POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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dovuti ad infiltrazioni di acqua, rifacimento parziale di tetto mediante sostituzione di guaina<br />
isolante, o altri lavori in genere, corre l'obbligo di rilasciare una garanzia e per quanti anni, da<br />
parte dell'esecutore dei lavori.<br />
A. A.<br />
Trattandosi di interventi di manutenzione e non di costruzione, i lavori rientrano per legge nella<br />
garanzia biennale di cui al terzo comma dell’art. 1667 c.c., indipendentemente da uno specifico<br />
obbligo assunto dall’appaltatore.<br />
TENDA E DISTANZA LEGALE<br />
Abito al primo piano di un condominio. La mia finestra è tra il muro laterale che sporge, a 90<br />
gradi, di circa 1 metro e mezzo (ed é a 50 cm. dalla finestra) e il balcone dell'appartamento<br />
vicino che è a poco più di un metro. Di fronte, a circa 5 metri di distanza, c'è un capannone<br />
che arriva al secondo piano. Il mio vicino ha montato sul lato del balcone verso la mia finestra<br />
una tenda a manovella e così la mia finestra risulta totalmente incassata e di conseguenza<br />
riceve poca aria e luce, data anche l'esistenza del capannone di fronte. Esiste una normativa<br />
che mi consenta di chiedere di togliere tale tenda?<br />
C. Z.<br />
Di norma la tenda dev’essere installata nel rispetto della distanza legale (tre metri) prevista<br />
dall’art. 907 c.c. La Cassazione ha però stabilito (sentenza n. 22838 dell’11/11/2005) che in<br />
ambito condominiale si deve tenere conto della struttura dell’edificio, delle caratteristiche dello<br />
stato dei luoghi e del particolare contenuto dei diritti e delle facoltà spettanti ai singoli<br />
condomini, affidando al giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, se le norme<br />
sulle distanze legali siano o meno compatibili con i diritti dei condomini. Nel caso di specie gli<br />
attori avevano chiesto la rimozione di una tenda installata dalla convenuta nel balcone di sua<br />
proprietà, lamentando la lesione del diritto di veduta laterale dai medesimi esercitato dal<br />
balcone di loro proprietà, ubicato a fianco di quello della convenuta. La Suprema Corte ha<br />
confermato la sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda, aveva ritenuto inapplicabili le<br />
norme sulle distanze in materia di vedute, sul rilievo che i due balconi si trovavano a distanza<br />
inferiore a quella prescritta dal citato art. 907 c.c.<br />
RIPARAZIONE SOTTOBALCONE