POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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24.02.2013 Views

DANNI E ASSICURAZIONE Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del mio appartamento la ditta esecutrice ha fatto un piccolo danno all'appartamento sottostante. Dopo alcuni mesi è stato finalmente effettuato il sopralluogo dal perito che ha riconosciuto al condomino sottostante circa 490 euro al netto di una franchigia di 250 euro. Mi sono ovviamente attivato affinché la Ditta copra la franchigia e ovviamente ho rassicurato i miei vicini che nel caso questo non avvenga avrei coperto io le spese. Mi chiedo che possibilità ho di rivalsa nei confronti della ditta qualora non voglia coprire il valore della franchigia. Posso procedere con una denuncia o devo adire alle vie legali (cosa che non so se convenga visto l'importo)? E' inoltre lecito che una ditta che esegue lavori di demolizione e ristrutturazione per diverse migliaia di euro abbia una polizza con franchigia? V. D. Il committente può rivalersi giudizialmente nei confronti dell’impresa (in sede civile, non penale) per esigere il risarcimento dell’intero danno. Se il capitolato non lo prevede, non trattandosi di appalto avente per oggetto un’opera pubblica l’impresa non è tenuta a stipulare una polizza di assicurazione a copertura degli eventuali danni causati nell’esercizio della sua attività. RIMOZIONE AMIANTO Ho un condominio con 50 appartamenti (piccolo taglio) su due scale in unico fabbricato, dove i balconi sono tutti a filo della facciata. l'80% dei balconi è costituito da telai in ferro contenenti pannelli di amianto e il resto dei balconi sono a mattoncino. Tutti i balconi sono inseriti dentro la facciata, non ci sono balconi aggettanti verso l'esterno e cioè oltre il muro del fabbricato. Le spese per la rimozione dei pannelli e la p.o. di nuovi pannelli, come devono essere ripartite secondo il Suo parere? C. B. Se i pannelli non sono riguardabili come funzionali all’abbellimento della facciata nel suo insieme, la spesa richiesta dalla loro rimozione e sostituzione grava esclusivamente sui proprietari dei balconi. CANNA FUMARIA IN AMIANTO Nel palazzo adiacente al mio è installata una canna fumaria in amianto. Ho chiesto

all'amministratore (che amministra tutti e due i palazzi) se fosse possibile attivarsi per la rimozione, data la pericolosità del materiale. L'amministratore mi ha risposto che la rimozione è obbligatoria solo in caso il proprietario o il condominio decidessero di fare lavori sulla parete esterna sulla quale è ancorata la canna; altrimenti se la canna fumaria in questione non viene "toccata", il condomino proprietario della canna fumaria non è tenuto alla rimozione, tantomeno il condominio. C. F. L’amministratore ha ragione; la presenza di amianto in un edificio, infatti, se il manufatto che lo contiene è in buone condizioni e non viene manomesso, non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Di conseguenza il proprietario non è tenuto a rimuoverlo. Il lettore può documentarsi consultando sul sito http://www.arpa.piemonte.it la pubblicazione “L’amianto negli edifici”. USO DEL MURO COMUNE Qualche mese fa, avendo ricevuto il diniego da un condomino che possiede 600 millesimi nel condominio, avevo posto il quesito legale se potevo allargare la porta del mio box di 30 cm per accedere meglio ad esso e la risposta legale fu che era necessario il consenso di tutti i condomini perché l'allargamento di essa comportava l'inglobamento nella proprietà esclusiva di un condomino dello spazio già occupato da un muro comune. Perfetto: ora però devo capire se lo stesso principio vale per il condomino possessore dei 600 millesimi e vengo al punto: questo signore, forte della maggioranza dei millesimi senza dire niente a nessuno ha abbattuto metri 3,30 di muro di recinzione del condominio con relativa ringhiera soprastante ed al posto di esso ha messo un cancello scorrevole che si appresta anche ad elettrificare per accedere, con l'auto, ad un suo spazio privato di circa 3 metri di larghezza tra il muro perimetrale del condominio ed il muro condominiale del fabbricato sottostante i balconi del piano rialzato di metri 1,90 dal suolo. Non solo ma in contemporanea ha aperto anche una finestra di 50x60 cm. Alle nostre rimostranze ha detto che poteva fare quello che vola perchè aveva la maggioranza millesimale. Ma allora il principio dell'inglobamento nella proprietà esclusiva non vale per lui? C. R. Stando al più recente indirizzo della Corte di Cassazione (sentenza n. 748 del 5/4/2011), l’apertura, ad opera di un condomino, di un varco nel muro condominiale richiede il consenso scritto degli altri condomini. Quanto alla finestra, sempre secondo la Cassazione (sentenza n. 20200 del 19/10/2005), il condomino può aprirla nel muro comune, a condizione che

DANNI E ASSICURAZIONE<br />

Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del mio appartamento la ditta esecutrice ha fatto un<br />

piccolo danno all'appartamento sottostante. Dopo alcuni mesi è stato finalmente effettuato il<br />

sopralluogo dal perito che ha riconosciuto al condomino sottostante circa 490 euro al netto di<br />

una franchigia di 250 euro. Mi sono ovviamente attivato affinché la Ditta copra la franchigia e<br />

ovviamente ho rassicurato i miei vicini che nel caso questo non avvenga avrei coperto io le<br />

spese. Mi chiedo che possibilità ho di rivalsa nei confronti della ditta qualora non voglia coprire<br />

il valore della franchigia. Posso procedere con una denuncia o devo adire alle vie legali (cosa<br />

che non so se convenga visto l'importo)? E' inoltre lecito che una ditta che esegue lavori di<br />

demolizione e ristrutturazione per diverse migliaia di euro abbia una polizza con franchigia?<br />

V. D.<br />

Il committente può rivalersi giudizialmente nei confronti dell’impresa (in sede civile, non<br />

penale) per esigere il risarcimento dell’intero danno. Se il capitolato non lo prevede, non<br />

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una polizza di assicurazione a copertura degli eventuali danni causati nell’esercizio della sua<br />

attività.<br />

RIMOZIONE AMIANTO<br />

Ho un condominio con 50 appartamenti (piccolo taglio) su due scale in unico fabbricato, dove i<br />

balconi sono tutti a filo della facciata. l'80% dei balconi è costituito da telai in ferro contenenti<br />

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la facciata, non ci sono balconi aggettanti verso l'esterno e cioè oltre il muro del fabbricato. Le<br />

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secondo il Suo parere?<br />

C. B.<br />

Se i pannelli non sono riguardabili come funzionali all’abbellimento della facciata nel suo<br />

insieme, la spesa richiesta dalla loro rimozione e sostituzione grava esclusivamente sui<br />

proprietari dei balconi.<br />

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Nel palazzo adiacente al mio è installata una canna fumaria in amianto. Ho chiesto

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