POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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24.02.2013 Views

iparazione. Il conduttore stavolta però ha chiesto un risarcimento danni a mio parere iniquo. Come dovrei comportarmi? D. B. Il locatore risponde del danno ai sensi dell’art. 2051 c.c., a meno che non provi il caso fortuito; caso fortuito che potrebbe essere costituito dall’eccezionalità dell’evento indicato dal lettore. Se il conduttore la pensa diversamente non resta che resistere nell’eventuale giudizio che egli dovesse intraprendere, avendo cura di preordinare idonea documentazione: per es. copie di quotidiani attestanti l’eccezionalità dell’evento. ALBERI INVADENTI Abito in un condominio al piano rialzato. Alle spalle del balcone del salone ho un balcone che affaccia in un giardino privato e lo spazio sottostante il balcone è di proprietà del proprietario del giardino. Il balcone, che è munito di ferri con fili zincati per stendere la biancheria da asciugare, è distante dal confine del giardino metri 1,50. Da anni che si trascinano due problemi che non si riescono a risolvere in maniera civile. Il primo è che, invitato varie volte il proprietario del giardino, a tagliare i rami perchè appoggiavano sui fili di ferro e mi impedivano di stendere la biancheria da asciugare e quando ci riuscivo la macchiavano, facendo egli sempre orecchio da mercante, gli ho spezzato io i rami ed ora posso stendere la biancheria ed usufruire di un mio diritto, oltretutto stabilito dal regolamento condominiale. Il secondo problema è più difficile da risolvere perchè questi due alberi in altezza arrivano al balcone del piano a me soprastante creando il duplice danno di non far passare aria con balcone e finestra aperta e le lascio immaginare con il calore che cosa si è sofferto perchè non c'era riscontro d'aria ma soprattutto mi obbligano a tenere sempre la luce accesa sia d'estate che d'inverno perchè non passa luce. Allego prospetto della situazione. Il condominio attualmente è privo di amministratore condominiale. Cosa fare? C. S. Se gli alberi sono stati messi a dimora a distanza legale (tre metri se si tratta di piante di alto fusto), la circostanza che le chiome, crescendo, si siano fatte sempre più invadenti è ininfluente, a meno che non si dimostri che da esse deriva una situazione di pericolo attuale (si pensi a un ramo particolarmente inclinato verso la proprietà confinante). In ogni caso si può pretendere che il vicino tagli i rami che si protendono sul proprio fondo. INSTALLAZIONE PORTA

Ho una comproprietà con una zia, tramite un atto di vendita e una scrittura privata dove specifica la divisione della casa che è di 2 piani, piano superiore della zia e piano terra mio e di mia madre entrata unica. Posso mettere una porta che mi chiude la mia proprietà perchè ho cose di valore all'interno, lasciandogli l'entrata? P. C. L’installazione della porta, se non sottrae all’altro condomino una parte comune dell’edificio e non comporta la nascita di una servitù, è legittima. SPURGO FOSSA BIOLOGICA E CONDOMINO RECALCITRANTE Siamo un condominio composto da 9 appartamenti, 5 centrali con scale esterne e 2+2 di testa con scale esterne. In comune abbiamo il cortile che porta ai garagee la fossa biologica. Abbiamo i millesimali, per l'amministratore ogni anno ci scambiamo tra noi. Arrivo al problema, dopo 3 anni bisogna pulire la fossa, cerchiamo un acconto di 50.00 euro per condomino (poi con i millesimali sistemiamo la quota giusta) uno solo si rifiuta (tra l'altro quello che non ha problemi economici) cosa posso fare per costringerlo a pagare? I. Se lo svuotamento della fossa biologica, e relativo acconto salvo conguaglio, sono stati ritualmente deliberati dall’assemblea, e un condomino non intende versare la propria quota, l’amministratore può, sulla base dello stato di ripartizione delle spese approvato dall'assemblea, chiedere al giudice l’emanazione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente nei confronti del condomino moroso. PARCHEGGIO Sono erede comproprietario, assieme a mio fratello, di un immobile in condominio con annesso, nel sottostante cortile, di ampio spazio per il posteggio auto. Considerate le dimensioni di tale spazio, le chiedo, se nell'ambìto dello stesso sarà possibile poter posteggiare le nostre due auto (mia e di mio fratello), consapevoli di rispettare i confini di nostra competenza e senza invadere le zone vicine nè di arrecare alcunchè di fastidio ai proprietari- condomini vicini nell'oltrepassare i limiti del predetto spazio auto. M. G. Se l’area di cui parla il lettore è di pertinenza della sua unità immobiliare, il parcheggio è

iparazione. Il conduttore stavolta però ha chiesto un risarcimento danni a mio parere iniquo.<br />

Come dovrei comportarmi?<br />

D. B.<br />

Il locatore risponde del danno ai sensi dell’art. 2051 c.c., a meno che non provi il caso fortuito;<br />

caso fortuito che potrebbe essere costituito dall’eccezionalità dell’evento indicato dal lettore. Se<br />

il conduttore la pensa diversamente non resta che resistere nell’eventuale giudizio che egli<br />

dovesse intraprendere, avendo cura di preordinare idonea documentazione: per es. copie di<br />

quotidiani attestanti l’eccezionalità dell’evento.<br />

ALBERI INVADENTI<br />

Abito in un condominio al piano rialzato. Alle spalle del balcone del salone ho un balcone che<br />

affaccia in un giardino privato e lo spazio sottostante il balcone è di proprietà del proprietario<br />

del giardino. Il balcone, che è munito di ferri con fili zincati per stendere la biancheria da<br />

asciugare, è distante dal confine del giardino metri 1,50. Da anni che si trascinano due<br />

problemi che non si riescono a risolvere in maniera civile. Il primo è che, invitato varie volte il<br />

proprietario del giardino, a tagliare i rami perchè appoggiavano sui fili di ferro e mi impedivano<br />

di stendere la biancheria da asciugare e quando ci riuscivo la macchiavano, facendo egli<br />

sempre orecchio da mercante, gli ho spezzato io i rami ed ora posso stendere la biancheria ed<br />

usufruire di un mio diritto, oltretutto stabilito dal regolamento condominiale. Il secondo<br />

problema è più difficile da risolvere perchè questi due alberi in altezza arrivano al balcone del<br />

piano a me soprastante creando il duplice danno di non far passare aria con balcone e finestra<br />

aperta e le lascio immaginare con il calore che cosa si è sofferto perchè non c'era riscontro<br />

d'aria ma soprattutto mi obbligano a tenere sempre la luce accesa sia d'estate che d'inverno<br />

perchè non passa luce. Allego prospetto della situazione. Il condominio attualmente è privo di<br />

amministratore condominiale. Cosa fare?<br />

C. S.<br />

Se gli alberi sono stati messi a dimora a distanza legale (tre metri se si tratta di piante di alto<br />

fusto), la circostanza che le chiome, crescendo, si siano fatte sempre più invadenti è<br />

ininfluente, a meno che non si dimostri che da esse deriva una situazione di pericolo attuale (si<br />

pensi a un ramo particolarmente inclinato verso la proprietà confinante). In ogni caso si può<br />

pretendere che il vicino tagli i rami che si protendono sul proprio fondo.<br />

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