POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
diritto all’installazione di una cassetta postale per questa unità immobiliare. Se gli altri condomini si oppongono e il lettore non vuole installare direttamente la cassetta nel rispetto dei limiti di cui al primo comma dell’art. 1102 c.c., può rivolgersi al giudice. Quanto alla ventilata modifica dei millesimi, se questi sono stati predisposti prima che il sottotetto venisse trasformato in abitazione, si è nel diritto di pretenderla se l’innovazione ha prodotto una notevole alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano, come previsto dall'art. 69, n. 2), disp. att. e trans. c.c CADUTA BIANCHERIA E ACCESSO AI CONTATORI Il condominio, privo di amministratore, dove sono proprietario dell'appartamento è formato da 5 appartamenti di cui tre di un solo proprietario. Tale condominio è recintato tutto intorno ed ermeticamente chiuso da un muro condominiale e da ringhiera che delimita lo spazio di circa 4 metri sottostante i balconi di esclusiva proprietà del condomino proprietario dei tre appartamenti. Oltre ad avere sempre problemi sul lato anteriore del condominio perchè lì sono ubicati all'interno della proprietà del condomino maggioritario i contatori dell'acqua e lui si rifiuta sempre di darci la chiave per la lettura degli stessi o la chiusura di essi in caso di rottura di flessibili all'interno dell'appartamento come è già successo ora da un bel po’ di tempo cominciamo ad avere anche problemi sul lato posteriore dello stesso. Infatti capita, anche se di rado, che nello stendere i panni da asciugare cade giù qualche indumento sullo spazio di esclusiva proprietà di questo condomino maggioritario e, sebbene gli si facciano varie telefonate per recuperare quanto caduto giù, solo dopo vari giorni si decide a far procedere al recupero tanto che il più delle volte anche i suoi stessi inquilini vi rinunciano. Gli si è detto varie volte che se non vuole seccature ci dia la chiave del cancelletto così si può procedere sia alla lettura dei contatori che al recupero della roba caduta ma, come al solito, ci si trova davanti ad un muro di no e bisogna attendere la sua comodità per recuperare ciò che cade. Il motivo dei dinieghi è sempre lo stesso e cioè che lui sulla proprietà sua non ci fa mettere piede a nessuno e che a queste cose dovevamo pensare prima e cioè quando abbiamo comprato casa da lui. Ma è mai possibile che non ci sia un modo per costringerlo ad essere una persona che rispetti anche i diritti degli altri senza dover fare causa? C. R.
Il terzo comma dell’art. 843 c.c. stabilisce che il proprietario deve permettere l’accesso al proprio fondo a chi vuole riprendere la cosa propria che vi si trovi accidentalmente (nel caso di specie biancheria caduta dalle sovrastanti abitazioni). Può impedire l’accesso consegnando la cosa. Quanto ai contatori, il primo comma dell’art. 1064 c.c. stabilisce che il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne (nel caso di specie il diritto di passaggio sul fondo in cui sono ubicati i contatori). Il condomino è pertanto obbligato a mettere gli altri condomini nella condizione di poter accedere ai contatori per la lettura periodica o in occasione di un’emergenza. Perdurando l’ostracismo del vicino non resta che rivolgersi al giudice. INGLOBAMENTO SOTTOTETTO Ho comprato un piccolo appartamento da ristrutturare in tutto e per tutto compreso il tetto. In occasione di un sopralluogo al tetto ho accertato l’esistenza di un monolocale un tempo adibito ad abitazione di una persona deceduta. Mi sono rivolto agli aventi diritto manifestando la mia disponibilità ad un eventuale acquisto. Non ho mai avuto risposta (tale silenzio scaturisce dalla circostanza che i presunti aventi diritto non hanno rinvenuto alcun titolo a sostegno della proprietà) per cui ho eseguito degli accertamenti presso il catasto urbano ma non ho trovato traccia del monolocale e l’addetto mi ha riferito che in caso di dubbia proprietà il vano può essere acquisito dal proprietario dell’appartamento sottostante e cioè dal sottoscritto. E’ vero quanto mi viene riferito o corro il rischio di perdere i lavori che sarò comunque costretto ad eseguire per renderlo abitabile? A. C. – Catanzaro L’esistenza, o meno, della proprietà del sottotetto in capo ai vicini, va verificata presso l’Agenzia del Territorio. Ove si accerti l’inesistenza di un proprietario, il sottotetto può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità, mediante la creazione di una camera d'aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo (deposito, stenditoio ecc.); in quest'ultima ipotesi l'appartenenza dev'essere determinata in base al titolo, e in mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza (quali il tetto, i muri maestri, il suolo ecc.) o necessarie all'uso
- Page 95 and 96: Siamo tre proprietari, ma abbiamo u
- Page 97 and 98: dell’edificio (art. 1122 c.c.). E
- Page 99 and 100: Il secondo comma dell’art. 1067 c
- Page 101 and 102: ACQUISTO E RIVENDITA IMMOBILE Ho ac
- Page 103 and 104: La comproprietà o meno di una part
