POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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sicuramente legittimo; se invece è condominiale sarà l’assemblea dei condomini a stabilire il<br />
criterio da adottare nell’utilizzo di questo spazio comune.<br />
CANCELLO E CHIAVE<br />
Le sto scrivendo per avere delle delucidazioni in merito ad un problema condominiale. La<br />
domanda è questa: "essendo proprietario di un appartamento in condominio e comproprietario<br />
di altri vani come: l'ascensore, il vano cisterna, la terrazza, il vano recipienti etc.., mi si può<br />
negare l'accesso a questi?" Mi spiego meglio. Tempo fa si è messo un cancelletto al vano<br />
recipienti ed è stato chiuso con un lucchetto. Posso chiedere che mi si dia una copia della<br />
chiave, per accedere a questo locale, visto che la chiave è in possesso soltanto a due<br />
condomini?<br />
A. C.<br />
Il lettore, in quanto comproprietario del vano ora chiuso da un cancello, ha il diritto di<br />
pretendere una copia della chiave. Di norma, però, se si tratta di impianto al quale i condomini<br />
non hanno interesse ad accedere, ci si accorda affinché la relativa chiave sia detenuta soltanto<br />
da alcuni di essi, affinché possano accedervi per controlli o riparazioni.<br />
INGRESSO NELLA PROPRIETA’ ALTRUI E DANNI<br />
Nella mia proprietà privata, opportunamente indicata da segnaletica, e recintata si è<br />
introdotta, accedendo da un cancello privo di chiusura, una signora che aveva sbagliato strada,<br />
la quale, cadendo, ha riportato dei danni. Ora, chiede, tramite un legale, il risarcimento danni.<br />
Sono obbligata a rifondere il danno?<br />
P.<br />
L’art. 2051 c.c. stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in<br />
custodia, salvo provi il caso fortuito, caso fortuito al quale è assimilabile la condotta del<br />
danneggiato. Nel caso di specie la signora si è introdotta abusivamente nella proprietà altrui,<br />
idoneamente segnalata, recintata e dotata di un cancello sia pure privo di chiusura, per cui non<br />
può dolersi del danno riportato in seguito a una caduta, potendo semmai essere querelata per<br />
violazione dell’art. 637 c.p., che punisce con la multa fino a 103 euro chiunque, senza<br />
necessità, entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo.<br />
Occorre però tenere conto anche del tipo di insidia che ha causato il danno: così, se si tratta di<br />
un pozzo nascosto dall’erba e lasciato inopinatamente privo di protezione, il proprietario del<br />
terreno che non abbia dotato il cancello di idonea chiusura risponde del danno.