POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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Nell'assemblea condominiale il condominio a maggioranza ha accettato e firmato il verbale di<br />
dimissioni e cessazione con effetto immediato dall'incarico dell'amministratore in deroga.<br />
Quindi attualmente il condominio è privo di amministratore e la maggioranza non ha intenzione<br />
di nominarne un altro. Dopo aver chiuso il verbale di assemblea senza mettere niente per<br />
iscritto si è parlato dei sotto balconi del condominio da sistemare concordando che la<br />
riparazione del sotto balcone è a carico del condomino del piano sottostante così come<br />
specificato anche in alcune sentenze. Il problema sorge per il piano a livello rialzato in quanto<br />
due balconi sporgono sullo spazio sottostante recintato di un unico proprietario e questo dice<br />
che non deve pagare solo lui ma l'intero condominio pur essendo solo lui il proprietario dello<br />
spazio sottostante, mentre altri due balconi sporgono sullo spazio in condominio ed in<br />
comproprietà della strada che porta alla discesa ai garage e qua secondo me è giusto che<br />
paghi l'intero condominio in virtù dei millesimi posseduti mentre secondo gli altri due deve<br />
pagare il proprietario del balcone. Se venisse applicato questo principio vi sarebbe una grossa<br />
anomalia ed incongruenza perché uno dei condomini si troverebbe a pagare per il sotto<br />
balcone a lui soprastante e per il sotto balcone a lui sottostante. Per i due sotto balconi<br />
sporgenti sullo spazio sottostante privato e recintato di un singolo condomino chi deve pagare?<br />
Per i due sotto balconi sporgenti sulla strada in condominio ed in comproprietà che porta alla<br />
discesa dei garage chi deve pagare?<br />
R. C. S.<br />
Se si tratta di balcone incassato e non aggettante la spesa per il rifacimento del sottobalcone<br />
compete al proprietario del balcone sottostante, avendo la giurisprudenza equiparato la soletta<br />
del balcone incassato a quella del solaio che separa due piani. Se invece si tratta di balcone<br />
aggettante, non assolvente in quanto tale ad alcuna funzione di sostegno o di copertura<br />
dell’edificio, esso non può considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà<br />
comune dei rispettivi proprietari, ma rientra nella proprietà esclusiva del proprietario<br />
dell’appartamento cui accede. Di conseguenza la spesa occorrente alla riparazione del<br />
sottobalcone fa carico al proprietario del balcone.<br />
APPALTO E DANNI<br />
Si è constatato che le lesioni nelle pareti comuni e portanti del mio appartamento sono dovute<br />
per lavori effettuati, con DIA manutenzione straordinaria, nell'appartamento sottostante. Il<br />
proprietario committente è stato diffidato, ma declina tutta la responsabilità sull'impresa che<br />
risulta di aver sospeso i lavori e non più rintracciabile come ditta. Vorrei sapere se il<br />
committente proprietario è corresponsabile solidale per il risarcimento danni verso terzi in<br />
prima persona magari con il conforto di qualche sentenza della Cassazione.