- Page 105 and 106: icevimento. Se il costruttore disat
- Page 107 and 108: Il primo comma dell’art. 1102 c.c
- Page 109 and 110: conduttore per il solo fatto di rec
- Page 111 and 112: ispezionabili, dopo l'apertura è e
- Page 113 and 114: Molti commenti dicono che deve paga
- Page 115 and 116: Possiamo chiedere che le spese dell
- Page 117 and 118: maggiori rumori derivanti dall’us
- Page 119 and 120: Ho perso la cantina per usucapione,
- Page 121 and 122: soffitto dell'appartamento, qualche
- Page 123 and 124: 1)-I millesimi sono stati calcolati
- Page 125 and 126: Il mio condominio ha 5 morosi condo
- Page 127 and 128: Alcuni condomini non possono, senza
- Page 129 and 130: COSTRUZIONE SOSPETTA Il condominio
- Page 131 and 132: A. A. I vizi dell’opera devono es
- Page 133 and 134: LOCAZIONE E LASTRICO SOLARE Sono pr
- Page 135 and 136: Sono proprietario di appartamento a
- Page 137 and 138: La spesa occorrente alla sostituzio
- Page 139 and 140: certificazione rilasciata dall’am
- Page 141 and 142: Sono residente a Torino con la mia
- Page 143 and 144: SPESE LEGALI E DISSENSO DALLA LITE
- Page 145: decoro architettonico dell’edific
- Page 149 and 150: Gradirei sapere se e in quale misur
- Page 151 and 152: L'installazione, da parte di uno o
- Page 153 and 154: Il condomino ha tutto il diritto di
- Page 155 and 156: L’idea di farsi rilasciare la dic
- Page 157 and 158: via mail L’amministratore è obbl
- Page 159 and 160: comune per tutelarmi considerato ch
- Page 161 and 162: per i servizi. 3) Il professionista
- Page 163 and 164: Nell'assemblea condominiale il cond
- Page 165 and 166: comune e non di proprieta' privata
- Page 167 and 168: A che distanza devo installare una
- Page 169 and 170: deceduti. cosa posso fare? M. E’
- Page 171 and 172: Con il decesso di mia mamma ho ered
- Page 173 and 174: il danno da un artigiano scelto di
- Page 175 and 176: Se l’appaltatore disattende l’i
- Page 177 and 178: sicurezza. Dove posso rivolgermi pe
- Page 179 and 180: che l’assemblea si sia pronunciat
- Page 181 and 182: mi hanno consigliato di sporgere de
- Page 183 and 184: perché troppo grande, vuole impedi
- Page 185 and 186: dell’edificio. VENDITA E SPESE CO
- Page 187 and 188: un tecnico di mia fiducia, ed in ca
- Page 189 and 190: L. La spesa richiesta dalla riparaz
- Page 191 and 192: Ho una comproprietà con una zia, t
- Page 193 and 194: ACQUA SPORCA E MARCIAPIEDE Ho un pr
- Page 195 and 196: cercare di equiparare la quota fiss
Il terzo comma dell’art. 843 c.c. stabilisce che il proprietario deve permettere l’accesso al<br />
proprio fondo a chi vuole riprendere la cosa propria che vi si trovi accidentalmente (nel caso di<br />
specie biancheria caduta dalle sovrastanti abitazioni). Può impedire l’accesso consegnando la<br />
cosa. Quanto ai contatori, il primo comma dell’art. 1064 c.c. stabilisce che il diritto di servitù<br />
comprende tutto ciò che è necessario per usarne (nel caso di specie il diritto di passaggio sul<br />
fondo in cui sono ubicati i contatori). Il condomino è pertanto obbligato a mettere gli altri<br />
condomini nella condizione di poter accedere ai contatori per la lettura periodica o in occasione<br />
di un’emergenza. Perdurando l’ostracismo del vicino non resta che rivolgersi al giudice.<br />
INGLOBAMENTO SOTTOTETTO<br />
Ho comprato un piccolo appartamento da ristrutturare in tutto e per tutto compreso il tetto. In<br />
occasione di un sopralluogo al tetto ho accertato l’esistenza di un monolocale un tempo adibito<br />
ad abitazione di una persona deceduta. Mi sono rivolto agli aventi diritto manifestando la mia<br />
disponibilità ad un eventuale acquisto. Non ho mai avuto risposta (tale silenzio scaturisce dalla<br />
circostanza che i presunti aventi diritto non hanno rinvenuto alcun titolo a sostegno della<br />
proprietà) per cui ho eseguito degli accertamenti presso il catasto urbano ma non ho trovato<br />
traccia del monolocale e l’addetto mi ha riferito che in caso di dubbia proprietà il vano può<br />
essere acquisito dal proprietario dell’appartamento sottostante e cioè dal sottoscritto. E’ vero<br />
quanto mi viene riferito o corro il rischio di perdere i lavori che sarò comunque costretto ad<br />
eseguire per renderlo abitabile?<br />
A. C. – Catanzaro<br />
L’esistenza, o meno, della proprietà del sottotetto in capo ai vicini, va verificata presso<br />
l’Agenzia del Territorio. Ove si accerti l’inesistenza di un proprietario, il sottotetto può<br />
considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva all'esclusiva<br />
funzione di isolare e proteggere l'appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità,<br />
mediante la creazione di una camera d'aria, non anche quando abbia dimensioni e<br />
caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo (deposito,<br />
stenditoio ecc.); in quest'ultima ipotesi l'appartenenza dev'essere determinata in base al titolo,<br />
e in mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio<br />
essenziali per la sua esistenza (quali il tetto, i muri maestri, il suolo ecc.) o necessarie all'uso