POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Se l’intervento volto a stabilire l’origine delle infiltrazioni viene condotto nel giardino di<br />
proprietà esclusiva di un condomino la cui abitazione è fatta segno al lamentato inconveniente,<br />
è soltanto questi a dover sostenere la relativa spesa.<br />
SOSTITUZIONE CONDUTTURA<br />
Siamo in un condominio di 4 appartamenti, niente amministratore, poichè le famiglie<br />
interessate sono qui residenti da quando lo stabile è stato costruito e hanno sempre svolto le<br />
loro mansioni di operazioni di manutenzione collettiva in modo civile e collaborativo. Da 10<br />
anni c'è un condomino la cui presenza è sempre stata motivo di probabili conflitti, fino ad oggi<br />
evitati per la ragionevolezza degli altri condomini. Abito al 2° piano e ho dovuto rifare<br />
l'impianto dell'acqua esterno, poichè le tubature vecchie di 35 anni erano al limite, perdevano<br />
e non avevamo nemmeno l'acqua per lavarci. Il lavoro era assolutamente necessario e i<br />
condomini sono stati avvisati prima che fosse effettuato, compresa la signora che ora ha<br />
cambiato idea e non vuole più la canalina che copre le tubature nuove che passano, coperte da<br />
una canalina, sui muri parte comune, ma in mezzo a due sue finestre per circa un metro. Il<br />
lavoro è fatto benissimo, non reca danno architettonico; abbiamo anche proposto di internare i<br />
tubi (si dovrebbe naturalmente rompere la facciata del condominio all'altezza delle sue<br />
finestre), ma la signora sostiene che lo dobbiamo tirar via e basta. Questo comporterebbe che<br />
il nostro garage e parte personale del piano terra rimarrebbe completamente senza acqua. E'<br />
possibile? Abbiamo torto? Chi abita al piano superiore non ha uguali diritti di chi sta sotto, con<br />
il privilegio di non dover mai chiedere oltre quello di spendere sempre molto meno per ogni<br />
tipo di lavoro?<br />
P. C.<br />
Il lettore può installare il tubo all'interno del muro comune, a condizione che ciò non alteri la<br />
destinazione di questa parte dell'edificio e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti<br />
uso secondo il loro diritto (Cass. 11/2/1999, n. 1162). La stessa Cassazione (sentenza n. 8801<br />
del 20/8/1999) ha statuito che la disposizione dell’art. 889 c.c., relativa alle distanze da<br />
rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi, è applicabile anche agli edifici in condominio, salvo