POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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24.02.2013 Views

L. G. Se ciascuno dei due edifici ha un proprio parcheggio, e la delibera di trasformazione è stata assunta dai condomini dell’edificio interessato, alla relativa spesa devono contribuire soltanto questi. Se invece il cortile è comune ai due edifici, la delibera dev’essere adottata dall’assemblea del supercondominio e la spesa va ripartita fra tutti i condomini. IMU E REDDITO Posseggo una casa ma non ho reddito, perché sono disoccupata. Devo pagare la tassa sulla casa? via mail Allo stato non sono previste esenzioni per chi non ha reddito. Se però si tratta di prima casa si è ammessi a fruire di una detrazione pari a 200 euro, oltre a 50 euro per ogni figlio a carico. SOSTITUZIONE QUADRO MANOVRA ASCENSORE A seguito del verbale delle autorità competenti, è stato sostituito nel nostro condominio il quadro di manovra ascensore. Vorrei sapere quale criterio è applicabile per la ripartizione della spese: secondo la tabella A (proprietà) oppure secondo la tabella C (manutenzione e conduzione ascensore). M. M.

La spesa occorrente alla sostituzione del quadro di manovra dell’ascensore rientra fra le spese di manutenzione e va pertanto ripartita fra i condomini sulla base della tabella relativa a scale e ascensore, salvo che un regolamento contrattuale (ossia accettato o approvato da tutti i condomini) disponga altrimenti. TETTO E ANTENNA Vorrei sapere se ho la possibilità di riparare un'antenna (per l'arrivo del digitale) preesistente sul tetto della mia abitazione: ad oggi mi viene negato l'accesso per riparare la stessa adducendomi la risposta che il tetto non è condominiale. Mi spiego meglio: nell'immobile abitiamo in 4 famiglie, l'ultimo piano è abitato dalla persona che nega l'accesso perché ritiene che il tetto sia di sua esclusiva proprietà. Mi viene detto anzi, di togliere l'antenna e installarla in un altro luogo. Chi ha ragione? L. B. Il tetto rientra fra le parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 c.c., salvo che da un titolo risulti il contrario. Di conseguenza il condomino ha il diritto di mantenervi la propria antenna televisiva. CONTRIBUTI CONDOMINIALI, MOROSITA’ E PRESCRIZIONE In un palazzo/condominio ci sono due appartamenti che fanno capo alla cooperativa edilizia costruttrice in liquidazione coatta (ancora non chiusa); questi non pagano le quote condominiali. I debiti sono alti e i soci proprietari (da assegnatari a proprietari con rogito notarile) decidono in assemblea di farsi carico di questi debiti (accettazione del debito) e rivalersi nei confronti della cooperativa. Nessuno fa opposizione, passano dieci anni, e qualcuno ora non vuole pagare. Dopo dieci anni e in mancanza di opposizione, diventa esigibile nei loro confronti l'obbligo al pagamento dei debiti che continuano ad aumentare?

La spesa occorrente alla sostituzione del quadro di manovra dell’ascensore rientra fra le spese<br />

di manutenzione e va pertanto ripartita fra i condomini sulla base della tabella relativa a scale<br />

e ascensore, salvo che un regolamento contrattuale (ossia accettato o approvato da tutti i<br />

condomini) disponga altrimenti.<br />

TETTO E ANTENNA<br />

Vorrei sapere se ho la possibilità di riparare un'antenna (per l'arrivo del digitale) preesistente<br />

sul tetto della mia abitazione: ad oggi mi viene negato l'accesso per riparare la stessa<br />

adducendomi la risposta che il tetto non è condominiale. Mi spiego meglio: nell'immobile<br />

abitiamo in 4 famiglie, l'ultimo piano è abitato dalla persona che nega l'accesso perché ritiene<br />

che il tetto sia di sua esclusiva proprietà. Mi viene detto anzi, di togliere l'antenna e installarla<br />

in un altro luogo. Chi ha ragione?<br />

L. B.<br />

Il tetto rientra fra le parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 c.c., salvo che da un titolo<br />

risulti il contrario. Di conseguenza il condomino ha il diritto di mantenervi la propria antenna<br />

televisiva.<br />

CONTRIBUTI CONDOMINIALI, MOROSITA’ E PRESCRIZIONE<br />

In un palazzo/condominio ci sono due appartamenti che fanno capo alla cooperativa edilizia<br />

costruttrice in liquidazione coatta (ancora non chiusa); questi non pagano le quote<br />

condominiali. I debiti sono alti e i soci proprietari (da assegnatari a proprietari con rogito<br />

notarile) decidono in assemblea di farsi carico di questi debiti (accettazione del debito) e<br />

rivalersi nei confronti della cooperativa. Nessuno fa opposizione, passano dieci anni, e<br />

qualcuno ora non vuole pagare. Dopo dieci anni e in mancanza di opposizione, diventa esigibile<br />

nei loro confronti l'obbligo al pagamento dei debiti che continuano ad aumentare?

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