POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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3) sostituzione delle gronde; 4) tinteggiatura delle facciate. In particolare i proprietari degli appartamenti a fianco al mio vorrebbero procedere per conto loro dividendo la proprietà a metà e il sottoscritto dovrebbe vedersela con il proprietario dell'unità abitativa sottostante. C. C. La soluzione prospettata al lettore dai vicini è praticabile se tutti i condomini sono d’accordo. Altrimenti, essendo il tetto e la facciata parti comuni dell’edificio, la relativa spesa va deliberata dall’assemblea e ripartita fra i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, come stabilito dal primo comma dell’art. 1123 c.c. PARCHEGGIO E DISTANZA Da circa 16-17 mesi è venuta ad abitare da mio cognato una signora che è solita parcheggiare la sua vettura attaccata alle finestre della mia abitazione (abito al piano terra e i davanzali delle finestre hanno una altezza da terra di circa 80-90 cm; non è presente il marciapiede condominiale è una abitazione rurale). La mia domanda e la seguente: vorrei conoscere la distanza consentita al parcheggio auto, da una finestra di civile abitazione consentita per legge? F. M. Non esiste una distanza normativamente stabilita. Il lettore può però pretendere che l’autovettura venga parcheggiata a distanza tale da consentirgli di ricevere aria e luce, e di aprire e chiudere le persiane della finestra. Inoltre le esalazioni e i rumori prodotti dal motore dell’auto non devono superare la normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., normale
tollerabilità facilmente superabile se il parcheggio avviene a ridosso della finestra. Una soluzione potrebbe essere quella di farsi autorizzare dall’assemblea a collocare un dissuasore (per esempio fioriera) a una certa distanza dalla finestra. BOLLETTA ACQUA E LIQUAMI Sono proprietario di un appartamento facente parte di un condominio di 12 appartamenti più un locale commerciale. Con mia sorpresa ho notato che nella fattura dell'acquedotto risultano 12 moduli e non tredici. Tutto questo è a norma? Il locale commerciale comunque ha sempre partecipato alla ripartizione spese di acqua e fogna. Poco tempo fa c'è stata l'otturazione della fogna con conseguente invasione di liquami nel suddetto locale. Ora il titolare del locale ha chiesto i danni subiti all'amministratore del condominio. Alla luce di tutto ciò, ci tocca pagare? G. C. Le utenze sono 12 anziché 13 perché presumibilmente il locale commerciale è collegato a uno degli appartamenti, di proprietà di uno stesso condomino. Se i liquami che hanno invaso il locale sono fuoriusciti dalla fognatura condominiale, i condomini (ivi compreso il proprietario del locale, che è ad un tempo danneggiato e danneggiante) sono tenuti a risarcire i conseguenti danni. RISTRUTTURAZIONE BALCONI Stiamo ristrutturando totalmente i balconi dell'ultimo piano a causa di infiltrazioni. Alcuni balconi sono aggettanti e alcuni sono incassati. Come devono essere ripartite le spese della parte sovrastante e del cielino sottostante? Che durata ha la garanzia del costruttore? A.
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soluzione potrebbe essere quella di farsi autorizzare dall’assemblea a collocare un dissuasore<br />
(per esempio fioriera) a una certa distanza dalla finestra.<br />
BOLLETTA ACQUA E LIQUAMI<br />
Sono proprietario di un appartamento facente parte di un condominio di 12 appartamenti più<br />
un locale commerciale. Con mia sorpresa ho notato che nella fattura dell'acquedotto risultano<br />
12 moduli e non tredici. Tutto questo è a norma? Il locale commerciale comunque ha sempre<br />
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Le utenze sono 12 anziché 13 perché presumibilmente il locale commerciale è collegato a uno<br />
degli appartamenti, di proprietà di uno stesso condomino. Se i liquami che hanno invaso il<br />
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del locale, che è ad un tempo danneggiato e danneggiante) sono tenuti a risarcire i<br />
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RISTRUTTURAZIONE BALCONI<br />
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