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POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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Se la vicina disattende l’invito a chiudere il cancello non resta che rivolgersi al Giudice di pace<br />

adducendo ragioni di sicurezza. Una soluzione potrebbe essere quella di convincere la vicina ad<br />

automatizzare il sistema di chiusura. Se si prova il nesso di causalità fra il comportamento<br />

della vicina e il danno se ne può chiedere il risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c.<br />

MESSA IN SICUREZZA CORNICIONE<br />

Chi paga la messa in sicurezza del cornicione di una delle sei scale di cui è composto il nostro<br />

condominio (abbiamo l'ingiunzione del Comune di Napoli), considerando anche che per vari<br />

abusi i nostri millesimi sono da rifare?<br />

L. L.V.<br />

Se il cornicione interessato alla messa in sicurezza fa parte di un tetto unico, alla spesa devono<br />

contribuire i condomini di tutte e sei le scale. Se invece ciascuna scala è coperta da un tetto a<br />

sé stante, alla spesa devono contribuire i soli condomini della scala interessata alla riparazione.<br />

SERVITU’<br />

Dal 1991 io, la mia mamma e i miei due fratelli, ospitiamo in un nostro locale una caldaia che,<br />

al momento, serve un solo nostro appartamento ed un altro di proprietà di nostri parenti.<br />

Questi ultimi non sono proprietari del locale in cui si trova la caldaia. Nel 1991 avevamo<br />

firmato un accordo in base al quale accettavamo di ospitare questa caldaia sino a che i parenti<br />

non si fossero resi autonomi, confidando in buona fede in una soluzione, se non a breve<br />

almeno a media scadenza. Da allora sono passati quasi venti anni e, un po' perchè dobbiamo<br />

fare dei lavori, un po' perchè temiamo una qualche forma di usucapione, abbiamo quest'anno<br />

chiesto loro di staccarsi dall'impianto e rendersi autonomi. Ci hanno risposto che non abbiamo<br />

nessun diritto a chiedere loro quanto sopra e che se procediamo possiamo incorrere in sanzioni<br />

civili e penali. E' vero? Se si, come potersi "liberare"? In che termini sta esattamente la<br />

questione secondo lei?<br />

via mail<br />

Il proprietario del locale è tenuto a rispettare l’accordo fino a quando la controparte non decida<br />

di staccarsi dall’impianto comune. Un’eventuale azione di forza verrebbe presumibilmente<br />

contrastata da un’azione di reintegrazione in sede civile (art. 1168 c.c.), cui potrebbe<br />

accompagnarsi una querela per danneggiamento in sede penale (art. 635 c.p.).<br />

SOSTITUZIONE TOMBINO

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