POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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24.02.2013 Views

Ho un appartamento in un residence di due piani con terrazzo e un abbaino posto proprio sul mio terrazzo all'altezza del mio tetto condominiale. Vorrei sapere se ho diritto a sfondare la falda posta sul mio tetto condominiale e poter utilizzare questo abbaino che da anni non è stato mai utilizzato e che rimane l'unico inutilizzato di tutti gli abbaini del plesso anche perché i condomini non vogliono perché rovina l'estetica, ma l'architetto dice che a opera ultimata non si vedrebbe nulla. F. Se l’abbaino è di pertinenza dell’appartamento del condomino, questi può ripristinarlo nell’originaria conformazione. CONDOMINIO PLURISCALE Ho acquistato una unità immobiliare da dismissione di Enasarco. Il regolamento di condominio allegato all’atto di compravendita parla di complesso edilizio costruito in Roma (...) che quindi, a mio parere costituisce condominio unitario, avendo in comune impianti e servizi. Alcuni condomini ritengono invece che le singole scale, avendo ingresso autonomo su sede stradale, possano costituire condominio autonomo e nominare ciascuna il proprio amministratore, senza che la divisione sia sancita come previsto dall’assemblea generale a maggioranza dei 501 millesimi. Nel caso ciò avvenga, è legale o no e come posso oppormi ? E. S. L’ipotesi di un condominio caratterizzato dalla presenza di più scale (cosiddetto condominio parziale) è prevista dal terzo comma dell’art. 1123 c.c. con riferimento alle spese. L'art. 61 disp. att. e trans c.c. prevede che, se un edificio o un gruppo di edifici, appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi, sono suscettibili di essere divisi in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio possa essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possano costituirsi in condominio separato. Per far questo è necessaria una delibera dell'assemblea, adottata dalla maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500/1.000, sia in prima che in seconda convocazione; o, in alternativa, un provvedimento dell'A. G., adottato su domanda di almeno un terzo dei comproprietari della parte di edificio di cui si chiede la separazione. Se l’edificio è inscindibile l'assemblea può nominare un responsabile per ciascuna scala, con il compito di fungere da collegamento fra i condomini e l’amministratore. DISTANZA CANNA FUMARIA

A che distanza devo installare una canna fumaria a parete dall'abitazione confinante? Non è un condominio, sono due case distinte attaccate l'una all'altra. A. R. La legge non prevede il rispetto di una distanza precisa tra la canna fumaria e la finestra del condomino confinante; la distanza di almeno un metro dal confine che il secondo comma dell'art. 889 c.c. prescrive per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, infatti, si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose, e comportino conseguentemente un permanente pericolo per il fondo vicino, in relazione alla naturale possibilità di trasudamento e di infiltrazioni. Trova pertanto applicazione il successivo art. 890, che rimanda alla distanza eventualmente prevista dai regolamenti locali (Cass. 13/12/1994, n. 10652). In caso di contrasto fra le norme del regolamento e quelle relative all'uso delle cose comuni prevalgono queste ultime, nei cui confronti quelle si trovano in rapporto di subordinazione (Cass. 9/10/1998, n. 9995). Naturalmente l’installazione deve avvenire in modo tale da non pregiudicare il diritto del confinante sulla cosa propria: per es. non deve impedire l'apertura della persiana, né limitare in modo apprezzabile la visuale laterale. PIANTE IN CENTRO STORICO Ho una casa in un centro storico. Il mio balcone affaccia su una piccola strada. Di fronte, a livello stradale, c’è un piccolo locale. Il proprietario, nel chiaro intento di procurarmi disagio, vi ha sistemato 12 grandi vasi con a dimora piante alte circa 1.5 metri. E’ tutto regolare? Cosa posso fare per difendermi? A. C. Se, com’è presumibile ritenere, si tratta di arbusti o di siepe viva, in mancanza di regolamenti e usi locali, nella messa a dimora si deve osservare la distanza di mezzo metro dal confine stabilita dall’art. 892 c.c. In caso di violazione ci si può rivolgere al Giudice di pace. IMMISSIONI E LASTRICO SOLARE DI USO ESCLUSIVO Sono proprietario di un attico con terrazzo. Da qualche mese si sente parecchio cattivo odore dai due scarichi presenti sul mio terrazzo. Desidererei sapere se la spesa per risolvere tale problema è soltanto a carico mio ovvero se sono coinvolti anche i condomini dei piani sottostanti. Esiste qualche precedente sentenza in merito?

Ho un appartamento in un residence di due piani con terrazzo e un abbaino posto proprio sul<br />

mio terrazzo all'altezza del mio tetto condominiale. Vorrei sapere se ho diritto a sfondare la<br />

falda posta sul mio tetto condominiale e poter utilizzare questo abbaino che da anni non è<br />

stato mai utilizzato e che rimane l'unico inutilizzato di tutti gli abbaini del plesso anche perché i<br />

condomini non vogliono perché rovina l'estetica, ma l'architetto dice che a opera ultimata non<br />

si vedrebbe nulla.<br />

F.<br />

Se l’abbaino è di pertinenza dell’appartamento del condomino, questi può ripristinarlo<br />

nell’originaria conformazione.<br />

CONDOMINIO PLURISCALE<br />

Ho acquistato una unità immobiliare da dismissione di Enasarco. Il regolamento di condominio<br />

allegato all’atto di compravendita parla di complesso edilizio costruito in Roma (...) che quindi,<br />

a mio parere costituisce condominio unitario, avendo in comune impianti e servizi. Alcuni<br />

condomini ritengono invece che le singole scale, avendo ingresso autonomo su sede stradale,<br />

possano costituire condominio autonomo e nominare ciascuna il proprio amministratore, senza<br />

che la divisione sia sancita come previsto dall’assemblea generale a maggioranza dei 501<br />

millesimi. Nel caso ciò avvenga, è legale o no e come posso oppormi ?<br />

E. S.<br />

L’ipotesi di un condominio caratterizzato dalla presenza di più scale (cosiddetto condominio<br />

parziale) è prevista dal terzo comma dell’art. 1123 c.c. con riferimento alle spese. L'art. 61<br />

disp. att. e trans c.c. prevede che, se un edificio o un gruppo di edifici, appartenenti per piani o<br />

porzioni di piano a proprietari diversi, sono suscettibili di essere divisi in parti che abbiano le<br />

caratteristiche di edifici autonomi, il condominio possa essere sciolto e i comproprietari di<br />

ciascuna parte possano costituirsi in condominio separato. Per far questo è necessaria una<br />

delibera dell'assemblea, adottata dalla maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di<br />

almeno 500/1.000, sia in prima che in seconda convocazione; o, in alternativa, un<br />

provvedimento dell'A. G., adottato su domanda di almeno un terzo dei comproprietari della<br />

parte di edificio di cui si chiede la separazione. Se l’edificio è inscindibile l'assemblea può<br />

nominare un responsabile per ciascuna scala, con il compito di fungere da collegamento fra i<br />

condomini e l’amministratore.<br />

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