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POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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l'innovazione non alteri la stabilità o il decoro architettonico dell'edificio, e non leda i diritti<br />

degli altri condomini: si tratta infatti, hanno precisato i giudici della Suprema Corte, di una<br />

facoltà compresa nel diritto di servirsi delle parti comuni dell'edificio per il miglior godimento<br />

della cosa.<br />

USO DELLA COSA COMUNE<br />

Mia moglie ha acquistato un locale adibito a laboratorio (perciò usato quotidianamente) al<br />

quale accede da un ambiente comune a quattro cantinole sito al piano seminterrato della scala<br />

B di un grosso condominio romano e nel quale si trovano anche alcuni grossi armadi metallici<br />

dei contatori ENEL e GAS. Questo piccolo (9 mq) locale comune (dove mai avviene una banale<br />

manutenzione o pulizia) alto 4 metri ha un pavimento di settant'anni in marmette di cemento<br />

logore e macchiate; ha intonaci vecchi e rotti; ha le pitture degli armadi vecchi e macchiati;<br />

ha, infine, una selva di tubi più o meno grossi, fili e canalette sospese in alto o ancorate alle<br />

murature che lasciano cadere pezzetti di materiale vario, intonaco e ragnatele, Insomma, tale<br />

ambiente è cosparso di sporco indelebile assolutamente indecoroso e impossibile da rendere<br />

igienico per quanti sforzi faccia mia moglie. Le chiedo se mia moglie può eseguire, a totale suo<br />

carico, i seguenti lavori: sostituzione del pavimento, tinteggiatura delle pareti e delle lamiere;<br />

esecuzione di un semplicissimo controsoffitto (di immediata rimozione per qualunque<br />

intervento dovesse essere necessario fare sugli impianti aerei). Una richiesta con tanto di<br />

dichiarazione fatta in tal senso all'amministratore non ha avuto alcuna risposta da alcuni mesi.<br />

G. D. M.<br />

Il primo comma dell’art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante alla comunione può<br />

servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri<br />

partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Pertanto, se gli interventi di cui parla<br />

il lettore (interventi finalizzati al migliore godimento della cosa) rispettano il suddetto criterio,<br />

egli può introdurli a proprie spese, come previsto dal secondo periodo del citato comma.<br />

SPESA RIFACIMENTO MURO<br />

Abito in un condominio. Circa 10 anni fa si è verificato nella mia cantina un parziale crollo dei<br />

mattoni facenti parte del muro confinante con un condomino. All'epoca telefonai<br />

all'amministratore che diede incarico di eseguire i lavori. Circa tre giorni fa scendendo in<br />

cantina si è verificato (in diretta) lo stesso problema nell'altro muro (confinante con un altro<br />

condomino). Purtroppo questa mattina telefonando all'amministratore ho "scoperto" che<br />

qualche anno fa è stato deliberato dall'assemblea che se si fossero verificati questi episodi i<br />

condomini interessati dovevano ripartirsi la spesa al 50% (mi ha precisato che è stata presa

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