POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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Il secondo comma dell’art. 1067 c.c. stabilisce che il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo. Il fatto che il proprietario della strada abbia, per motivi di sicurezza, deciso di chiudere il cancello dotando il lettore della relativa chiave, non sembra tale da rendere più incomodo l’esercizio della servitù, dal momento che in precedenza in cancello era ugualmente chiuso, sia pure non a chiave, costringendo in ogni caso a scendere dall’auto per aprirlo. GAZEBO E DISTANZA LEGALE Sono proprietaria di un appartamento condominiale. I signori che hanno acquistato l'appartamento sottostante hanno montato un gazebo metallico di dimensioni enormi che copre pure la mia visuale (tanto per fare un esempio dal centro della mia cucina vedo il tetto della struttura). Il tetto della strutTura in questione arriva a metà del mio balcone. Temo per la sicurezza della mia casa: non vorrei che possa fungere da appiglio per eventuali ladri. Ci sono delle altezze minime (e quali sono) da rispettare per questo tipo di costruzioni? A.L. Se la copertura del gazebo viene collocata a meno di un metro dalle finestre del sovrastante appartamento, il proprietario di questo può agire per la sua rimozione (App. Napoli 30/6/2009, n. 2202). SERVITU’ DI PASSAGGIO E ALLARGAMENTO DEL CANCELLO Con contratto ho avuto una servitù di passaggio (tramite un cancello) di 3 metri pagata lire 3.000.000. 5 anni fa, essendo cambiata la destinazione del terreno, ho potuto costruire tre garage, quindi ho allargato il cancello da 3 a 9 metri. I proprietari non mi hanno mai detto nulla; tre giorni fa mi hanno scritto di ripristinare la servitù altrimenti ricorrono al giudice. Io vorrei pagare la differenza dei 6 metri al valore attuale, ma loro vogliono troppi soldi: possono farmi riportare il chiedermi il pagamento in denaro? E. Il primo comma dell’art. 1067 c.c. stabilisce che il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente, e l’aver triplicato l’apertura del cancello realizza questa ipotesi, essendo stata sottratta al proprietario del fondo servente una parte dell’area, ora destinata al servizio del cancello. Il vicino è pertanto nel diritto di pretendere il ripristino dello stato dei luoghi.
UNA TETTOIA INVADENTE Abito in un condominio di due piani, io occupo il primo e circa due anni fa ho dato l'autorizzazione all'inquilino del piano rialzato di costruire una tettoia in legno a copertura del suo giardino, sotto di me. Conclusi i lavori mi sono trovato di fronte una tettoia con tutti e tre i lati chiusi con una griglia in legno che a sua volta è chiusa da un'edera finta. Due dei tre lati sono quelli esterni della palazzina, mentre il terzo è in comune a me, col ruolo di separare il suo giardino dalla mia scalinata esterna, con la facciata della griglia ed edera finta a vista verso la parte esterna, quindi la mia scalinata. Ieri, tornato dalle vacanze estive, mi sono ritrovato sul lato in comune, la facciata della griglia ed edera finta girata verso l'interno (il suo giardino), rendendo la facciata della mia scalinata uno scempio. Inoltre la tettoia presenta (dopo due anni) delle infiltrazioni di scolo sul marciapiede e pendenze sbagliate delle grondaie con ristagni di acqua che d'estate si trasformano in piccole paludi. Infine la pulizia del tetto da lui non è stata mai fatta, sono costretto a farla io per affacciarmi al balcone e non ritrovarmi io a distanza di un metro, un tetto pieno di sporcizia. Mi sa dire se c'è un rimedio legale? L.S. Se il vicino non ha rispettato i criteri sulla base dei quali la tettoia doveva essere costruita (si presume a distanza inferiore a quella legale, visto che era stata chiesta autorizzazione al lettore), e per di più la stessa è causa di infiltrazioni di acqua e umidità, se ne può chiedere al giudice la rimozione o quanto meno una modifica. SPOSTAMENTO DELLA SERVITU’ Abito in appartamento a piano terra e sotto due delle stanze insiste un cunicolo (non stagno) ove transita lo scarico della fogna di tre appartamenti. Anche se complesso edilizio è costituito da 4 appartamenti non si configura in un condominio in quanto, a parte il passaggio della fogna, non vi è null'altro in comune. Le chiedo: a) posso costruire una rete fognaria e farla passare all'esterno dell'appartamento e farla transitare nel giardino di mia esclusiva proprietà per gli altri appartamenti? b) gli altri proprietari hanno l'obbligo di allacciarsi alla nuova rete fognaria? c) se non volessero allacciarsi alla fogna al nuovo impianto, posso minacciare l'interruzione del passaggio dei loro scarichi nel cunicolo posto sotto il mio appartamento? d) nel caso non fosse possibile e dovessi smantellare la pavimentazione delle due stanze e mettere in opera un tubo stagno, come sarebbero ripartite le spese? E. V.
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UNA TETTOIA INVADENTE<br />
Abito in un condominio di due piani, io occupo il primo e circa due anni fa ho dato<br />
l'autorizzazione all'inquilino del piano rialzato di costruire una tettoia in legno a copertura del<br />
suo giardino, sotto di me. Conclusi i lavori mi sono trovato di fronte una tettoia con tutti e tre i<br />
lati chiusi con una griglia in legno che a sua volta è chiusa da un'edera finta. Due dei tre lati<br />
sono quelli esterni della palazzina, mentre il terzo è in comune a me, col ruolo di separare il<br />
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verso la parte esterna, quindi la mia scalinata. Ieri, tornato dalle vacanze estive, mi sono<br />
ritrovato sul lato in comune, la facciata della griglia ed edera finta girata verso l'interno (il suo<br />
giardino), rendendo la facciata della mia scalinata uno scempio. Inoltre la tettoia presenta<br />
(dopo due anni) delle infiltrazioni di scolo sul marciapiede e pendenze sbagliate delle grondaie<br />
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a distanza di un metro, un tetto pieno di sporcizia. Mi sa dire se c'è un rimedio legale?<br />
L.S.<br />
Se il vicino non ha rispettato i criteri sulla base dei quali la tettoia doveva essere costruita (si<br />
presume a distanza inferiore a quella legale, visto che era stata chiesta autorizzazione al<br />
lettore), e per di più la stessa è causa di infiltrazioni di acqua e umidità, se ne può chiedere al<br />
giudice la rimozione o quanto meno una modifica.<br />
S<strong>POSTA</strong>MENTO DELLA SERVITU’<br />
Abito in appartamento a piano terra e sotto due delle stanze insiste un cunicolo (non stagno)<br />
ove transita lo scarico della fogna di tre appartamenti. Anche se complesso edilizio è costituito<br />
da 4 appartamenti non si configura in un condominio in quanto, a parte il passaggio della<br />
fogna, non vi è null'altro in comune. Le chiedo:<br />
a) posso costruire una rete fognaria e farla passare all'esterno dell'appartamento e farla<br />
transitare nel giardino di mia esclusiva proprietà per gli altri appartamenti?<br />
b) gli altri proprietari hanno l'obbligo di allacciarsi alla nuova rete fognaria?<br />
c) se non volessero allacciarsi alla fogna al nuovo impianto, posso minacciare l'interruzione del<br />
passaggio dei loro scarichi nel cunicolo posto sotto il mio appartamento?<br />
d) nel caso non fosse possibile e dovessi smantellare la pavimentazione delle due stanze e<br />
mettere in opera un tubo stagno, come sarebbero ripartite le spese?<br />
E. V.