un balcone aggettante, la funzione di copertura del balcone sottostante, trattasi di copertura disgiunta dalla funzione di sostegno e, quindi, non indispensabile per l’esistenza dei piani sovrapposti, per cui non può parlarsi di elemento a servizio di entrambe le unità immobiliari, come accade, invece, per i balconi incassati. Pertanto, nel caso di balcone aggettante la spesa occorrente al rifacimento della soletta è a carico del proprietario dell’unità immobiliare di cui fa parte il balcone. Nel caso di balcone incassato, invece, trova applicazione l’art. 1125 c.c., per il quale le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastante, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Il costruttore è tenuto alla garanzia decennale di cui all’art. 1669 c.c. TRASFORMAZIONE DI SOTTOTETTO IN TERRAZZA Vorrei sapere se posso trasformare il mio sottotetto in un terrazzo. Abito in un condominio con altri tre proprietari. A. F. La trasformazione - anche solo di una parte - del tetto dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo del singolo condomino è illegittima, poiché altera l’originaria destinazione della cosa comune, sottraendola all’utilizzazione da parte degli altri condomini. L’intervento richiede pertanto il consenso, opportunamente formalizzato, di tutti gli altri condomini. TUBATURA E SERVITU’
Io e mia moglie abbiamo acquistato un immobile, derivato da un lotto diviso in due. Dopo tre mesi abbiamo scoperto che all'interno del nostro pozzetto di scarico in fognatura, è presente un altro tubo di scarico di pertinenza del venditore, che lo ha ereditato dai genitori insieme ad un manufatto condonato. Sospettiamo che lo scarico sia abusivo ed il venditore ci parla di servitu' per destinazione del padre di famiglia. Sulle planimetrie del gestore sono presenti solo 10 allacci in fognatura, ma dopo la divisione dei lotti, sono diventati 11. Il gestore dice che non è possibile un ampliamento ad 11. Devo denunciare al condominio l'irregolarita'? E' possibile che si tratti di servitu' occulta? Possiamo impugnare l'atto e chiedere i danni? Il tubo di scarico passa per il giardino di nostra proprieta' e lo scarico funziona con un pozzetto con pompa sommersa e galleggiante. Il venditore asserisce che non sapeva. R. R. Il primo comma dell’art. 1061 c.c. stabilisce che le servitù non apparenti non possono essere acquistate per destinazione del padre di famiglia. Il secondo comma dello stesso articolo definisce non apparenti le servitù al cui esercizio non sono poste opere visibili e permanenti. Poiché il tubo di cui parla il lettore è nascosto alla vista dal coperchio del pozzetto, il lettore può pretenderne la rimozione a cura e spese del vicino, con diritto al risarcimento degli eventuali danni. La comunicazione, all’amministratore, dell’esistenza del tubo, non esime il lettore dall’obbligo di risarcire gli eventuali danni che dovessero derivare a terzi dalla sua presenza. DAVANZALI, PIGNE E VASI Abito in una frazione turistica di un Comune, condominio 2 piani 4 appartamenti, piano terra; ognuno ha il suo garage, il mio è sul lato esterno del palazzo non ho alcuna strada in quel lato solo il muro di un'altra abitazione e la recinzione che distano 3/4 metri. Ho alcune finestre (mezzefinestre e alte) con le tapparelle sempre giù dove sul davanzale poggio sia dei vasi che delle pigne a seccare per poi recuperare i pinoli e una volta vuote usarle per la stufa. Può un condomino impormi di levare il tutto? Può chiedere di radere al suolo tutte le piante (sia che
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DAVANZALI, PIGNE E VASI<br />
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