POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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24.02.2013 Views

l'innovazione non alteri la stabilità o il decoro architettonico dell'edificio, e non leda i diritti degli altri condomini: si tratta infatti, hanno precisato i giudici della Suprema Corte, di una facoltà compresa nel diritto di servirsi delle parti comuni dell'edificio per il miglior godimento della cosa. USO DELLA COSA COMUNE Mia moglie ha acquistato un locale adibito a laboratorio (perciò usato quotidianamente) al quale accede da un ambiente comune a quattro cantinole sito al piano seminterrato della scala B di un grosso condominio romano e nel quale si trovano anche alcuni grossi armadi metallici dei contatori ENEL e GAS. Questo piccolo (9 mq) locale comune (dove mai avviene una banale manutenzione o pulizia) alto 4 metri ha un pavimento di settant'anni in marmette di cemento logore e macchiate; ha intonaci vecchi e rotti; ha le pitture degli armadi vecchi e macchiati; ha, infine, una selva di tubi più o meno grossi, fili e canalette sospese in alto o ancorate alle murature che lasciano cadere pezzetti di materiale vario, intonaco e ragnatele, Insomma, tale ambiente è cosparso di sporco indelebile assolutamente indecoroso e impossibile da rendere igienico per quanti sforzi faccia mia moglie. Le chiedo se mia moglie può eseguire, a totale suo carico, i seguenti lavori: sostituzione del pavimento, tinteggiatura delle pareti e delle lamiere; esecuzione di un semplicissimo controsoffitto (di immediata rimozione per qualunque intervento dovesse essere necessario fare sugli impianti aerei). Una richiesta con tanto di dichiarazione fatta in tal senso all'amministratore non ha avuto alcuna risposta da alcuni mesi. G. D. M. Il primo comma dell’art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Pertanto, se gli interventi di cui parla il lettore (interventi finalizzati al migliore godimento della cosa) rispettano il suddetto criterio, egli può introdurli a proprie spese, come previsto dal secondo periodo del citato comma. SPESA RIFACIMENTO MURO Abito in un condominio. Circa 10 anni fa si è verificato nella mia cantina un parziale crollo dei mattoni facenti parte del muro confinante con un condomino. All'epoca telefonai all'amministratore che diede incarico di eseguire i lavori. Circa tre giorni fa scendendo in cantina si è verificato (in diretta) lo stesso problema nell'altro muro (confinante con un altro condomino). Purtroppo questa mattina telefonando all'amministratore ho "scoperto" che qualche anno fa è stato deliberato dall'assemblea che se si fossero verificati questi episodi i condomini interessati dovevano ripartirsi la spesa al 50% (mi ha precisato che è stata presa

questa decisione perchè si stavano verificando troppo casi). A prescindere da cosa ha deciso l'assemblea, non mi sembra che questo episodio si possa paragonare alla famosa crepa nel muro che si presenta nelle case dopo alcuni anni per l'inevitabile assestamento. Anche perché evidentemente la costruzione non è stata proprio perfetta e a mio avviso può essere pericolosa. M. M. Se il muro non è condominiale ma comune a due condomini, sono questi a doversi fare esclusivo carico della spesa, in ragione del 50% ciascuno. Se invece è condominiale alla spesa devono contribuire tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, come previsto dall’art. 1123 c.c. Il criterio legale di ripartizione delle spese comuni può essere modificato soltanto all’unanimità, pena la nullità della relativa delibera (Cass. 15/3/1995, n. 3042). Se il vizio è ancora coperto dalla garanzia decennale di cui all’art. 1669 c.c. è possibile rivalersi nei confronti del costruttore. CHIUSURA PIANEROTTOLO Sono proprietaria dei due appartamenti al quinto piano di uno stabile. Ho messo un telecomando per ragioni di sicurezza per accedere al mio piano, un telecomando è stato dato al portiere in modo tale che sia consentito l’accesso in caso di necessità. Mi è stato detto che non posso mantenere tale telecomando in quanto non consento l’accesso al mio piano, cosa non vera in quanto le scale condominiali consentono l’accesso. Mi è stato detto dai tecnici del comune (verbalmente) che potevo procedere in tal modo per tutelare la mia sicurezza. Vorrei sapere se quanto da me fatto può essere messo in discussione dal condominio e nel caso peggiore se possa essere costretta anche a rimuoverlo. Comprendo che il pianerottolo è parte comune, ma non comprendo perché altri condomini se non per necessità debbano avere l’accesso ad un piano sul quale ci sono soltanto i due appartamenti che occupo con la mia famiglia. P. Z. Pare di capire che la condomina abbia inglobato una parte del pianerottolo nella sua unità immobiliare. Questa innovazione non è consentita, a meno che tutti gli altri condomini non prestino il loro consenso o un titolo non sottragga il pianerottolo alla presunzione di comproprietà stabilita dall’art. 1117 c.c. SPESA RIPARAZIONE FACCIATA

questa decisione perchè si stavano verificando troppo casi). A prescindere da cosa ha deciso<br />

l'assemblea, non mi sembra che questo episodio si possa paragonare alla famosa crepa nel<br />

muro che si presenta nelle case dopo alcuni anni per l'inevitabile assestamento. Anche perché<br />

evidentemente la costruzione non è stata proprio perfetta e a mio avviso può essere<br />

pericolosa.<br />

M. M.<br />

Se il muro non è condominiale ma comune a due condomini, sono questi a doversi fare<br />

esclusivo carico della spesa, in ragione del 50% ciascuno. Se invece è condominiale alla spesa<br />

devono contribuire tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, come previsto<br />

dall’art. 1123 c.c. Il criterio legale di ripartizione delle spese comuni può essere modificato<br />

soltanto all’unanimità, pena la nullità della relativa delibera (Cass. 15/3/1995, n. 3042). Se il<br />

vizio è ancora coperto dalla garanzia decennale di cui all’art. 1669 c.c. è possibile rivalersi nei<br />

confronti del costruttore.<br />

CHIUSURA PIANEROTTOLO<br />

Sono proprietaria dei due appartamenti al quinto piano di uno stabile. Ho messo un<br />

telecomando per ragioni di sicurezza per accedere al mio piano, un telecomando è stato dato al<br />

portiere in modo tale che sia consentito l’accesso in caso di necessità. Mi è stato detto che non<br />

posso mantenere tale telecomando in quanto non consento l’accesso al mio piano, cosa non<br />

vera in quanto le scale condominiali consentono l’accesso. Mi è stato detto dai tecnici del<br />

comune (verbalmente) che potevo procedere in tal modo per tutelare la mia sicurezza.<br />

Vorrei sapere se quanto da me fatto può essere messo in discussione dal condominio e nel<br />

caso peggiore se possa essere costretta anche a rimuoverlo. Comprendo che il pianerottolo è<br />

parte comune, ma non comprendo perché altri condomini se non per necessità debbano avere<br />

l’accesso ad un piano sul quale ci sono soltanto i due appartamenti che occupo con la mia<br />

famiglia.<br />

P. Z.<br />

Pare di capire che la condomina abbia inglobato una parte del pianerottolo nella sua unità<br />

immobiliare. Questa innovazione non è consentita, a meno che tutti gli altri condomini non<br />

prestino il loro consenso o un titolo non sottragga il pianerottolo alla presunzione di<br />

comproprietà stabilita dall’art. 1117 c.c.<br />

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