POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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R. G. Come previsto dall’art. 66 disp. att. e trans. c.c., almeno due condomini, in rappresentanza di almeno un sesto del valore dell’edificio (167/1.000), possono chiedere all’amministratore la convocazione dell’assemblea in via straordinaria, con all’ordine del giorno il problema dei piccioni. Se l’amministratore non provvede entro dieci giorni gli stessi condomini possono provvedere direttamente alla convocazione, integrando l’ordine del giorno con la revoca dell’amministratore. LASTRICO SOLARE E TETTOIA Abito all’attico di un palazzo di cinque piani. Su un lato della terrazza vorrei creare uno spazio coperto dove poter riparare bicicletta e biliardino. Sto per far installare una piccola copertura di plastica trasparente, tipo plexiglass, di circa due metri per tre. Questa copertura si appoggerebbe a tubolari sottili in ferro o alluminio laccato bianco, che in alto verranno saldati a uno o due paletti in ferro che sostengono una rete di protezione, e in basso saranno avvitati al lastrico solare tramite uno o due piccoli stop. Questo manufatto sarebbe leggero, ma visibile a vari condomini del palazzo, nonché a quelli di fronte. D'inverno ci metterei una tenda trasparente tutt’intorno, rimovibile; mi domando pero’ se il tettuccio di plexiglass è legale o se richiede l’approvazione del condominio (io preferirei evitare di chiedere, a costo di dover rimuovere il plexiglass se qualcuno se ne dovesse lamentare). L. P. Se la tettoia è visibile dall’esterno, anche un solo condomino (ma non quelli degli edifici circostanti) può eccepire l’alterazione del decoro architettonico dell’edificio. Consigliabile pertanto acquisire il consenso di tutti gli altri condomini.
CONDOMINIO MINIMO E MAGGIORANZA Possiedo, con mia moglie, il secondo piano di un edificio composto anche dal piano terra e dal piano primo che però appartengono entrambi ad un altro proprietario. Quindi in pratica noi possediamo 1/3 dell’edificio, lui i 2/3. Vorrei sapere se noi, non possedendo la maggioranza nelle eventuali decisioni sulle parti comuni, dovremo sempre subire le decisioni dell’altro proprietario. R. Le delibere adottate con il voto favorevole del condomino che ha la maggioranza dei millesimi sono vincolanti per il condomino che si trova in minoranza. Possono però essere impugnate in sede giudiziaria qualora siano la conseguenza di un eccesso di potere. INSTALLAZIONE CANNA FUMARIA Nel corso della prossima assemblea condominiale uno dei condomini chiederà l’autorizzazione ad installare sulla facciata esterna del condominio, una canna fumaria, poiché vorrebbe affittare il negozio di sua proprietà ad una rosticceria. Nell’eventualità che sia io sola ad oppormi, è sufficiente il mio dissenso? M. G. Il condomino può opporsi all’installazione della canna fumaria sulla facciata se il manufatto altera la stabilità o il decoro architettonico dell’edificio, se le sue dimensioni sono tali da ridurre in modo apprezzabile la visuale laterale della sua unità immobiliare o se impedisce un
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CONDOMINIO MINIMO E MAGGIORANZA<br />
Possiedo, con mia moglie, il secondo piano di un edificio composto anche dal piano terra e dal<br />
piano primo che però appartengono entrambi ad un altro proprietario. Quindi in pratica noi<br />
possediamo 1/3 dell’edificio, lui i 2/3. Vorrei sapere se noi, non possedendo la maggioranza<br />
nelle eventuali decisioni sulle parti comuni, dovremo sempre subire le decisioni dell’altro<br />
proprietario.<br />
R.<br />
Le delibere adottate con il voto favorevole del condomino che ha la maggioranza dei millesimi<br />
sono vincolanti per il condomino che si trova in minoranza. Possono però essere impugnate in<br />
sede giudiziaria qualora siano la conseguenza di un eccesso di potere.<br />
INSTALLAZIONE CANNA FUMARIA<br />
Nel corso della prossima assemblea condominiale uno dei condomini chiederà l’autorizzazione<br />
ad installare sulla facciata esterna del condominio, una canna fumaria, poiché vorrebbe<br />
affittare il negozio di sua proprietà ad una rosticceria. Nell’eventualità che sia io sola ad<br />
oppormi, è sufficiente il mio dissenso?<br />
M. G.<br />
Il condomino può opporsi all’installazione della canna fumaria sulla facciata se il manufatto<br />
altera la stabilità o il decoro architettonico dell’edificio, se le sue dimensioni sono tali da<br />
ridurre in modo apprezzabile la visuale laterale della sua unità immobiliare o se impedisce un