POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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24.02.2013 Views

all'assemblea perché essa provveda a correggerle. E' vero? Per quanti anni è possibile chiederne la correzione? Quali i riferimenti legislativi e/o la giurisprudenza prevalente? Qualora l'amministratore non provveda a sottoporre a revisione tali delibere è possibile il ricorso all'autorità giudiziaria? via mail I criteri di ripartizione delle spese comuni, stabiliti dall’art. 1123 c.c., possono essere modificati soltanto all’unanimità, per cui una delibera adottata a semplice maggioranza sarebbe radicalmente nulla e quindi impugnabile senza limite di tempo davanti all’Autorità Giudiziaria. Sul punto Cass. 15/3/1995, n. 3042. AGEVOLAZIONI PRIMA CASA Sono possessore del 1/6 di un appartamento a Messina ed è l'unico bene immobile posseduto, sono residente a Milano ove vorrei comprare casa: per questa posso usufruire delle agevolazioni di prima casa? Per quanto incide la proprietà di 1/6 a Messina? S. A. La proprietà, in ragione di 1/6, di un’abitazione ubicata in altra città, lontana da quella di residenza, non è di ostacolo alla fruizione delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, a condizione che questa presenti le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2/8/1969. La misura dell’agevolazione andrebbe ridotta in proporzione alla quota di cui sopra: circostanza, questa, da approfondire presso la locale Agenzia delle Entrate.

CAMBIO SERRATURA Un condomino senza avvisare l'assemblea ha cambiato la serratura del portoncino secondario condominiale usato da tutti. Accampando la motivazione (mai però espressa per scritto ad alcuno ma solo per voce all'amministratore) che, siccome vi è una indicazione nel regolamento di condominio (cortile uso esclusivo e passaggio per chi è del piano rialzato... ma non è così chiaro) può farlo essendo, ora, il nuovo proprietario del piano rialzato (egli desidera dividere la proprietà e vendere gli alloggi ricavati). Premessa: l'edificio è adibito soprattutto a seconda casa abitato nei periodi festivi (non vi è ora un condomino residente). I restanti condomini non vogliono avere grane e non si impegnano a voler chiarire ma anche molti non sanno che la propria chiave, non apre più. Chi ha cambiato le chiavi non è il primo proprietario (che aveva al piano rialzato camere ad uso hotel) e, non dovrebbe avere automaticamente uso esclusivo. Ora, il piano rialzato ora ha cambiato destinazione d'uso (ora abitazione). Da sempre - tutti i restanti condomini hanno avuto la chiave di tale portoncino (anche perché per portare bici e varie in cantina il percorso a volte è l'unico possibile) tanto che tutti nel portachiavi abbiamo ora una chiave non utilizzabile. Il palazzo (5 piani ft. - circa 5 alloggi per piano) ha un portoncino principale (5 gradini e si accede all'androne) da cui possono accedere tutti e, il famoso portoncino secondario (nessun gradino e - in discesa – si accede alle cantine, in salita - facendo alcuni gradini si accede al medesimo androne). L'amministratore (a voce e solo ad alcuni condomini) ha detto che tale proprietario accampando diritti legati al regolamento di condominio - ha cambiato la chiave e ne ha consegnata una all'amministratore ed ora le cose sono cambiate. Un verbale 1000 /1000 (e vi era anche il condomino in questione) aveva chiarito che tale percorso che utilizzava il portoncino era passaggio per tutti, per necessità quindi il portoncino. Conclusione: l'Amministratore ha avallato un cambiamento gravosissimo senza comunicare ufficialmente nulla ai condomini. Il proprietario ora impedisce un accesso - che si ritiene necessario per la sicurezza e servizio) - zona sismica. La situazione attuale è:ufficialmente i condomini nulla sanno ma la chiave non l'hanno più. Chi ha il potere di aprire e chiudere ora sono esclusivamente un amministratore (che non abita nel palazzo) e un privato. Tale portoncino ora o è sempre aperto anche la notte (con pericolo d'ingressi indesiderati e pericolosi) o è chiuso (essendo zona sismica se mai il portoncino principale si bloccasse potremmo fare la fine dei topi non potendo uscire). Non nego di essere molto preoccupato. Cosa si deve fare in questo caso? M. R.

all'assemblea perché essa provveda a correggerle. E' vero? Per quanti anni è possibile<br />

chiederne la correzione? Quali i riferimenti legislativi e/o la giurisprudenza prevalente? Qualora<br />

l'amministratore non provveda a sottoporre a revisione tali delibere è possibile il ricorso<br />

all'autorità giudiziaria?<br />

via mail<br />

I criteri di ripartizione delle spese comuni, stabiliti dall’art. 1123 c.c., possono essere modificati<br />

soltanto all’unanimità, per cui una delibera adottata a semplice maggioranza sarebbe<br />

radicalmente nulla e quindi impugnabile senza limite di tempo davanti all’Autorità Giudiziaria.<br />

Sul punto Cass. 15/3/1995, n. 3042.<br />

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA<br />

Sono possessore del 1/6 di un appartamento a Messina ed è l'unico bene immobile posseduto,<br />

sono residente a Milano ove vorrei comprare casa: per questa posso usufruire delle<br />

agevolazioni di prima casa? Per quanto incide la proprietà di 1/6 a Messina?<br />

S. A.<br />

La proprietà, in ragione di 1/6, di un’abitazione ubicata in altra città, lontana da quella di<br />

residenza, non è di ostacolo alla fruizione delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima<br />

casa, a condizione che questa presenti le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori<br />

pubblici 2/8/1969. La misura dell’agevolazione andrebbe ridotta in proporzione alla quota di<br />

cui sopra: circostanza, questa, da approfondire presso la locale Agenzia delle Entrate.

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