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POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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L’art. 1068 c.c. stabilisce che il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio<br />

della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente. Tuttavia, se<br />

l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente, o se impedisce di fare lavori,<br />

riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario<br />

dell'altro fondo un luogo ugualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può<br />

rifiutarlo. Altrimenti si può ricorrere al giudice.<br />

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE LASTRICO SOLARE DI USO ESCLUSIVO<br />

Mio padre è proprietario di una terrazza che copre due cantine, una di proprietà nostra e l’altra<br />

di proprietà di un altro condomino. Il pavimento deve essere rifatto perché ci sono delle<br />

infiltrazioni quando piove, inoltre nel mezzo della terrazza c’è un 1,20 mt di solo passaggio<br />

comune a tutti i condomini (siamo in tutto tre) per uscire sulla strada. Come andranno ripartite<br />

le spese per il rifacimento? Se l’altro proprietario non è interessato al rifacimento, cosa si può<br />

fare?<br />

A. C.<br />

La spesa richiesta dal rifacimento della pavimentazione (art. 1126 c.c.) va ripartita in ragione<br />

di un terzo a carico del proprietario esclusivo della terrazza, con i restanti due terzi da<br />

dividersi, in proporzione ai millesimi di proprietà, tra lo stesso proprietario della terrazza e<br />

l’altro condomino. Il condomino che esercita sulla terrazza soltanto il diritto di passaggio è<br />

tenuto a contribuire ai sensi del secondo comma dell’art. 1123 c.c., sulla base di un importo<br />

che potrà essere quantificato dagli stessi condomini o da un tecnico.<br />

SPESA REALIZZAZIONE POSTI AUTO<br />

Nell'area privata antistante il condominio in cui abito è stata decisa la realizzazione di posti<br />

auto (cinque) usufruibili a rotazione da tutti i condòmini. L'accesso a questi posti-auto avverrà<br />

tramite l'apertura automatica di una sbarra, quindi agibile solo dagli aventi diritto. Visto che la<br />

dimensione dei posti auto e l'utilizzo degli stessi è uguale per tutti i condòmini, come devono<br />

essere ripartite le spese per la realizzazione di questi posti-auto?<br />

M. V.<br />

Il primo comma dell’art. 1123 c.c. stabilisce che le spese richieste dalle innovazioni deliberate<br />

dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della<br />

proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione, per cui i condomini possono accordarsi nel<br />

senso di ripartirle in parti uguali, dal momento che l’utilità prodotta dall’innovazione è la stessa

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