POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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mi hanno consigliato di sporgere denuncia per tutelarmi. Così ho fatto. Ora, però, vorrei<br />
tutelarmi da futuri eventi di questo tipo, anche perché la mia terrazza è direttamente collegata<br />
all'appartamento. Vorrei pertanto sistemare, sulla sommità dei muretti di confine (alti circa<br />
150 cm) tra i due vicini di casa e l'area comune con gli impianti condominiali, una<br />
cancellata/griglia di protezione. Vorrei inoltre posizionare, alla fine di questi muretti, delle<br />
raggiere metalliche poiché il cornicione del palazzo è molto ampio e quindi permetterebbe a<br />
eventuali malfattori di aggirare i muretti con cancellata/griglia di protezione e introdursi nella<br />
mia proprietà passando da una terrazza all'altra. Devo chiedere autorizzazione<br />
all'amministratore del condominio? In caso di risposta negativa, posso avvalermi della legge<br />
per mettere in sicurezza la mia proprietà?<br />
M. M.<br />
Trattandosi d’intervenire sul muro comune è opportuno che l’innovazione venga deliberata<br />
dall’assemblea. La Corte d’Appello di Milano (sentenza del 22/5/1998) ha stabilito che non è<br />
affetta da nullità per violazione del secondo comma dell’art. 1120 c.c. la delibera che approvi<br />
l’installazione di inferriate anti-intrusione sui balconi comuni, laddove, pur esistendo un<br />
pregiudizio estetico, questo risulti così modesto e trascurabile da escludere un pregiudizio<br />
economico, essendo il lieve mutamento ampiamente compensato dall’utilità derivante a tutti i<br />
condomini.<br />
PANNELLI FOTOVOLTAICI<br />
In un edificio la copertura a tetto è in comune fra le due proprietà essendo i due appartamenti<br />
posti al piano terra e primo piano. Il proprietario 1 può installare un impianto fotovoltaico<br />
quando non sussistono le condizioni di un accordo ordinario?<br />
M.<br />
L'installazione, da parte di un condomino, di pannelli solari dalle dimensioni ingombranti sulla<br />
copertura dell'edificio condominiale riduce la possibilità di utilizzazione abituale della cosa<br />
comune, alterando il rapporto di equilibrio tra le facoltà di utilizzazione attuali e potenziali degli<br />
altri condomini (App. Salerno 13/5/1983). Anche nel caso di dimensioni normali, però, si tratta<br />
di verificare se i pannelli possano alterare il decoro architettonico dell'edificio, per cui è<br />
consigliabile acquisire l’autorizzazione dell’altro o degli altri condomini.<br />
APPARTAMENTO UBICATO IN DUE DIVERSI EDIFICI<br />
Abito in un vecchio stabile dove c'è un condominio fittizio (mettiamo una quota mensile per la