POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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cantinola del possessore dei maggiori millesimi(600), altri 2,50 metri confinano col corridoio largo metri 1,50 di accesso alla detta cantinola ed i restanti due metri e 60 sono chiusi dalla basculante, basculante che da un lato è fissata ad un pilastro portante di cemento armato. Avevo chiesto di allargare il muro di 30 centimetri verso il lato della cantinola per essere più agevolato nel fare manovra di entrata ed uscita dal box rimettendo una basculante uguale ma il proprietario dei 600 ha dato un diniego alla richiesta. Ho interpellato in merito due geometri che hanno dato pareri discordanti ed un legale il quale, d'accordo con uno dei geometri, ha detto che ci vuole l'assenso del possessore dei 600 mill/mi. perchè comunque il muro è condominiale. Un architetto ha detto che basta presentare solo la DIA e darne comunicazione per iscritto all'amministratore per poter usufruire al meglio della cosa propria in quanto una basculante di 30 cm più lunga non impedisce al condomino di usufruire della cosa comune e ne gli crea alcun impedimento. All'ufficio tecnico del comune riferiscono che concedono la DIA ma se vi è un ricorso fermano il lavoro. Non ho fatto nulla se non vi è la certezza legale di non farmi far causa dal possessore dei 600 millesimi: magari c'è qualche sentenza già emessa che possa essere da base di appoggio e di partenza per il lavoro. C. L’allargamento della porta comporta l’inglobamento, nella proprietà esclusiva di un condomino, dello spazio già occupato dal muro comune, per cui è necessario il consenso di tutti i condomini. CORTILE E GAZEBO Abito in un cascinale con altre tre famiglie, compreso di cortile in comune. Nel nostro contratto non viene citato il cortile, al momento della visita dell’alloggio il proprietario ci aveva spiegato che davanti alle nostre finestre che danno sul cortile potevamo mettere una qualsiasi cosa. Sulla base delle parole del proprietario abbiamo deciso di mettere un gazebo (non fisso viene messo solo d’estate), alle altre famiglie non da nessun fastidio visto che riescono ad entrare e uscire con le macchine, il proprietario ora però ha deciso di ritirare le parole dette in precedenza, e sostiene che il cortile lui non l’ha affittato. Il padrone di casa ci ha anche detto che nel caso non togliessimo il gazebo, avrebbe provveduto lui a chiamare qualcuno per farlo togliere. C’è una legge che ci vieta di tenere questo gazebo? D. L. C. Se nell’atto di vendita non è menzionata la comproprietà del cortile, e il venditore è tuttora comproprietario di questo, l’acquirente non può occuparlo, sia pure per alcuni mesi, con un gazebo, a meno che tutti gli altri condomini non prestino il loro consenso.
RIPARTIZIONE SPESA RIFACIMENTO SOLAIO Gradirei esporre una vicenda che si svolge in un condominio costituito da tre appartamenti, uno per piano. Alcuni mesi fa ho partecipato alle spese sostenute per la riparazione della terrazza a livello che viene esclusivamente utilizzata dal condomino del secondo piano. Preciso che tutti e tre i condomini abbiamo partecipato al pagamento delle spese per riparare il terrazzo ed evitare ulteriori infiltrazioni al tetto del primo piano secondo l'art.1126 c.c.. Nessun'altra spesa era stata affrontata per la riparazione del tetto del primo piano. Il mio quesito e' il seguente: come si ripartiscono le spese per riparare il suddetto tetto tra i condomini? In particolare il condomino del pian terreno, deve ancora contribuire alle spese necessarie per riparazione e tinteggiatura del tetto che è in compossesso tra i proprietari del secondo e primo piano? Chiarisco che il condomino del primo piano non mi ha convocato, ha eseguito i lavori edili autonomamente e mi ha detto oralmente senza presentazione di documenti di avvenuto pagamento che avrei dovuto pagare una tot somma secondo i