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POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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L'installazione, da parte di uno o più condomini, di pannelli fotovoltaici - magari dalle<br />

dimensioni ingombranti- sulla copertura dell'edificio, riduce la possibilità di utilizzazzo della<br />

cosa comune da parte degli altri condomini (App. Salerno 13/5/1983). Anche nel caso di<br />

dimensioni normali, però, si tratta di verificare se i pannelli possano alterare il decoro<br />

architettonico dell'edificio, per cui è consigliabile acquisire l’autorizzazione degli altri condomini.<br />

GIARDINO PRIVATO E INFILTRAZIONI<br />

Sono un proprietario e amministratore pro-tempore di un condominio di dieci inquilini e otto<br />

box, l’appartamento a piano terra comprende a uso proprio un giardino di circa 350 mq che<br />

circonda una metà dello stabile; da detto giardino le eccessive piogge ed eventuali<br />

innaffiamenti estivi provocano infiltrazione nell’intercapedine disperdendosi nel vespaio<br />

creando umidità al pavimento e ai muri di tutti i box. Eventuali lavori di convogliamento di<br />

dette acque, come vanno ripartite le spese? e i danni subiti ai box?<br />

M. L.<br />

Se il danno è stato provocato dalla pioggia caduta sul terreno di proprietà di un condomino,<br />

questi non può essere chiamato a risponderne, trattandosi di evento naturale, a meno che non<br />

abbia realizzato opere che incanalano le acque meteoriche verso l’intercapedine del fabbricato.<br />

Ne risponderà pertanto il condominio, trattandosi di danno proveniente da una parte comune<br />

dell’edificio, qual è l’intercapedine se i titoli di acquisto non dispongono diversamente. Se<br />

invece si prova che il danno è stato causato in tutto o in parte dall’irrigazione del giardino, il<br />

proprietario di questo dovrà risponderne in proporzione. La spesa richiesta da una<br />

sistemazione dei luoghi tale da evitare il ripetersi dell’inconveniente grava sui condomini<br />

interessati al fenomeno, in proporzione ai millesimi di proprietà salvo diverso accordo.<br />

ANCORA SU TRASFERIMENTO SERVITU’ E CANCELLO<br />

Ho letto con molto interesse la sua risposta e sono andato anche a leggere la sentenza della<br />

cassazione del 01/08/2002 n. 11411. Da essa si evince chiaramente che c'è una lesione di<br />

diritto di servitù nel non poter chiudere liberamente, quando se ne ha bisogno, l'acqua perché<br />

chi ha apposto il cancello in modo arbitrario non ha consegnato la chiave dello stesso agli altri

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