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POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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Abito in un condominio alla periferia di Milano, prima circondato da 6 pini di circa 40 anni e<br />

altre piante di cui non conosco il nome, che sono state abbattute il 27 dicembre 2010. Da circa<br />

20 anni c'era una lotta tra 2 e inquilini (tra cui io) e altri 10 per l'abbattimento di uno di questi<br />

pini; sono sempre riuscita a frenarli perchè minacciavo l'amministratore di denuncia.<br />

Il 10 dicembre, purtroppo, proprio quel pino a causa delle piogge ha aperto leggermente il<br />

terreno e si è leggermente inclinato sulla strada. Senza chiamare l'amministratore, è stata<br />

chiamata la polizia locale che a sua volta ha chiamato i vigili del fuoco per abbatterlo. In data<br />

15 dicembre viene convocata un'assemblea "per la messa in sicurezza delle piante<br />

condominiali", alla quale non ho potuto partecipare. Il 20 sono partita per le ferie e il 7 gennaio<br />

2011, al mio rientro ho trovato tutto, dico tutto pulito, anche i cespugli. Non ho però trovato<br />

nessuna copia del verbale dell'assemblea. Credo che qualche cosa non sia a norma, come mi<br />

posso muovere?<br />

M. B.<br />

Il condomino assente all’assemblea deve impugnare la delibera, pena decadenza, entro trenta<br />

giorni da quando ne ha avuto comunicazione, come previsto dal secondo comma dell’art. 1109<br />

c.c.. Se non v’è traccia del verbale di assemblea, e quindi non ne ha ricevuto copia, il lettore<br />

può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria chiedendo il risarcimento del danno. L’abbattimento di<br />

alberi di alto fusto è di regola subordinato ad autorizzazione comunale.<br />

S<strong>POSTA</strong>MENTO DI POZZETTO FOGNARIO<br />

Abito in un condominio di tre famiglie; Trattasi di una palazzina di n. 2 piani, ogni famiglia su<br />

ciascun piano. L'abitazione al piano terreno presenta all'interno del bagno il pozzetto fognario<br />

dall'anno di costruzione, circa quindi 40 anni. I proprietari dell'appartamento ove situato il<br />

pozzetto, hanno proposto lo spostamento al di fuori della loro abitazione. Vorrei sapere se le<br />

spese sono a carico di tutti i condomini o eventualmente in quale misura devono esser ripartiti<br />

i costi?<br />

S. C.<br />

Se, come pare di capire, il pozzetto è condominiale, alla spesa devono contribuire i proprietari<br />

delle unità immobiliari servite dall’impianto. Considerato, però, che il proprietario del vano in<br />

cui è ubicato il pozzetto trae particolare vantaggio dal suo spostamento, può trovare<br />

applicazione il secondo comma dell’art. 1123 c.c., per il quale se si tratta di cose destinate a<br />

servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che<br />

ciascuno può farne. Una soluzione potrebbe essere quella di addebitare al proprietario un terzo

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