POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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24.02.2013 Views

diritto all’installazione di una cassetta postale per questa unità immobiliare. Se gli altri condomini si oppongono e il lettore non vuole installare direttamente la cassetta nel rispetto dei limiti di cui al primo comma dell’art. 1102 c.c., può rivolgersi al giudice. Quanto alla ventilata modifica dei millesimi, se questi sono stati predisposti prima che il sottotetto venisse trasformato in abitazione, si è nel diritto di pretenderla se l’innovazione ha prodotto una notevole alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano, come previsto dall'art. 69, n. 2), disp. att. e trans. c.c CADUTA BIANCHERIA E ACCESSO AI CONTATORI Il condominio, privo di amministratore, dove sono proprietario dell'appartamento è formato da 5 appartamenti di cui tre di un solo proprietario. Tale condominio è recintato tutto intorno ed ermeticamente chiuso da un muro condominiale e da ringhiera che delimita lo spazio di circa 4 metri sottostante i balconi di esclusiva proprietà del condomino proprietario dei tre appartamenti. Oltre ad avere sempre problemi sul lato anteriore del condominio perchè lì sono ubicati all'interno della proprietà del condomino maggioritario i contatori dell'acqua e lui si rifiuta sempre di darci la chiave per la lettura degli stessi o la chiusura di essi in caso di rottura di flessibili all'interno dell'appartamento come è già successo ora da un bel po’ di tempo cominciamo ad avere anche problemi sul lato posteriore dello stesso. Infatti capita, anche se di rado, che nello stendere i panni da asciugare cade giù qualche indumento sullo spazio di esclusiva proprietà di questo condomino maggioritario e, sebbene gli si facciano varie telefonate per recuperare quanto caduto giù, solo dopo vari giorni si decide a far procedere al recupero tanto che il più delle volte anche i suoi stessi inquilini vi rinunciano. Gli si è detto varie volte che se non vuole seccature ci dia la chiave del cancelletto così si può procedere sia alla lettura dei contatori che al recupero della roba caduta ma, come al solito, ci si trova davanti ad un muro di no e bisogna attendere la sua comodità per recuperare ciò che cade. Il motivo dei dinieghi è sempre lo stesso e cioè che lui sulla proprietà sua non ci fa mettere piede a nessuno e che a queste cose dovevamo pensare prima e cioè quando abbiamo comprato casa da lui. Ma è mai possibile che non ci sia un modo per costringerlo ad essere una persona che rispetti anche i diritti degli altri senza dover fare causa? C. R.

Il terzo comma dell’art. 843 c.c. stabilisce che il proprietario deve permettere l’accesso al proprio fondo a chi vuole riprendere la cosa propria che vi si trovi accidentalmente (nel caso di specie biancheria caduta dalle sovrastanti abitazioni). Può impedire l’accesso consegnando la cosa. Quanto ai contatori, il primo comma dell’art. 1064 c.c. stabilisce che il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne (nel caso di specie il diritto di passaggio sul fondo in cui sono ubicati i contatori). Il condomino è pertanto obbligato a mettere gli altri condomini nella condizione di poter accedere ai contatori per la lettura periodica o in occasione di un’emergenza. Perdurando l’ostracismo del vicino non resta che rivolgersi al giudice. INGLOBAMENTO SOTTOTETTO Ho comprato un piccolo appartamento da ristrutturare in tutto e per tutto compreso il tetto. In occasione di un sopralluogo al tetto ho accertato l’esistenza di un monolocale un tempo adibito ad abitazione di una persona deceduta. Mi sono rivolto agli aventi diritto manifestando la mia disponibilità ad un eventuale acquisto. Non ho mai avuto risposta (tale silenzio scaturisce dalla circostanza che i presunti aventi diritto non hanno rinvenuto alcun titolo a sostegno della proprietà) per cui ho eseguito degli accertamenti presso il catasto urbano ma non ho trovato traccia del monolocale e l’addetto mi ha riferito che in caso di dubbia proprietà il vano può essere acquisito dal proprietario dell’appartamento sottostante e cioè dal sottoscritto. E’ vero quanto mi viene riferito o corro il rischio di perdere i lavori che sarò comunque costretto ad eseguire per renderlo abitabile? A. C. – Catanzaro L’esistenza, o meno, della proprietà del sottotetto in capo ai vicini, va verificata presso l’Agenzia del Territorio. Ove si accerti l’inesistenza di un proprietario, il sottotetto può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità, mediante la creazione di una camera d'aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo (deposito, stenditoio ecc.); in quest'ultima ipotesi l'appartenenza dev'essere determinata in base al titolo, e in mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza (quali il tetto, i muri maestri, il suolo ecc.) o necessarie all'uso

Il terzo comma dell’art. 843 c.c. stabilisce che il proprietario deve permettere l’accesso al<br />

proprio fondo a chi vuole riprendere la cosa propria che vi si trovi accidentalmente (nel caso di<br />

specie biancheria caduta dalle sovrastanti abitazioni). Può impedire l’accesso consegnando la<br />

cosa. Quanto ai contatori, il primo comma dell’art. 1064 c.c. stabilisce che il diritto di servitù<br />

comprende tutto ciò che è necessario per usarne (nel caso di specie il diritto di passaggio sul<br />

fondo in cui sono ubicati i contatori). Il condomino è pertanto obbligato a mettere gli altri<br />

condomini nella condizione di poter accedere ai contatori per la lettura periodica o in occasione<br />

di un’emergenza. Perdurando l’ostracismo del vicino non resta che rivolgersi al giudice.<br />

INGLOBAMENTO SOTTOTETTO<br />

Ho comprato un piccolo appartamento da ristrutturare in tutto e per tutto compreso il tetto. In<br />

occasione di un sopralluogo al tetto ho accertato l’esistenza di un monolocale un tempo adibito<br />

ad abitazione di una persona deceduta. Mi sono rivolto agli aventi diritto manifestando la mia<br />

disponibilità ad un eventuale acquisto. Non ho mai avuto risposta (tale silenzio scaturisce dalla<br />

circostanza che i presunti aventi diritto non hanno rinvenuto alcun titolo a sostegno della<br />

proprietà) per cui ho eseguito degli accertamenti presso il catasto urbano ma non ho trovato<br />

traccia del monolocale e l’addetto mi ha riferito che in caso di dubbia proprietà il vano può<br />

essere acquisito dal proprietario dell’appartamento sottostante e cioè dal sottoscritto. E’ vero<br />

quanto mi viene riferito o corro il rischio di perdere i lavori che sarò comunque costretto ad<br />

eseguire per renderlo abitabile?<br />

A. C. – Catanzaro<br />

L’esistenza, o meno, della proprietà del sottotetto in capo ai vicini, va verificata presso<br />

l’Agenzia del Territorio. Ove si accerti l’inesistenza di un proprietario, il sottotetto può<br />

considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva all'esclusiva<br />

funzione di isolare e proteggere l'appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità,<br />

mediante la creazione di una camera d'aria, non anche quando abbia dimensioni e<br />

caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo (deposito,<br />

stenditoio ecc.); in quest'ultima ipotesi l'appartenenza dev'essere determinata in base al titolo,<br />

e in mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio<br />

essenziali per la sua esistenza (quali il tetto, i muri maestri, il suolo ecc.) o necessarie all'uso

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