POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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occupano in proprio, autonomamente e senza alcun onere a carico degli altri condomini, della loro cura e manutenzione assicurando un evidente miglioramento estetico ed abbellimento alla parte comune anche in considerazione della tipologia di piante in questione (cicas ed aspidistra). Essendo i miei genitori fra i primi acquirenti di appartamento nel condominio, hanno inteso tale azione quale spontaneo atto di cura e abbellimento del sito ponendolo in essere fin dal loro insediamento. Tale azione, che non altera ne’ limita la completa disponibilita’ della parte comune agli altri condomini, e’ stata condivisa ed accettata di buon grado dalla totalita’ – meno uno, purtroppo – dei rimanenti condomini con i quali si intrattengono, peraltro, rapporti di ottimo vicinato. Il condomino contrario sostiene che le parti comuni non possono essere utilizzate per depositare oggetti appartenenti ai condomini con evidente e pretestuosa negazione dell’abbellimento effettivo e condiviso dagli altri. I miei genitori sono tenuti a rimuovere le piante? V. P. Se, come scrive il lettore, le piante non impediscono agli altri condomini di fare pari uso, secondo il loro diritto, della parte comune su cui insistono, la loro presenza è legittima, in quanto finalizzata all’abbellimento, e quindi alla valorizzazione dell’edificio. TRASFORMAZIONE SOTTOTETTO E MODIFICA TABELLE MILLESIMALI Ho condonato un sottotetto che da locale di sgombro è diventato abitazione con tanto di abitabilità e agibilità. 1) ho diritto ad installare sulla facciata condominiale, con un modestissimo impatto estetico, i tubi del gas e dell'acqua? 2) le tabelle millesimali giustamente dovranno essere aggiornate, il costo della revisione va ripartito fra tutti o lo devo sostenere solo io? M. C. M. La posa in opera di cavi e tubi sulla facciata condominiale è legittima, trattandosi di assolvere ad esigenze primarie. Poiché la revisione delle tabelle millesimali è conseguenza della modifica introdotta da un condomino, è questi a doversi far carico della relativa spesa. Preferibile che l’elaborato venga predisposto da un tecnico designato dall’assemblea. OSTRUZIONE PASSAGGIO Da qualche mese sono stato nominato Amministratore di Condominio e nello stesso tempo sono un condomino. Il nostro problema è che da 6 mesi c’è un auto senza assicurazione è
parcheggiata (davanti al suo Garage) all’interno della area condominiale, dove ostacola l’ingresso secondario di un condomino. Nel regolamento condominiale dice: "è vietato parcheggiare in cortile qualsiasi tipo di veicolo senza autorizzazione; i "signori inquilini", affittuari delle autorimesse, sono pregati di non lasciare l'auto parcheggiata fuori dal box; non si può parcheggiare nessun tipo di motociclo. Per 2 volte mi sono rivolto sia al proprietario che all’inquilino verbalmente e cortesemente di spostare la macchina e posizionarla in garage per non ostacolare l’ingresso di altri condomini, la loro risposta dell’inquilino è stata che il garage è pieno di attrezzature del lavoro e non sa dove metterle, il proprietario mi rimanda al lunedì lo spostamento dell’Auto. I vigili e carabinieri mi hanno risposto che in una area privata non possono intervenire. Adesso pensavo di effettuare una diffida con una raccomandata A/R. A chi mi posso rivolgere per risolvere per la rimozione dell’auto? G. S. Se il condomino disattende l’invito a rimuovere l’autovettura che ostruisce il passaggio, l’amministratore può rivolgersi al giudice attraverso un avvocato. SERVITU’ E SPESE Le chiedo un parere in materia di “servitù fognaria”: faccio parte di un condominio di 12 villette a schiera costruite nel 1994. Oggi i condomini di altre villette a schiera, costruite nella strada sottostante alle nostre, ci chiedono di effettuare e pagare i lavori di ripristino del manto stradale della strada privata di accesso alle loro autorimesse nella parte in cui ha ceduto: lamentano che, poiché le loro abitazioni erano preesistenti alle nostre, per permettere il passaggio della nostra conduttura fognaria per allaccio alla conduttura comunale il costruttore ha dovuto necessariamente “tagliare” il manto stradale esistente ripristinando comunque la situazione iniziale. Tale “taglio” ha indebolito l’asfalto che ha ceduto lungo tutta la linea che attraversa la loro strada. Dando quindi per scontato che esista una “servitù fognaria” (non abbiamo ancora reperito nessuna documentazione in proposito, ma non sapremmo eventualmente che altra normativa applicare) è giusto che i lavori e le spese spettino totalmente al nostro condominio? Oppure la spesa potrebbe essere ripartita in parti uguali? O addirittura spettare tutta all’altro condominio essendo stato il danno causato non da problemi strettamente attinenti alla tubatura (perdite o usura) ma dal continuo passaggio degli altri condomini che accedono alle loro autorimesse? A. P. Se il lamentato inconveniente è stato determinato in sede di costituzione della servitù, la spesa grava sul condominio di cui fa parte il lettore, ai sensi del secondo comma dell’art. 1069 c.c.
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occupano in proprio, autonomamente e senza alcun onere a carico degli altri condomini, della<br />
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parte comune anche in considerazione della tipologia di piante in questione (cicas ed<br />
aspidistra). Essendo i miei genitori fra i primi acquirenti di appartamento nel condominio,<br />
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essere fin dal loro insediamento. Tale azione, che non altera ne’ limita la completa disponibilita’<br />
della parte comune agli altri condomini, e’ stata condivisa ed accettata di buon grado dalla<br />
totalita’ – meno uno, purtroppo – dei rimanenti condomini con i quali si intrattengono, peraltro,<br />
rapporti di ottimo vicinato. Il condomino contrario sostiene che le parti comuni non possono<br />
essere utilizzate per depositare oggetti appartenenti ai condomini con evidente e pretestuosa<br />
negazione dell’abbellimento effettivo e condiviso dagli altri. I miei genitori sono tenuti a<br />
rimuovere le piante?<br />
V. P.<br />
Se, come scrive il lettore, le piante non impediscono agli altri condomini di fare pari uso,<br />
secondo il loro diritto, della parte comune su cui insistono, la loro presenza è legittima, in<br />
quanto finalizzata all’abbellimento, e quindi alla valorizzazione dell’edificio.<br />
TRASFORMAZIONE SOTTOTETTO E MODIFICA TABELLE MILLESIMALI<br />
Ho condonato un sottotetto che da locale di sgombro è diventato abitazione con tanto di<br />
abitabilità e agibilità.<br />
1) ho diritto ad installare sulla facciata condominiale, con un modestissimo impatto estetico, i<br />
tubi del gas e dell'acqua?<br />
2) le tabelle millesimali giustamente dovranno essere aggiornate, il costo della revisione va<br />
ripartito fra tutti o lo devo sostenere solo io?<br />
M. C. M.<br />
La posa in opera di cavi e tubi sulla facciata condominiale è legittima, trattandosi di assolvere<br />
ad esigenze primarie. Poiché la revisione delle tabelle millesimali è conseguenza della modifica<br />
introdotta da un condomino, è questi a doversi far carico della relativa spesa. Preferibile che<br />
l’elaborato venga predisposto da un tecnico designato dall’assemblea.<br />
OSTRUZIONE PASSAGGIO<br />
Da qualche mese sono stato nominato Amministratore di Condominio e nello stesso tempo<br />
sono un condomino. Il nostro problema è che da 6 mesi c’è un auto senza assicurazione è