POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

24.02.2013 Views

di specie appare improbabile che si possa provare la tossicità della tubatura, con conseguente possibilità di domandare la risoluzione del contratto ai sensi del primo comma dell’art. 1578 c.c. BALCONE ATTREZZATO Vorrei sapere se ho fatto un abuso nel portare le utenze sulla mia terrazza. Mi spiego: ho portato l'impianto dell'acqua e quello del gas, dove sempre all'aperto ho montato un lavello e un piccolo fornello con due fuochi. P. Il lavello e del fornello, se visibili dall’esterno, potrebbero essere contestati sotto il profilo dell’alterazione del decoro architettonico dell’edificio. LOCAZIONE E PARCHEGGIO Un mio immobile ha in comune con altro immobile limitrofo un androne di accesso ad entrambi. Vorrei sapere se il locatario del mio immobile oltre al diritto di passaggio acquisisce altri diritti sulla comproprietà dell'androne (p.es. la sosta o il parcheggio dell'auto). C. Il conduttore ha sulle parti comuni dell’edificio gli stessi diritti del locatore, ad eccezione di quelli esclusi dal contratto di locazione. DIVISORIO BALCONE Il mio balcone confina con quello del mio vicino e come divisorio abbiamo una struttura in alluminio che regge due vetri opachi: 1) un vetro parte da terra e arriva altezza davanzale balcone; 2) l'altro si alza ma senza chiudere al soffitto lasciando cosi un'apertura . Il mio problema è questo: contro i vicini impiccioni ho appeso sul secondo vetro, quello che parte dal davanzale in su, un telo verde di quelli che si montano anche nei giardini sulle grate, per tutelare la mia privacy. Posso farlo o vado contro le regole di luce e vista? F. B. L’applicazione del telo potrebbe essere contestata sia dal punto di vista della diminuzione di aria e luce al balcone del vicino, sia dal punto di vista dell’alterazione del decoro architettonico

dell’edificio. VENDITA E SPESE CONDOMINIALI Agli inizi di questo mese ho comprato casa da un privato che ho pagato in parte con assegni ed in parte con un mutuo. L'abitazione verrà rilasciata dal vecchio proprietario entro gli inizi di dicembre di quest'anno. Oggi, invitata all'assemblea condominiale, vengo a conoscenza che già in alcune sedute precedenti - quando ancora non ero proprietario dell'immobile - era stato discusso sulla sostituzione della caldaia centralizzata dello stabile. Vorrei conoscere se in qualche misura il vecchio proprietario dovrebbe partecipare alle spese di detto acquisto. G. L’obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell’assemblea che le approva (Cass. 21/7/2005, n. 15288), per cui non è sufficiente una semplice discussione non seguita da alcuna decisione. Nel caso di specie, quindi, il pagamento fa carico al compratore dell’unità immobiliare, salvo diverso accordo con il venditore. MOROSITA’ E SMONTAGGIO PONTEGGIO Ho appaltato ad una impresa lavori per un recupero del sottotetto, dopo 6 mesi di ritardo nella consegna del lavoro ho disdettato il contratto scoprendo che molti fornitori non sono stati pagati. La ditta del ponteggio si rifiuta di smontarlo perché "pretende" il pagamento da parte mia (committente) di una parte dell'insoluto, il ponteggio è in una situazione di degrado e di pericolo (ho fatto fare una relazione dal tecnico), la ditta appaltatrice è introvabile non avendo più una sede quindi se andassi dal giudice per ex art. 700 passerebbe oltre un mese con sostenimento di spese da parte mia che non potrei recuperare, posso procedere con lo smontaggio con apposita ditta e tenerlo per un mese in un deposito? D. Piuttosto che rischiare di risarcire i danni conseguenti ad un’eventuale caduta del ponteggio pericolante, conviene pagare alla ditta proprietaria il prezzo dello smontaggio. La soluzione prospettata dal lettore, che dovrebbe comunque pagare altra ditta che effettui lo smontaggio, oltre al deposito dei materiali chissà per quanto tempo, presuppone quanto meno che i Vigili del Fuoco attestino l’esigenza di un intervento immediato a causa della situazione di grave e immanente pericolo.

dell’edificio.<br />

VENDITA E SPESE CONDOMINIALI<br />

Agli inizi di questo mese ho comprato casa da un privato che ho pagato in parte con assegni ed<br />

in parte con un mutuo. L'abitazione verrà rilasciata dal vecchio proprietario entro gli inizi di<br />

dicembre di quest'anno. Oggi, invitata all'assemblea condominiale, vengo a conoscenza che già<br />

in alcune sedute precedenti - quando ancora non ero proprietario dell'immobile - era stato<br />

discusso sulla sostituzione della caldaia centralizzata dello stabile. Vorrei conoscere se in<br />

qualche misura il vecchio proprietario dovrebbe partecipare alle spese di detto acquisto.<br />

G.<br />

L’obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto<br />

della delibera dell’assemblea che le approva (Cass. 21/7/2005, n. 15288), per cui non è<br />

sufficiente una semplice discussione non seguita da alcuna decisione. Nel caso di specie,<br />

quindi, il pagamento fa carico al compratore dell’unità immobiliare, salvo diverso accordo con il<br />

venditore.<br />

MOROSITA’ E SMONTAGGIO PONTEGGIO<br />

Ho appaltato ad una impresa lavori per un recupero del sottotetto, dopo 6 mesi di ritardo nella<br />

consegna del lavoro ho disdettato il contratto scoprendo che molti fornitori non sono stati<br />

pagati. La ditta del ponteggio si rifiuta di smontarlo perché "pretende" il pagamento da parte<br />

mia (committente) di una parte dell'insoluto, il ponteggio è in una situazione di degrado e di<br />

pericolo (ho fatto fare una relazione dal tecnico), la ditta appaltatrice è introvabile non avendo<br />

più una sede quindi se andassi dal giudice per ex art. 700 passerebbe oltre un mese con<br />

sostenimento di spese da parte mia che non potrei recuperare, posso procedere con lo<br />

smontaggio con apposita ditta e tenerlo per un mese in un deposito?<br />

D.<br />

Piuttosto che rischiare di risarcire i danni conseguenti ad un’eventuale caduta del ponteggio<br />

pericolante, conviene pagare alla ditta proprietaria il prezzo dello smontaggio. La soluzione<br />

prospettata dal lettore, che dovrebbe comunque pagare altra ditta che effettui lo smontaggio,<br />

oltre al deposito dei materiali chissà per quanto tempo, presuppone quanto meno che i Vigili<br />

del Fuoco attestino l’esigenza di un intervento immediato a causa della situazione di grave e<br />

immanente pericolo.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!