POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

24.02.2013 Views

LOCAZIONE E RADIATORI DIFETTOSI Abito in affitto in un appartamento con impianto centralizzato. Nel solo salone, molto grande, la proprietaria, circa 30 anni fa, ha fatto installare dei condizionatori al posto dei comuni caloriferi. Questi condizionatori si sono usurati e non sono più funzionanti. Abbiamo segnalato quanto sopra per tempo. Oggi, a caloriferi accesi mi trovo con una gran parte della casa al freddo. Come mi devo comportare se la proprietaria non provvede? C. Se il locatore disattende la richiesta di riparazione o sostituzione dei radiatori, avanzata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il conduttore può rivolgersi al giudice, anche con richiesta di provvedimento d’urgenza considerata la stagione. ASCENSORE FUORI USO E COSTRUTTORE INDOLENTE Ho comprato da circa un anno un appartamento al secondo piano di un palazzo di cinque piani e ad oggi l'ascensore non è funzionante. Parlando con il costruttore mi ha detto di non volersi sobbarcare le spese di manutenzione dell'ascensore, in quanto gli altri appartamenti sono tutti invenduti. Io ho problemi alle anche che mi creano un serio disagio per affrontare le scale ogni giorno (dovendo andare a lavorare). Come posso fare per far mettere in funzione l'ascensore e pagare solo le spese che mi competono? Aggiungo che essendoci solo io non c'è nessuno che amministra il condominio anche perchè come suddetto le quote di maggioranza le detiene il costruttore. M. M.

Il condomino può, ai sensi del secondo comma dell’art. 66 disp. att. e trans. c.c., inviare all’amministratore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un formale avviso di convocazione dell’assemblea, avendo cura di rispettare il termine di cinque giorni previsto dal terzo comma dello stesso articolo e indicando all’ordine del giorno il problema dell’ascensore. Se il costruttore non si presenta, o presentandosi non si dichiara disponibile a contribuire alla riparazione, il condomino può rivolgersi al giudice. LAVORI INCOMPIUTI Abito in un condominio di 6 appartamenti; abbiamo deciso di affidare a un'impresa il restauro delle terrazze. Il lavoro è stato eseguito ma non completato (manca l'impermeabilizzazione dei pavimenti) se non che l'impresa non si fa vedere almeno da un anno a questa parte. Non abbiamo versato anticipi. Come dobbiamo comportarci se l'impresa dovesse rifarsi viva per completare i lavori ed esigere il pagamento? Noi non vorremmo più averci a che fare e abbiamo intenzione di rivolgerci ad altri per terminare i lavori. C'è qualche legge che ci tuteli? B. G. L’amministratore del condominio può, ai sensi dell’art. 1454 c.c., intimare al costruttore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, di riprendere i lavori entro congruo termine (almeno 15 giorni), specificando che, decorso detto termine senza che ciò sia avvenuto, il contratto s’intenderà risolto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c. In caso d’inadempimento, prima di affidare i lavori a un’altra impresa è opportuno “fotografare” lo stato dei lavori attraverso un accertamento tecnico preventivo o quanto meno una perizia giurata, ad evitare problemi in sede di pagamento dei lavori fin qui eseguiti. PULIZIA CAVEDIO

Il condomino può, ai sensi del secondo comma dell’art. 66 disp. att. e trans. c.c., inviare<br />

all’amministratore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un formale avviso di<br />

convocazione dell’assemblea, avendo cura di rispettare il termine di cinque giorni previsto dal<br />

terzo comma dello stesso articolo e indicando all’ordine del giorno il problema dell’ascensore.<br />

Se il costruttore non si presenta, o presentandosi non si dichiara disponibile a contribuire alla<br />

riparazione, il condomino può rivolgersi al giudice.<br />

LAVORI INCOMPIUTI<br />

Abito in un condominio di 6 appartamenti; abbiamo deciso di affidare a un'impresa il restauro<br />

delle terrazze. Il lavoro è stato eseguito ma non completato (manca l'impermeabilizzazione dei<br />

pavimenti) se non che l'impresa non si fa vedere almeno da un anno a questa parte. Non<br />

abbiamo versato anticipi. Come dobbiamo comportarci se l'impresa dovesse rifarsi viva per<br />

completare i lavori ed esigere il pagamento? Noi non vorremmo più averci a che fare e<br />

abbiamo intenzione di rivolgerci ad altri per terminare i lavori. C'è qualche legge che ci tuteli?<br />

B. G.<br />

L’amministratore del condominio può, ai sensi dell’art. 1454 c.c., intimare al costruttore, a<br />

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, di riprendere i lavori entro congruo termine<br />

(almeno 15 giorni), specificando che, decorso detto termine senza che ciò sia avvenuto, il<br />

contratto s’intenderà risolto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c. In caso<br />

d’inadempimento, prima di affidare i lavori a un’altra impresa è opportuno “fotografare” lo<br />

stato dei lavori attraverso un accertamento tecnico preventivo o quanto meno una perizia<br />

giurata, ad evitare problemi in sede di pagamento dei lavori fin qui eseguiti.<br />

PULIZIA CAVEDIO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!