POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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24.02.2013 Views

l'amministratore è legittimato a svolgere indagini presso le autorità competenti? Il regolamento condominiale contrattuale non contiene alcun divieto in merito. A. A. L’assemblea non può imporre al condomino che sia titolare di uno studio professionale una maggiorazione per l’uso più intenso delle scale e dell’ascensore a causa della clientela: la ripartizione delle spese su base millesimale, infatti, prescinde dall’uso effettivo ma considera l’uso potenziale. Quanto all’introduzione della chiave o della gettoniera, l’assemblea può deliberarla con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500/1.000 (un terzo dei partecipanti al condominio in rappresentanza di almeno 334/1.000 in seconda convocazione). La regolarità, o meno, dello studio professionale, può essere verificata presso le competenti autorità. TENUTA CONTABILITA’ Ho chiesto all'amministratore del mio condominio di poter prendere visione del "libro di contabilità di cassa", mi ha risposto che non esiste, che tutte le operazioni in entrata e in uscita vengono registrate tramite il conto corrente condominiale. A me risulta che l'amministratore sia obbligato a tenere registri delle scritture contabili, derivante dal 6° comma dell'art. 1 D.L. 10-7-1982, n. 429 convertito con modifiche nella L. 7-8-1982, n. 516 e succ. mod. - o mi sbaglio? Del "Modello tipo di bilancio condominiale" concordato tra le maggiori associazioni dei consumatori e le maggiori organizzazioni degli amministratori condominiali, siglato il 4-7-2007, viene presentato il solo "conto economico", senza la "relazione dell'amministratore", "situazione di cassa", "situazione patrimoniale". Tale comportamento è lecito e, in caso contrario, quali interventi è opportuno prendere? Tenuto presente che agli altri condomini di tutto ciò non importa nulla.

via mail L’amministratore è obbligato alla tenuta dei registri e delle scritture contabili prescritti dal sesto comma dell’art. 1 D.L. 10/7/1982, n. 429, convertito con modifiche nella L. 7/8/1982, n. 516, e successive modifiche, quando gestisca abitualmente più condomìni con retribuzione periodica stabilita e/o impiego di mezzi organizzati (Cass. 10/3/1999). Negli altri casi non sono previste particolari modalità di tenuta della contabilità condominiale, l’importante essendo che i condomini vengano messi in grado di verificare con chiarezza entrate e uscite, con le relative causali, e la quota da ciascuno dovuta. Se l’ amministratore, pur tenuto ad attenersi alle norme di cui sopra, non si adegua, il condomino può chiedere che il problema venga messo all’ordine del giorno della prossima assemblea. Se questa non delibera favorevolmente non rimane che rivolgersi al giudice. TRASFERIMENTO SERVITU’ E CANCELLO Nel condominio dove abito i lavori sono iniziati nel 1984 e sono terminati nel 1987. Detto condominio, formato di soli 5 appartamenti, è privo, da quasi un anno, di amministratore (dimissionario: dimissioni accettate con regolare verbale della maggioranza dell'assemblea). Il giorno dopo l'epifania, essendosi rotto un tubo dell'acqua all'interno del mio appartamento sono riuscito a far venire subito un mio amico idraulico per procedere alla riparazione. Abbiamo avuto, però un grosso problema ed è il seguente: poichè i contatori dell'acqua sono ubicati nella proprietà privata tutta recintata e chiusa di un condomino che ha la maggioranza dei millesimi e non ha mai voluto dare la chiave del cancello, avendogli telefonato e non ricevendo risposta perchè fuori per ferie, come abbiamo saputo dopo, essendo urgente la cosa sono stato costretto a scavalcare e con una certa difficoltà la recinzione per chiudere la chiave generale subito dopo il mio contatore. Durante il lavoro l'idraulico si è accorto che attraverso la parete divisoria del mio appartamento passano anche altri due tubi, di plastica dura neppure di rame, che portano l'acqua ai due appartamenti a me sovrastanti e di proprietà del signore che ha la maggioranza dei millesimi. A questo punto mi faceva notare l'idraulico che se dovesse succedere un problema, come quello che si è verificato a me, il danno per la mia abitazione

l'amministratore è legittimato a svolgere indagini presso le autorità competenti? Il regolamento<br />

condominiale contrattuale non contiene alcun divieto in merito.<br />

A. A.<br />

L’assemblea non può imporre al condomino che sia titolare di uno studio professionale una<br />

maggiorazione per l’uso più intenso delle scale e dell’ascensore a causa della clientela: la<br />

ripartizione delle spese su base millesimale, infatti, prescinde dall’uso effettivo ma considera<br />

l’uso potenziale. Quanto all’introduzione della chiave o della gettoniera, l’assemblea può<br />

deliberarla con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di<br />

almeno 500/1.000 (un terzo dei partecipanti al condominio in rappresentanza di almeno<br />

334/1.000 in seconda convocazione). La regolarità, o meno, dello studio professionale, può<br />

essere verificata presso le competenti autorità.<br />

TENUTA CONTABILITA’<br />

Ho chiesto all'amministratore del mio condominio di poter prendere visione del "libro di<br />

contabilità di cassa", mi ha risposto che non esiste, che tutte le operazioni in entrata e in<br />

uscita vengono registrate tramite il conto corrente condominiale. A me risulta che<br />

l'amministratore sia obbligato a tenere registri delle scritture contabili, derivante dal 6° comma<br />

dell'art. 1 D.L. 10-7-1982, n. 429 convertito con modifiche nella L. 7-8-1982, n. 516 e succ.<br />

mod. - o mi sbaglio? Del "Modello tipo di bilancio condominiale" concordato tra le maggiori<br />

associazioni dei consumatori e le maggiori organizzazioni degli amministratori condominiali,<br />

siglato il 4-7-2007, viene presentato il solo "conto economico", senza la "relazione<br />

dell'amministratore", "situazione di cassa", "situazione patrimoniale". Tale comportamento è<br />

lecito e, in caso contrario, quali interventi è opportuno prendere? Tenuto presente che agli altri<br />

condomini di tutto ciò non importa nulla.

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