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POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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allegati (tabelle millesimali) per poi procedere alla vendita delle unità immobiliari. In tutti gli<br />

atti vi sono allegati il regolamento e gli allegati (tabelle millesimali), tranne uno. I fatti sono<br />

andati così: l’impresa, unica proprietaria dell’intero immobile, ha iniziato i lavori di<br />

ristrutturazione del condominio, nel corso dei lavori ha venduto al grezzo il primo, di fatto,<br />

appartamento facente parte del Condominio e nell’atto, in riferimento al regolamento e i suoi<br />

allegati (tabelle millesimali), vi è riportato questa scritta: “All’unità immobiliare competono le<br />

proporzionali quote di comproprietà delle parti condominiali dell’edificio, come stabilito dagli<br />

art. 1117 e seguenti Codice Civile, comunque tali per progetto e/o per destinazione, che<br />

verranno meglio indicate e disciplinate da apposito Regolamento di Condominio, con annesse<br />

tabelle millesimali, che verrà predisposto dalla società venditrice al termine dei lavori e<br />

consegnato in copia alla parte acquirente.”<br />

Alla prima riunione convocata con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio preventivo di<br />

spese ordinarie, il proprietario del suddetto appartamento, ricevuto l’avviso di convocazione,<br />

mi ha informato del caso e, due giorni prima della data stabilita per l’assemblea, mi ha<br />

anticipato via mail, una raccomandata, che non ho ancora ricevuto, che recita così:<br />

“in riferimento alla convocazione dell’Assemblea condominiale del 18 c.m., ribadisco che<br />

preliminarmente all’approvazione del bilancio preventivo devono essere approvate da tutti i<br />

proprietari le tabelle millesimali. Discorso analogo per il regolamento. Rimango in attesa di Vs.<br />

sollecito riscontro, porgo distinti saluti.”<br />

L’assemblea si è svolta con la maggioranza previste (5 su 8) (746,891 su 1000,00), il<br />

proprietario in questione non era presente, si è deliberato i punti all’ODG: bilancio preventivo e<br />

criteri di riparto spese, assicurazione stabile, impresa di pulizie.<br />

Nel breve tempo che ho avuto a disposizione tra la conoscenza degli eventi e la data prevista<br />

per l’assemblea ho fatto gli accertamenti del caso con l’impresa venditrice e il proprietario in<br />

questione, ma ho ritenuto lo stesso di svolgere l’assemblea. Come posso però risolvere la<br />

questione del Regolamento Condominiale e relativi allegati (tabelle millesimali), contrattuali<br />

per 7 proprietari e 1 no?<br />

A. G.<br />

Se le tabelle millesimali introducono un criterio di ripartizione delle spese comuni diverso da<br />

quello stabilito dalla legge, hanno natura convenzionale e la loro approvazione richiede il<br />

consenso di tutti i condomini, altrimenti è sufficiente il quorum prescritto dal secondo comma<br />

dell’art. 1136 c.c.: maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno<br />

500/1.000 (Cass. 23/2/2007, n. 4219). Questo orientamento è stato confermo dalle Sezioni<br />

Unite della Suprema Corte con sentenza n. 18477 del 9/8/2010.<br />

EREDITA’ E PARCHEGGIO

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