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POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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Nell'assemblea condominiale il condominio a maggioranza ha accettato e firmato il verbale di<br />

dimissioni e cessazione con effetto immediato dall'incarico dell'amministratore in deroga.<br />

Quindi attualmente il condominio è privo di amministratore e la maggioranza non ha intenzione<br />

di nominarne un altro. Dopo aver chiuso il verbale di assemblea senza mettere niente per<br />

iscritto si è parlato dei sotto balconi del condominio da sistemare concordando che la<br />

riparazione del sotto balcone è a carico del condomino del piano sottostante così come<br />

specificato anche in alcune sentenze. Il problema sorge per il piano a livello rialzato in quanto<br />

due balconi sporgono sullo spazio sottostante recintato di un unico proprietario e questo dice<br />

che non deve pagare solo lui ma l'intero condominio pur essendo solo lui il proprietario dello<br />

spazio sottostante, mentre altri due balconi sporgono sullo spazio in condominio ed in<br />

comproprietà della strada che porta alla discesa ai garage e qua secondo me è giusto che<br />

paghi l'intero condominio in virtù dei millesimi posseduti mentre secondo gli altri due deve<br />

pagare il proprietario del balcone. Se venisse applicato questo principio vi sarebbe una grossa<br />

anomalia ed incongruenza perché uno dei condomini si troverebbe a pagare per il sotto<br />

balcone a lui soprastante e per il sotto balcone a lui sottostante. Per i due sotto balconi<br />

sporgenti sullo spazio sottostante privato e recintato di un singolo condomino chi deve pagare?<br />

Per i due sotto balconi sporgenti sulla strada in condominio ed in comproprietà che porta alla<br />

discesa dei garage chi deve pagare?<br />

R. C. S.<br />

Se si tratta di balcone incassato e non aggettante la spesa per il rifacimento del sottobalcone<br />

compete al proprietario del balcone sottostante, avendo la giurisprudenza equiparato la soletta<br />

del balcone incassato a quella del solaio che separa due piani. Se invece si tratta di balcone<br />

aggettante, non assolvente in quanto tale ad alcuna funzione di sostegno o di copertura<br />

dell’edificio, esso non può considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà<br />

comune dei rispettivi proprietari, ma rientra nella proprietà esclusiva del proprietario<br />

dell’appartamento cui accede. Di conseguenza la spesa occorrente alla riparazione del<br />

sottobalcone fa carico al proprietario del balcone.<br />

APPALTO E DANNI<br />

Si è constatato che le lesioni nelle pareti comuni e portanti del mio appartamento sono dovute<br />

per lavori effettuati, con DIA manutenzione straordinaria, nell'appartamento sottostante. Il<br />

proprietario committente è stato diffidato, ma declina tutta la responsabilità sull'impresa che<br />

risulta di aver sospeso i lavori e non più rintracciabile come ditta. Vorrei sapere se il<br />

committente proprietario è corresponsabile solidale per il risarcimento danni verso terzi in<br />

prima persona magari con il conforto di qualche sentenza della Cassazione.

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