POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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alla loro eliminazione è il condominio. Il lettore può invitare l’amministratore ad assumere le opportune iniziative, per rivolgersi al giudice qualora la richiesta dovesse cadere nel vuoto. OCCUPAZIONE DI IMMOBILE La mia povera zia, invalida al 100 % ed incapace di badare a se stessa, aveva una badante extracomunitaria, regolarissima ed assicurata, che dormiva con lei (tutto secondo contrattoregolare). Ora mia zia è morta e la badante non vuole lasciare la casa. Tenendo presente che ancora non le ho dato la liquidazione, se la badante continua ad abitare la casa di mia zia, che cosa devo fare? Ovviamente io sono l'erede. C. P. Se la badante non rilascia spontaneamente l’abitazione, l’erede può, attraverso un avvocato, intraprendere un’azione di rivendicazione per entrare in possesso dell’immobile. SERVITU’ E SPESE Ho comprato 6 mesi fa, in un condominio (un parco), un attico a cui si accede da una via che è strada pubblica. All'atto della lettura del rogito ho sentito che acquistavo l'attico con tutti i diritti di servitù di fatto e precostituiti che erano stati riservati alla particella ed al condominio su di essa costruito. Prima di firmare, mi feci spiegare di cosa si trattava ed il notaio mi ha chiarì, che sebbene io accedessi al mio attico dalla via pubblica M. attraversando la strada di metri 10 di larghezza, avevo, in virtù dei succitati diritti precostituiti, diritto di accesso a piedi e con la macchina, per immettermi su una strada pubblica C. parallela a via M., attraverso il viale di un altro condominio. Ultimamente, il nuovo amministratore del parco ha fatto chiudere, giustamente, la proprietà del parco con due cancelli automatici consegnandomi telecomando e chiave dei due cancelli automatici e, nel frattempo, a mezzo raccomandata, mi ha fatto pervenire un'offerta di partecipazione alle spese, sostenute e che si sosterranno, del condominio parco S. del 20%. Contattato telefonicamente, gli ho proposto che volevo pagare il giusto e quindi di far fare la tabella dei millesimi a me spettanti per i lavori ordinari e per il consumo di energia dei cancelli e delle lampade notturne nel viale. Mi ha risposto che non esiste ne si può fare la tabella dei millesimi per il diritto di servitù e che io al limite posso solo fare una controfferta e vedere poi se l'assemblea accetta questa controfferta. E' esatto quello che dice questo amministratore e cioè che non si possono fare le tabelle millesimali sul diritto di servitù? Se così fosse, poiché la richiesta del 20% su 26 appartamenti del parco mi sembra esorbitante cosa posso fare e come mi devo regolare? M. E.
La ripartizione in millesimi è prevista dalla legge per gli edifici condominiali. Nulla vieta, però, che le parti affidino a un tecnico scelto di comune accordo la messa a punto di un prospetto che determini la misura della spesa a carico di ciascuna, ai sensi del terzo comma dell’art. 1069 c.c. Piuttosto, però, che affrontare una spesa che graverebbe sul lettore in ragione del 50%, in quanto titolare del fondo dominante, appare preferibile, come indicato dall’amministratore, fare una controproposta al condominio. ESTINZIONE DELLA SERVITU’ La casa di mio padre in montagna è gravata per quanto riguarda la scala interna da una servitù di passaggio da parte di un mio zio (fratello di mio padre) perché quando nel lontano 1950 divisero l’abitazione era l’unico modo per accedere alla loro parte di abitazione. Tenga presente che la scala è nell’interno della nostra proprietà e successivamente mio zio ha costruito una parte di abitazione aggiuntiva creando una scala interna che gli permette di entrare nella parte di abitazione che fu ricevuta in eredità. Io oggi penso che la servitù di passaggio sia decaduta in quanto non c’è più la necessità di passare sulla proprietà altrui per accedere alla propria abitazione. Cosa ne dice? Penso nella maniera giusta? E se sì, come si fa a rendere ufficiale questo nuovo stato di cose? M. L’art. 1074 c.c. stabilisce che il venir meno dell’utilità della servitù non la estingue se non decorsi venti anni dall’ultimo utilizzo. Se si vuole formalizzare lo stato di fatto che si è creato in seguito alla costruzione dell’altra scala, le parti possono, di comune accordo, far redigere, e trascrivere presso l’Agenzia del territorio, un atto notarile col quale il titolare del fondo dominante rinuncia all’esercizio della servitù. VANO SCALE E IMMISSIONI RUMOROSE Da oltre 12 anni abito in un appartamento lasciato in eredità ai miei genitori, una casa con piano superiore adibito a civile abitazione da me abitato con moglie e due bambine, mentre il piano inferiore ereditato da altra persona è di uso commerciale; I locali erano di unica proprietà, utilizzati "piano Superiore" per la civile abitazione, mentre il "piano inferiore" era adibito a Molino di grano e successivamente a magazzino, con un piccolo orto pavimentato in cemento. Al piano Superiore siaccede da una scala esterna all'aperto aggettante sull'orto munita di ringhiera passamano in ferro. Dopo aver ereditato la struttura, il piano Superiore è stato da sempre da me abitato, mentre chi ha ereditato il piano inferiore compreso l'orto, ha
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La ripartizione in millesimi è prevista dalla legge per gli edifici condominiali. Nulla vieta, però,<br />
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1069 c.c. Piuttosto, però, che affrontare una spesa che graverebbe sul lettore in ragione del<br />
50%, in quanto titolare del fondo dominante, appare preferibile, come indicato<br />
dall’amministratore, fare una controproposta al condominio.<br />
ESTINZIONE DELLA SERVITU’<br />
La casa di mio padre in montagna è gravata per quanto riguarda la scala interna da una<br />
servitù di passaggio da parte di un mio zio (fratello di mio padre) perché quando nel lontano<br />
1950 divisero l’abitazione era l’unico modo per accedere alla loro parte di abitazione. Tenga<br />
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passaggio sia decaduta in quanto non c’è più la necessità di passare sulla proprietà altrui per<br />
accedere alla propria abitazione. Cosa ne dice? Penso nella maniera giusta? E se sì, come si fa<br />
a rendere ufficiale questo nuovo stato di cose?<br />
M.<br />
L’art. 1074 c.c. stabilisce che il venir meno dell’utilità della servitù non la estingue se non<br />
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seguito alla costruzione dell’altra scala, le parti possono, di comune accordo, far redigere, e<br />
trascrivere presso l’Agenzia del territorio, un atto notarile col quale il titolare del fondo<br />
dominante rinuncia all’esercizio della servitù.<br />
VANO SCALE E IMMISSIONI RUMOROSE<br />
Da oltre 12 anni abito in un appartamento lasciato in eredità ai miei genitori, una casa con<br />
piano superiore adibito a civile abitazione da me abitato con moglie e due bambine, mentre il<br />
piano inferiore ereditato da altra persona è di uso commerciale; I locali erano di unica<br />
proprietà, utilizzati "piano Superiore" per la civile abitazione, mentre il "piano inferiore" era<br />
adibito a Molino di grano e successivamente a magazzino, con un piccolo orto pavimentato in<br />
cemento. Al piano Superiore siaccede da una scala esterna all'aperto aggettante sull'orto<br />
munita di ringhiera passamano in ferro. Dopo aver ereditato la struttura, il piano Superiore è<br />
stato da sempre da me abitato, mentre chi ha ereditato il piano inferiore compreso l'orto, ha