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POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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dovuti ad infiltrazioni di acqua, rifacimento parziale di tetto mediante sostituzione di guaina<br />

isolante, o altri lavori in genere, corre l'obbligo di rilasciare una garanzia e per quanti anni, da<br />

parte dell'esecutore dei lavori.<br />

A. A.<br />

Trattandosi di interventi di manutenzione e non di costruzione, i lavori rientrano per legge nella<br />

garanzia biennale di cui al terzo comma dell’art. 1667 c.c., indipendentemente da uno specifico<br />

obbligo assunto dall’appaltatore.<br />

TENDA E DISTANZA LEGALE<br />

Abito al primo piano di un condominio. La mia finestra è tra il muro laterale che sporge, a 90<br />

gradi, di circa 1 metro e mezzo (ed é a 50 cm. dalla finestra) e il balcone dell'appartamento<br />

vicino che è a poco più di un metro. Di fronte, a circa 5 metri di distanza, c'è un capannone<br />

che arriva al secondo piano. Il mio vicino ha montato sul lato del balcone verso la mia finestra<br />

una tenda a manovella e così la mia finestra risulta totalmente incassata e di conseguenza<br />

riceve poca aria e luce, data anche l'esistenza del capannone di fronte. Esiste una normativa<br />

che mi consenta di chiedere di togliere tale tenda?<br />

C. Z.<br />

Di norma la tenda dev’essere installata nel rispetto della distanza legale (tre metri) prevista<br />

dall’art. 907 c.c. La Cassazione ha però stabilito (sentenza n. 22838 dell’11/11/2005) che in<br />

ambito condominiale si deve tenere conto della struttura dell’edificio, delle caratteristiche dello<br />

stato dei luoghi e del particolare contenuto dei diritti e delle facoltà spettanti ai singoli<br />

condomini, affidando al giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, se le norme<br />

sulle distanze legali siano o meno compatibili con i diritti dei condomini. Nel caso di specie gli<br />

attori avevano chiesto la rimozione di una tenda installata dalla convenuta nel balcone di sua<br />

proprietà, lamentando la lesione del diritto di veduta laterale dai medesimi esercitato dal<br />

balcone di loro proprietà, ubicato a fianco di quello della convenuta. La Suprema Corte ha<br />

confermato la sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda, aveva ritenuto inapplicabili le<br />

norme sulle distanze in materia di vedute, sul rilievo che i due balconi si trovavano a distanza<br />

inferiore a quella prescritta dal citato art. 907 c.c.<br />

RIPARAZIONE SOTTOBALCONE

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