POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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domanda: per poter ottenere la certificazione abilitativa che trasformi il sottotetto in appartamento non è necessario che l’altezza media sia di almeno mt 2.70? Il professionista, al quale è stato dato mandato di rifare le tabelle millesimali, ha inoltre fatto, per così dire sparire, un’unità immobiliare. Infatti, per quanto riguarda quello di mia proprietà è stato considerato appartamento ed è diventata un’unica unità immobiliare con il mio appartamento sottostante. Nel calcolo della superficie virtuale sono state considerate le parti con altezza inferiore a mt. 1,60 come se avessero un’altezza fruibile di mt. 2.70. La giustificazione del professionista in questione è stata che lui poteva cambiare la classificazione in base a ciò che vedeva di persona. Inoltre le tabelle da Lui elaborate mancano di quel principio di trasparenza indispensabile nei confronti di coloro che le hanno conferito l’incarico, in quanto non vengono indicati i coefficienti applicati, ne la normativa di riferimento e tantomeno la specifica dei parametri usati per i singoli vani.Credo che la trasparenza sia di fondamentale importanza. Non so quale legge possa attribuire ad un professionista simili competenze e tale discrezionalità. Ora le domande per le quali mi sarebbe cosa gradita avere una risposta sono: 1) E’ consentito ad un professionista cambiare, a suo piacimento, la classificazione di un immobile senza che sia stata rilasciata alcuna certificazione che ne vari l’uso? 2) Non è fondamentale che vengano indicati i coefficienti utilizzati, e la specifica dei singoli vani, che hanno determinato il valore della superficie virtuale? 3) Visto che la superficie convenzionale degli appartamenti dello stabile variano, alcune anche di 20 mt in meno, rispetto alla superficie convenzionale calcolata nelle tabelle contrattuali, non è corretto da parte del professionista indicare i parametri utilizzati per il calcolo? D. M. 1) Il fatto che i mobili esistenti nel sottotetto non siano accatastati ma sistemati in bell’ordine non autorizza a concludere che il vano sia stato trasformato in abitazione, a meno che non siano state realizzate opere (per es. allaccio ai servizi comuni, collegamento alla sottostante unità immobiliare) tali da avvalorare questa ipotesi. Se il collegamento del sottotetto all’abitazione avviene successivamente alla costruzione dell'edificio, la variazione dev’essere comunicata al catasto. 2) L’altezza minima affinché un sottotetto possa essere trasformato in abitazione varia da Regione a Regione, a seconda del piano-casa ivi esistente: per il Lazio, per esempio, la legge regionale 16/4/2009, n. 13, stabilisce detta altezza in m. 2,40 per i locali abitativi e in m. 2,20
per i servizi. 3) Il professionista che redige le tabelle millesimali deve indicare sia i criteri usati nella valutazione delle unità immobiliari, sia i coefficienti assegnati ai vani che le compongono. ASCENSORE E MILLESIMI La mia domanda nasce da un caso specifico di innovazione di una parte comune dell’edificio, ove nella tromba delle scale che serve 2 appartamenti per piano dal piano terra al piano terzo, è stato installato un ascensore deliberato dai millesimi aventi diritto, ma di fatto pagato dai solo 2 condomini del terzo piano sugli 8 che compongono il condominio come da accordi presi. Ovviamente anche se l’ascensore potenzialmente serve tutti i piani, questi è di fatto bloccato, in quanto solo i proprietari del terzo piano hanno le chiavi di accesso a tale ascensore. Ora nel rifacimento delle tabelle millesimali, questi ultimi vorrebbero che anche ai piani inferiori venissero adottati coefficienti di piano con ascensore, senza che questi per ora possano utilizzarlo senza previo conguaglio in denaro ai 2 condomini del terzo. Credo che il concetto in questo caso di potenziale utilizzo non debba esser colto, in quanto legato ad un esborso di danaro per il rilascio della chiave di apertura dell’ascensore, pertanto per i piani inferiori debbano essere utilizzi i coefficienti di piano privi di ascensore, concetto contestato ora da uno dei condomini del terzo. C. P. Va premesso che la giurisprudenza, ai fini delle spese di manutenzione e ricostruzione dell’ascensore, assimila questo impianto alle scale. I condomini che non hanno accesso al servizio non sono tenuti a contribuire alla spesa. Quanto alla messa a punto della nuova tabella millesimale di proprietà generale, l’ascensore esiste, per cui il compilatore non può non tenerne conto, anche perché una o più delle unità immobiliari, attualmente abitate da condomini che non hanno ritenuto di partecipare alla spesa, e quindi all’utilizzo dell’impianto (impianto la cui presenza contribuisce in ogni caso alla valorizzazione potenziale di dette unità immobiliari), potrebbero in futuro essere alienate a terzi intenzionati, invece, a contribuire alla spesa come previsto dall’art. 1121 c.c. Resta ovviamente inteso che le spese richieste dalla manutenzione e dalla ricostruzione dell’impianto, come sopra anticipato, sono ad esclusivo carico dei condomini ammessi a fruirne. LAVORI CONDOMINIALI E GARANZIA Gradirei sapere se in casi di ristrutturazione parziale di frontalini di vari balconi in Condominio
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appartamento non è necessario che l’altezza media sia di almeno mt 2.70? Il professionista, al<br />
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Nel calcolo della superficie virtuale sono state considerate le parti con altezza inferiore a mt.<br />
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1) E’ consentito ad un professionista cambiare, a suo piacimento, la classificazione di un<br />
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2) Non è fondamentale che vengano indicati i coefficienti utilizzati, e la specifica dei singoli<br />
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3) Visto che la superficie convenzionale degli appartamenti dello stabile variano, alcune anche<br />
di 20 mt in meno, rispetto alla superficie convenzionale calcolata nelle tabelle contrattuali, non<br />
è corretto da parte del professionista indicare i parametri utilizzati per il calcolo?<br />
D. M.<br />
1) Il fatto che i mobili esistenti nel sottotetto non siano accatastati ma sistemati in bell’ordine<br />
non autorizza a concludere che il vano sia stato trasformato in abitazione, a meno che non<br />
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all’abitazione avviene successivamente alla costruzione dell'edificio, la variazione dev’essere<br />
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Regione a Regione, a seconda del piano-casa ivi esistente: per il Lazio, per esempio, la legge<br />
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