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POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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sicuramente legittimo; se invece è condominiale sarà l’assemblea dei condomini a stabilire il<br />

criterio da adottare nell’utilizzo di questo spazio comune.<br />

CANCELLO E CHIAVE<br />

Le sto scrivendo per avere delle delucidazioni in merito ad un problema condominiale. La<br />

domanda è questa: "essendo proprietario di un appartamento in condominio e comproprietario<br />

di altri vani come: l'ascensore, il vano cisterna, la terrazza, il vano recipienti etc.., mi si può<br />

negare l'accesso a questi?" Mi spiego meglio. Tempo fa si è messo un cancelletto al vano<br />

recipienti ed è stato chiuso con un lucchetto. Posso chiedere che mi si dia una copia della<br />

chiave, per accedere a questo locale, visto che la chiave è in possesso soltanto a due<br />

condomini?<br />

A. C.<br />

Il lettore, in quanto comproprietario del vano ora chiuso da un cancello, ha il diritto di<br />

pretendere una copia della chiave. Di norma, però, se si tratta di impianto al quale i condomini<br />

non hanno interesse ad accedere, ci si accorda affinché la relativa chiave sia detenuta soltanto<br />

da alcuni di essi, affinché possano accedervi per controlli o riparazioni.<br />

INGRESSO NELLA PROPRIETA’ ALTRUI E DANNI<br />

Nella mia proprietà privata, opportunamente indicata da segnaletica, e recintata si è<br />

introdotta, accedendo da un cancello privo di chiusura, una signora che aveva sbagliato strada,<br />

la quale, cadendo, ha riportato dei danni. Ora, chiede, tramite un legale, il risarcimento danni.<br />

Sono obbligata a rifondere il danno?<br />

P.<br />

L’art. 2051 c.c. stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in<br />

custodia, salvo provi il caso fortuito, caso fortuito al quale è assimilabile la condotta del<br />

danneggiato. Nel caso di specie la signora si è introdotta abusivamente nella proprietà altrui,<br />

idoneamente segnalata, recintata e dotata di un cancello sia pure privo di chiusura, per cui non<br />

può dolersi del danno riportato in seguito a una caduta, potendo semmai essere querelata per<br />

violazione dell’art. 637 c.p., che punisce con la multa fino a 103 euro chiunque, senza<br />

necessità, entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo.<br />

Occorre però tenere conto anche del tipo di insidia che ha causato il danno: così, se si tratta di<br />

un pozzo nascosto dall’erba e lasciato inopinatamente privo di protezione, il proprietario del<br />

terreno che non abbia dotato il cancello di idonea chiusura risponde del danno.

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