POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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C. B. L’assemblea può validamente deliberare, con il quorum di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c. (voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500/1.000), la specifica destinazione dei posti auto disponibili nel cortile dell’edificio, per assicurarne ai condomini il miglior godimento e la migliore utilizzazione (Cass. 16/6/2005, n. 12873). Se però la delibera è palesemente ingiusta (per es. perché lo spazio assegnato non riflette la caratura millesimale dell’unità immobiliare) può essere impugnata per eccesso di potere. Il parcheggio di un camper nello spazio riservato alle auto è legittimo (Giu. Pa, Foligno 6/3/1997), mentre quello di un autocarro contrasta con la destinazione dell’edificio (Pret. Foligno 12/3/1987, con riferimento ad un’autocisterna). CONDUTTORE E POSTO AUTO Ho in affitto un negozio al piano terra di un condominio, in cui non erano mai stati resi noti i posti auto assegnati ai condomini. Le chiedo: ora che devono assegnarli, ne ho diritto, come conduttore del negozio? Nel contratto d’affitto non vi è nessun riferimento però non vi è pure nessuna privazione. Il mio interesse è solo per un posto, non importa che sia all’interno dello stabile, com’è la regolamentazione attuale? Il condominio è di vecchia generazione, ognuno parcheggiava come voleva una o più auto. Io sono conduttore da 8 mesi, e parcheggiavo sempre all’esterno sotto il condominio, ora rischio di essere escluso dal posto auto? R. P. Se nel contratto di locazione non si parla di posto auto la sua assegnazione in uso al conduttore dipende dalla volontà del locatore. RISTRUTTURAZIONE FACCIATA Devo ristrutturare la porzione di facciata del mio appartamento sito al primo piano, non il lato che da sulla strada ma quello interno allo stabile. L'inquilino del piano terra ha montato una copertura in vetro non calpestabile per proteggere la sua veranda dal sole, sicuramente senza alcun permesso. Mi chiedo se lui sia in dovere di smontare tale copertura nel periodo in cui dovrò effettuare i lavori, onde permettermi di accedere alla mia parete tramite scala o impalcatura. L. C.
Premesso che la ristrutturazione della facciata dev’essere deliberata dall’assemblea e realizzata a spese comuni, se la rimozione della copertura è indispensabile all’esecuzione dei lavori, smontaggio e rimontaggio sono a carico del condominio se la struttura è stata realizzata nel rispetto delle regole, mentre se è abusiva e pregiudica l’estetica del fabbricato se ne può pretendere la rimozione. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO Mio fratello abita in un piccolo centro storico, e vivendo in una casa di limitata metratura usa parcheggiare la bicicletta poggiata al muro, sopra un marciapiede, in una via ove è impossibile il traffico di autovetture e ciclomotori e ove peraltro non reca il benché minimo danno alla circolazione pedonale. Inoltre tiene dei piccoli vasetti ornamentali ai lati dello scalino che permette l'accesso alla porta d'ingresso. Oggi la polizia locale lo ha intimato di prendere provvedimenti, su richiesta del sindaco, affinché tolga i vasetti e non parcheggi più la bicicletta fuori di casa. Inoltre, è stato ordinato alla sua vicina di casa di non utilizzare più lo stendino nello spazio adiacente alla sua abitazione. Dato che mi pare una richiesta realmente assurda, e non riuscendo tramite il codice civile a risolvere la questione, Le chiedo gentilmente di spiegarmi se la richiesta deve essere accolta o se invece può essere reclamata. F. L’intimazione dei vigili è legittima, dal momento che il marciapiede pubblico non può essere occupato con vasi, biciclette e altri oggetti, a salvaguardia dell’incolumità dei pedoni. SPESE ASCENSORE Abito in un condominio attaccato ad un altro tramite un muro. I due condomini sono collegati, oltre che dal muro, anche dal corridoio per accedere alle cantine (separate), mentre i garage hanno la stessa entrata. Recentemente è arrivata la lettera con le varie spese condominiali, ho notato subito che quest'anno le spese per l'ascensore erano un po' eccessive e tra le varie voci ho trovato che la maggior parte delle spese sono del condominio affianco. L'addetto ai millesimi condominiali ha sommato le spese di manutenzione di tutte e due gli ascensori e li ha divisi secondo i millesimi condominiali di tutte e due i condomini. Domanda è giusto che io debba pagare la manutenzione, e varie sostituzioni, di un ascensore di un altro condominio (che ovviamente non ho mai utilizzato)? T. V. D. Se l’ascensore è posto al servizio di un condominio diverso da quello in cui abita il lettore,
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a spese comuni, se la rimozione della copertura è indispensabile all’esecuzione dei lavori,<br />
smontaggio e rimontaggio sono a carico del condominio se la struttura è stata realizzata nel<br />
rispetto delle regole, mentre se è abusiva e pregiudica l’estetica del fabbricato se ne può<br />
pretendere la rimozione.<br />
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO<br />
Mio fratello abita in un piccolo centro storico, e vivendo in una casa di limitata metratura usa<br />
parcheggiare la bicicletta poggiata al muro, sopra un marciapiede, in una via ove è impossibile<br />
il traffico di autovetture e ciclomotori e ove peraltro non reca il benché minimo danno alla<br />
circolazione pedonale. Inoltre tiene dei piccoli vasetti ornamentali ai lati dello scalino che<br />
permette l'accesso alla porta d'ingresso. Oggi la polizia locale lo ha intimato di prendere<br />
provvedimenti, su richiesta del sindaco, affinché tolga i vasetti e non parcheggi più la bicicletta<br />
fuori di casa. Inoltre, è stato ordinato alla sua vicina di casa di non utilizzare più lo stendino<br />
nello spazio adiacente alla sua abitazione. Dato che mi pare una richiesta realmente assurda, e<br />
non riuscendo tramite il codice civile a risolvere la questione, Le chiedo gentilmente di<br />
spiegarmi se la richiesta deve essere accolta o se invece può essere reclamata.<br />
F.<br />
L’intimazione dei vigili è legittima, dal momento che il marciapiede pubblico non può essere<br />
occupato con vasi, biciclette e altri oggetti, a salvaguardia dell’incolumità dei pedoni.<br />
SPESE ASCENSORE<br />
Abito in un condominio attaccato ad un altro tramite un muro. I due condomini sono collegati,<br />
oltre che dal muro, anche dal corridoio per accedere alle cantine (separate), mentre i garage<br />
hanno la stessa entrata. Recentemente è arrivata la lettera con le varie spese condominiali, ho<br />
notato subito che quest'anno le spese per l'ascensore erano un po' eccessive e tra le varie voci<br />
ho trovato che la maggior parte delle spese sono del condominio affianco. L'addetto ai<br />
millesimi condominiali ha sommato le spese di manutenzione di tutte e due gli ascensori e li ha<br />
divisi secondo i millesimi condominiali di tutte e due i condomini. Domanda è giusto che io<br />
debba pagare la manutenzione, e varie sostituzioni, di un ascensore di un altro condominio<br />
(che ovviamente non ho mai utilizzato)?<br />
T. V. D.<br />
Se l’ascensore è posto al servizio di un condominio diverso da quello in cui abita il lettore,