POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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l'innovazione non alteri la stabilità o il decoro architettonico dell'edificio, e non leda i diritti<br />
degli altri condomini: si tratta infatti, hanno precisato i giudici della Suprema Corte, di una<br />
facoltà compresa nel diritto di servirsi delle parti comuni dell'edificio per il miglior godimento<br />
della cosa.<br />
USO DELLA COSA COMUNE<br />
Mia moglie ha acquistato un locale adibito a laboratorio (perciò usato quotidianamente) al<br />
quale accede da un ambiente comune a quattro cantinole sito al piano seminterrato della scala<br />
B di un grosso condominio romano e nel quale si trovano anche alcuni grossi armadi metallici<br />
dei contatori ENEL e GAS. Questo piccolo (9 mq) locale comune (dove mai avviene una banale<br />
manutenzione o pulizia) alto 4 metri ha un pavimento di settant'anni in marmette di cemento<br />
logore e macchiate; ha intonaci vecchi e rotti; ha le pitture degli armadi vecchi e macchiati;<br />
ha, infine, una selva di tubi più o meno grossi, fili e canalette sospese in alto o ancorate alle<br />
murature che lasciano cadere pezzetti di materiale vario, intonaco e ragnatele, Insomma, tale<br />
ambiente è cosparso di sporco indelebile assolutamente indecoroso e impossibile da rendere<br />
igienico per quanti sforzi faccia mia moglie. Le chiedo se mia moglie può eseguire, a totale suo<br />
carico, i seguenti lavori: sostituzione del pavimento, tinteggiatura delle pareti e delle lamiere;<br />
esecuzione di un semplicissimo controsoffitto (di immediata rimozione per qualunque<br />
intervento dovesse essere necessario fare sugli impianti aerei). Una richiesta con tanto di<br />
dichiarazione fatta in tal senso all'amministratore non ha avuto alcuna risposta da alcuni mesi.<br />
G. D. M.<br />
Il primo comma dell’art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante alla comunione può<br />
servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri<br />
partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Pertanto, se gli interventi di cui parla<br />
il lettore (interventi finalizzati al migliore godimento della cosa) rispettano il suddetto criterio,<br />
egli può introdurli a proprie spese, come previsto dal secondo periodo del citato comma.<br />
SPESA RIFACIMENTO MURO<br />
Abito in un condominio. Circa 10 anni fa si è verificato nella mia cantina un parziale crollo dei<br />
mattoni facenti parte del muro confinante con un condomino. All'epoca telefonai<br />
all'amministratore che diede incarico di eseguire i lavori. Circa tre giorni fa scendendo in<br />
cantina si è verificato (in diretta) lo stesso problema nell'altro muro (confinante con un altro<br />
condomino). Purtroppo questa mattina telefonando all'amministratore ho "scoperto" che<br />
qualche anno fa è stato deliberato dall'assemblea che se si fossero verificati questi episodi i<br />
condomini interessati dovevano ripartirsi la spesa al 50% (mi ha precisato che è stata presa