suoi calcoli personali. G. G. Dal tenore del quesito pare di capire che per tetto il lettore intenda il solaio fra due piani l’uno all’altro sovrastante. Se così è, alla spesa richiesta dalla riparazione del solaio che separa il primo dal secondo piano devono contribuire i rispettivi proprietari in parti uguali, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinteggiatura e la decorazione del soffitto. E’ pertanto escluso dalla contribuzione il proprietario del piano terra. ANTENNA CENTRALIZZATA L'antenna TV condominiale è stata posizionata vicino al lucernario della mia mansarda e se dovesse per qualsiasi motivo cadere temo possa sfondare il lucernario, inoltre tutti gli uccelli che vi si posano sopra hanno riempito di escrementi il citato lucernario. Cosa posso fare per tutelarmi dal pericolo e dalle deiezioni visto che l'amministratore fa orecchie da mercante? F. Se, per come è posizionata l’antenna, si ha ragione di temere un danno grave e imminente al lucernario (circostanza che dev’essere idoneamente provata), il condomino può giovarsi dell’azione di danno temuto prevista dall’art. 1172 c.c.. Quanto alle deiezioni, provando che i volatili le provocano appollaiandosi sull’antenna, si può pretendere il risarcimento del danno.
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RIPARTIZIONE SPESA RIFACIMENTO SOLAIO<br />
Gradirei esporre una vicenda che si svolge in un condominio costituito da tre appartamenti,<br />
uno per piano. Alcuni mesi fa ho partecipato alle spese sostenute per la riparazione della<br />
terrazza a livello che viene esclusivamente utilizzata dal condomino del secondo piano. Preciso<br />
che tutti e tre i condomini abbiamo partecipato al pagamento delle spese per riparare il<br />
terrazzo ed evitare ulteriori infiltrazioni al tetto del primo piano secondo l'art.1126 c.c..<br />
Nessun'altra spesa era stata affrontata per la riparazione del tetto del primo piano. Il mio<br />
quesito e' il seguente: come si ripartiscono le spese per riparare il suddetto tetto tra i<br />
condomini? In particolare il condomino del pian terreno, deve ancora contribuire alle spese<br />
necessarie per riparazione e tinteggiatura del tetto che è in compossesso tra i proprietari del<br />
secondo e primo piano? Chiarisco che il condomino del primo piano non mi ha convocato, ha<br />
eseguito i lavori edili autonomamente e mi ha detto oralmente senza presentazione di<br />
documenti di avvenuto pagamento che avrei dovuto pagare una tot somma secondo i suoi<br />
calcoli personali.<br />
G. G.<br />
Dal tenore del quesito pare di capire che per tetto il lettore intenda il solaio fra due piani l’uno<br />
all’altro sovrastante. Se così è, alla spesa richiesta dalla riparazione del solaio che separa il<br />
primo dal secondo piano devono contribuire i rispettivi proprietari in parti uguali, restando a<br />
carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario<br />
del piano inferiore l’intonaco, la tinteggiatura e la decorazione del soffitto. E’ pertanto escluso<br />
dalla contribuzione il proprietario del piano terra.<br />
ANTENNA CENTRALIZZATA<br />
L'antenna TV condominiale è stata posizionata vicino al lucernario della mia mansarda e se<br />
dovesse per qualsiasi motivo cadere temo possa sfondare il lucernario, inoltre tutti gli uccelli<br />
che vi si posano sopra hanno riempito di escrementi il citato lucernario. Cosa posso fare per<br />
tutelarmi dal pericolo e dalle deiezioni visto che l'amministratore fa orecchie da mercante?<br />
F.<br />
Se, per come è posizionata l’antenna, si ha ragione di temere un danno grave e imminente al<br />
lucernario (circostanza che dev’essere idoneamente provata), il condomino può giovarsi<br />
dell’azione di danno temuto prevista dall’art. 1172 c.c.. Quanto alle deiezioni, provando che i<br />
volatili le provocano appollaiandosi sull’antenna, si può pretendere il risarcimento del danno.