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POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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Se l’intervento volto a stabilire l’origine delle infiltrazioni viene condotto nel giardino di<br />

proprietà esclusiva di un condomino la cui abitazione è fatta segno al lamentato inconveniente,<br />

è soltanto questi a dover sostenere la relativa spesa.<br />

SOSTITUZIONE CONDUTTURA<br />

Siamo in un condominio di 4 appartamenti, niente amministratore, poichè le famiglie<br />

interessate sono qui residenti da quando lo stabile è stato costruito e hanno sempre svolto le<br />

loro mansioni di operazioni di manutenzione collettiva in modo civile e collaborativo. Da 10<br />

anni c'è un condomino la cui presenza è sempre stata motivo di probabili conflitti, fino ad oggi<br />

evitati per la ragionevolezza degli altri condomini. Abito al 2° piano e ho dovuto rifare<br />

l'impianto dell'acqua esterno, poichè le tubature vecchie di 35 anni erano al limite, perdevano<br />

e non avevamo nemmeno l'acqua per lavarci. Il lavoro era assolutamente necessario e i<br />

condomini sono stati avvisati prima che fosse effettuato, compresa la signora che ora ha<br />

cambiato idea e non vuole più la canalina che copre le tubature nuove che passano, coperte da<br />

una canalina, sui muri parte comune, ma in mezzo a due sue finestre per circa un metro. Il<br />

lavoro è fatto benissimo, non reca danno architettonico; abbiamo anche proposto di internare i<br />

tubi (si dovrebbe naturalmente rompere la facciata del condominio all'altezza delle sue<br />

finestre), ma la signora sostiene che lo dobbiamo tirar via e basta. Questo comporterebbe che<br />

il nostro garage e parte personale del piano terra rimarrebbe completamente senza acqua. E'<br />

possibile? Abbiamo torto? Chi abita al piano superiore non ha uguali diritti di chi sta sotto, con<br />

il privilegio di non dover mai chiedere oltre quello di spendere sempre molto meno per ogni<br />

tipo di lavoro?<br />

P. C.<br />

Il lettore può installare il tubo all'interno del muro comune, a condizione che ciò non alteri la<br />

destinazione di questa parte dell'edificio e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti<br />

uso secondo il loro diritto (Cass. 11/2/1999, n. 1162). La stessa Cassazione (sentenza n. 8801<br />

del 20/8/1999) ha statuito che la disposizione dell’art. 889 c.c., relativa alle distanze da<br />

rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi, è applicabile anche agli edifici in condominio, salvo

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