POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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24.02.2013 Views

Un condomino ha trasformato una finestra in balcone senza autorizzazione del condominio per accedere su un’area comune a tutto il fabbricato come bisogna intervenire per far ripristinare il tutto com'era prima? via mail In teoria, in mancanza di un divieto contenuto nel regolamento del condominio, la trasformazione di un finestra in balcone rientra fra i diritti che gli artt. 1102 e 1122 c.c. riconoscono ai condomini sulle cose comuni; l'intervento, però, non è consentito se pregiudica la stabilità o il decoro architettonico dell'edificio, o se lede il diritto all'uso o al godimento delle parti comuni dell'edificio da parte degli altri condomini. Se l’intervento riportato dal lettore vìola uno o più dei suddetti limiti, l’assemblea può autorizzare l’amministratore ad intraprendere un’azione giudiziaria nei confronti del condomino che lo ha realizzato, per ottenere il ripristino dei luoghi. LOCAZIONE E ADEGUAMENTO ANTENNA Mio padre viveva in un condominio appartenente all’istituto case popolari. Il 29/12/2011 ha avuto un incidente ed è rimasto in ospedale fino al 3 luglio, giorno della sua morte. Nel mese di marzo, frattanto, viene fatto come lavoro straordinario il montaggio di un impianto tv terrestre centralizzato, noi l’appartamento lo abbiamo riconsegnato alle case popolari la fine di luglio e adesso vogliono farci pagare la sua quota di 170 euro per l’antenna. Chi deve pagare visto che non ha mai usufruito di questo servizio e mai più lo farà dato che non abbiamo più la casa? F. C.

L'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell'assemblea che approva le spese stesse. Pertanto, tenuto al pagamento è chi è proprietario nel momento in cui la spesa viene deliberata (Cassazione 2/09/2008, n. 22034). In particolare, grava sul locatore (nel caso di specie l’ente proprietario dell’appartamento) e non sul conduttore la spesa richiesta dall’amplificazione dell’antenna televisiva centralizzata, in quanto non si tratta né di un onere accessorio per la fornitura di un servizio comune ai sensi dell’art. 9 L. 27/7/1978, n. 392, né di una riparazione di piccola manutenzione ai sensi dell’art. 1609 c.c. (Pret. Taranto 4/12/1981) TRASFORMAZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RISCALDAMENTO Vivo in una palazzina (costruita alla fine degli anni 50/inizi 60) composta di sei appartamenti dotata di impianto di riscaldamento centralizzato; realizzato mediate una caldaia a gasolio installata a metà anni 90. Il condominio, durante un’assemblea appositamente indetta dall’amministratore, ha stabilito, all’unanimità, di sostituire la caldaia esistente. Una volta visti i preventivi, sempre tutti d’accordo, si è stabilito, non essendo riusciti a metterci d’accordo sul quale fornitore scegliere principalmente per motivi economici, di rinviare l’attività al prossimo anno. Nei giorni scorsi un condomino ha convocato una "riunione" (senza la presenza dell’amministratore) per informarci della sua intenzione di staccarsi dal riscaldamento centralizzato e per consigliarci di farlo tutti. Infatti, secondo lui, non solo è possibile staccarsi dal riscaldamento centralizzato semplicemente comunicandolo ai vari condomini. Ma, sostiene, anche che è possibile abbandonare il riscaldamento centralizzato e passare tutti all’autonomo. Questa ipotesi inizialmente è stata scartata in quanto, secondo l’amministratore, nei condomini con più di quattro appartamenti, già dotati di riscaldamento centralizzato, è vietato passare all’autonomo per motivi di risparmi energetico/rispetto dell’ambiente. E. P. Se il lettore abita in Piemonte, il Consiglio Regionale, con delibera dell'11/01/2007 n. 98-1247, ha stabilito che negli edifici con più di quattro unità abitative non possono essere realizzati

L'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto<br />

della delibera dell'assemblea che approva le spese stesse. Pertanto, tenuto al pagamento è chi<br />

è proprietario nel momento in cui la spesa viene deliberata (Cassazione 2/09/2008, n. 22034).<br />

In particolare, grava sul locatore (nel caso di specie l’ente proprietario dell’appartamento) e<br />

non sul conduttore la spesa richiesta dall’amplificazione dell’antenna televisiva centralizzata, in<br />

quanto non si tratta né di un onere accessorio per la fornitura di un servizio comune ai sensi<br />

dell’art. 9 L. 27/7/1978, n. 392, né di una riparazione di piccola manutenzione ai sensi dell’art.<br />

1609 c.c. (Pret. Taranto 4/12/1981)<br />

TRASFORMAZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RISCALDAMENTO<br />

Vivo in una palazzina (costruita alla fine degli anni 50/inizi 60) composta di sei appartamenti<br />

dotata di impianto di riscaldamento centralizzato; realizzato mediate una caldaia a gasolio<br />

installata a metà anni 90. Il condominio, durante un’assemblea appositamente indetta<br />

dall’amministratore, ha stabilito, all’unanimità, di sostituire la caldaia esistente. Una volta visti<br />

i preventivi, sempre tutti d’accordo, si è stabilito, non essendo riusciti a metterci d’accordo sul<br />

quale fornitore scegliere principalmente per motivi economici, di rinviare l’attività al prossimo<br />

anno. Nei giorni scorsi un condomino ha convocato una "riunione" (senza la presenza<br />

dell’amministratore) per informarci della sua intenzione di staccarsi dal riscaldamento<br />

centralizzato e per consigliarci di farlo tutti. Infatti, secondo lui, non solo è possibile staccarsi<br />

dal riscaldamento centralizzato semplicemente comunicandolo ai vari condomini. Ma, sostiene,<br />

anche che è possibile abbandonare il riscaldamento centralizzato e passare tutti all’autonomo.<br />

Questa ipotesi inizialmente è stata scartata in quanto, secondo l’amministratore, nei condomini<br />

con più di quattro appartamenti, già dotati di riscaldamento centralizzato, è vietato passare<br />

all’autonomo per motivi di risparmi energetico/rispetto dell’ambiente.<br />

E. P.<br />

Se il lettore abita in Piemonte, il Consiglio Regionale, con delibera dell'11/01/2007 n. 98-1247,<br />

ha stabilito che negli edifici con più di quattro unità abitative non possono essere realizzati

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