POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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C. P. I pagamenti periodici finalizzati alla copertura delle spese condominiali attengono all’obbligazione del singolo condomino nei confronti della collettività condominiale e rientrano nella previsione dell’art. 2948, n. 4, c.c., con conseguente loro assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale (Cass. 28/8/2002, n. 12596). Se però i condomini solvibili hanno assunto su di sé, nei confronti dei terzi, il debito dei condomini morosi, il credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), salvo che il termine sia stato interrotto nei modi previsti dall’art. 2943 c.c.: per esempio da un atto di messa in mora. DETRAZIONE FISCALE E CERTIFICAZIONE Sono un condomino. Nel 2009 sono stati effettuati lavori di straordinaria manutenzione. Ho pagato la quota di mia competenza al condominio negli anni 2009-2010-2011. Ho chiesto la relativa certificazione all'amministratore per gli anni 2010-2011 - per poter fruire della detrazione del 36% nella dichiarazione dei redditi -, dopo che me l'aveva rilasciata per il 2009. Mi ha risposto: "Voglia procedere in autonomia a ricavare l'importo da dedurre, avendo peraltro già a disposizione rendiconti e giustificativi: non le serve altro anche in caso di verifica dall'Agenzia delle entrate". All'Agenzia delle Entrate e al CAF, da me interpellati, mi hanno detto che è necessaria la "certificazione" rilasciata dall'amministratore del condominio, non sono ammesse altre modalità per poter fruire della detrazione. Faccio notare che l'importo da me versato, in totale, è superiore agli 11.000 euro, per cui non posso detrarre circa 300,00 euro all'anno. Cosa fare? Dovendo fargli causa, può rientrare fra quelle previste dalla mediazione obbligatoria o è tempo sprecato? via e-mail L’Agenzia delle Entrate (pag. 15 della guida sulle agevolazioni fiscali in occasione di ristrutturazioni edilizie) stabilisce che, per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, il contribuente, in luogo della prevista documentazione, possa utilizzare una
certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. Il lettore può pertanto invitare il recalcitrante amministratore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a rimettergli la certificazione entro congruo termine. Perdurando l’atteggiamento di chiusura può giovarsi del procedimento di mediazione, e, in caso di esito negativo, citare in giudizio l’amministratore. SOSTITUZIONE FRONTALINO E DECORO ARCHITETTONICO Nel mio palazzo di 7 condomini, due stanno facendo ex-novo i propri balconi e al posto delle soglie in travertino metteranno delle mattonelle ad L con sotto una scossalina di alluminio che sporgerà dalla mattonella circa 2 cm e che poi verrà dipinta di bianco come il frontalino, e non credo che ciò possa pregiudicare il decoro dell’edificio. Un condomino non vuole che si sostituisca la soglia in travertino, ma se il balcone è di mia proprietà, e non vieto ad altri di fare altrettanto perché dovrei sottostare alla sua richiesta? Gli altri condomini hanno anche firmato una dichiarazione in cui nulla-osta a tale modifica. C'è qualche sentenza in merito alla questione? F. B. Se l’innovazione di cui parla il lettore altera o meno il decoro architettonico della facciata potrà dirlo soltanto il giudice all’esito del giudizio che potrebbe essere promosso anche da un solo condomino. Non risultano precedenti giurisprudenziali sul punto specifico. SOSTITUZIONE CANNA FUMARIA Abito in un condominio formato solo da piano terra e primo. Mi trovo al primo piano e tra le due finestre della mia abitazione c'è una canna fumaria in amianto. I proprietari di questa canna fumaria sono i condomini al piano terra. Un medico dell'ASL ha dichiarato che la canna non è pericolosa in quanto non presenta spaccature e che può risultare pericolosa solo in
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C. P.<br />
I pagamenti periodici finalizzati alla copertura delle spese condominiali attengono<br />
all’obbligazione del singolo condomino nei confronti della collettività condominiale e rientrano<br />
nella previsione dell’art. 2948, n. 4, c.c., con conseguente loro assoggettamento alla<br />
prescrizione breve quinquennale (Cass. 28/8/2002, n. 12596). Se però i condomini solvibili<br />
hanno assunto su di sé, nei confronti dei terzi, il debito dei condomini morosi, il credito è<br />
soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), salvo che il termine sia stato<br />
interrotto nei modi previsti dall’art. 2943 c.c.: per esempio da un atto di messa in mora.<br />
DETRAZIONE FISCALE E CERTIFICAZIONE<br />
Sono un condomino. Nel 2009 sono stati effettuati lavori di straordinaria manutenzione. Ho<br />
pagato la quota di mia competenza al condominio negli anni 2009-2010-2011. Ho chiesto la<br />
relativa certificazione all'amministratore per gli anni 2010-2011 - per poter fruire della<br />
detrazione del 36% nella dichiarazione dei redditi -, dopo che me l'aveva rilasciata per il 2009.<br />
Mi ha risposto: "Voglia procedere in autonomia a ricavare l'importo da dedurre, avendo<br />
peraltro già a disposizione rendiconti e giustificativi: non le serve altro anche in caso di verifica<br />
dall'Agenzia delle entrate". All'Agenzia delle Entrate e al CAF, da me interpellati, mi hanno<br />
detto che è necessaria la "certificazione" rilasciata dall'amministratore del condominio, non<br />
sono ammesse altre modalità per poter fruire della detrazione. Faccio notare che l'importo da<br />
me versato, in totale, è superiore agli 11.000 euro, per cui non posso detrarre circa 300,00<br />
euro all'anno. Cosa fare? Dovendo fargli causa, può rientrare fra quelle previste dalla<br />
mediazione obbligatoria o è tempo sprecato?<br />
via e-mail<br />
L’Agenzia delle Entrate (pag. 15 della guida sulle agevolazioni fiscali in occasione di<br />
ristrutturazioni edilizie) stabilisce che, per gli interventi realizzati sulle parti comuni<br />
condominiali, il contribuente, in luogo della prevista documentazione, possa utilizzare una