POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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24.02.2013 Views

isposto, hanno dato parere positivo firmando la lettera di avviso dei presunti lavori previa assemblea condominiale; tutto ciò è avvenuto, felicemente, nel novembre 2011. L'11 giugno 2012 c'è stata l'assemblea dove con nostra meraviglia e molto sdegno si sono astenuti, anche diversamente da quel che prima avevano positivamente asserito, tranne alcuni e soprattutto tranne i condomini che abitano la palazzina, la nostra, dove dovrebbero svolgersi i lavori e cioè 5 sì contro un solo "mi astengo". Ora domando: non si può comunque procedere visto che abbiamo la maggioranza favorevole dei condomini che occupano la palazzina nella quale vorremmo fare questo piccolo terrazzino? Le faccio presente che nelle altre due palazzine si sono astenute solo i "soliti": 3 famiglie. Come dobbiamo comportarci? Anche l'Amministratore è rimasto allibito alle risposte da "voltafacce" di chi prima aveva acconsentito senza alcuna discussione (abbiamo tutte le risposte positive in mano). M. R. Se il condomino è in possesso di autorizzazione scritta dei condomini del fabbricato in cui dovrà essere introdotta l’innovazione, ed è in regola nei confronti del Comune, può dar corso ai lavori, dal momento che i condomini degli altri due edifici (che fra l’altro si sono astenuti e non opposti) non hanno titolo per eccepire un’eventuale alterazione del decoro architettonico del fabbricato (Cass. 13/1/1983, n. 255, con riferimento al confinante). SPOSTAMENTO SERVITU’ Lo scorso anno ho comprato un appartamento ubicato in un piccola palazzina (6 condomini), dove il vecchio proprietario, ha confermato che tutti gli impianti sono a norma (concessione fine 2004 - consegna 2006) quindi parliamo di nuove abitazioni. Il mio appartamento è ubicato su due livelli. quindi il primo livello - salone - cucina con accesso al giardino, il secondo livello, collegato con una scala interna porta al seminterrato, dove si trova il bagno - due camere (h. 2,70) e il garage (h. 2,50). qui c'è il problema, nel mio garage ci sono dei pozzetti d'ispezione, l'unico proprietario che abito sopra il mio, anche lui ha due livelli, per farla breve giorni fa dalla sua cucina non è stato possibile scaricare l'acqua, (tenga presente che la mia cucina si trova) nel lato opposto della sua... quindi è intervenuta la ditta spurgo e non sono riusciti a risolvere il problema, pertanto (io non ho permesso l'accesso al mio garage che utilizzo in un altro modo (avendo posti auto di proprietà) ma appena fuori dal mio garage ci sono due pozzetti

ispezionabili, dopo l'apertura è emerso che i miei due pozzetti interni sono in linea con quest'ultimo pozzetto che manda il tutto nelle fognature. mi chiedo ma io devo restare sempre a casa perchè in caso di intasamento devo essere lì pronto ad aprire i pozzetti? E' un limitare alla mia libertà di movimento, pertanto chiedo, posso fare un cambio di destinazione d'uso (e vorrei far spostare quei pozzetti, che per un mio amico idraulico dice che sono assolutamente inutili visti che arrivano al pozzetto esterno direttamente senza curve o impedimenti (verificato con telecamera) visto che ho posti auto di proprietà (qualcuno parla della legge Tognoli che permette ai proprietari di posti auto esterni di poter cambiare la destinazione d'uso magari in cantina - taverna) perchè nel mio garage è problematico effettuare manovre di ingresso, inoltre al piano inferiore ho una seconda porta di accesso all'appartamento. M. R. Il proprietario del fondo servente -stabilisce il primo comma dell’art. 1068 c.c.- non può trasferire l’esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente. Il successivo comma, però, precisa che, se l’originario esercizio della servitù è divenuto più gravoso per il fondo servente o impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo ugualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti, e questi non può rifiutarlo. ASSEMBLEA DESERTA E VERBALE In un suo libro si parla della verbalizzazione di dichiarazioni fatte da un condomino. Gradirei sapere se tale dichiarazione può/deve essere verbalizzata anche nel caso di assemblea di prima convocazione andata deserta per mancanza di numero legale? via mail L’omessa redazione del verbale che attesta la mancata riunione dell’assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l’assemblea in seconda convocazione, né la rende

ispezionabili, dopo l'apertura è emerso che i miei due pozzetti interni sono in linea con<br />

quest'ultimo pozzetto che manda il tutto nelle fognature. mi chiedo ma io devo restare sempre<br />

a casa perchè in caso di intasamento devo essere lì pronto ad aprire i pozzetti? E' un limitare<br />

alla mia libertà di movimento, pertanto chiedo, posso fare un cambio di destinazione d'uso (e<br />

vorrei far spostare quei pozzetti, che per un mio amico idraulico dice che sono assolutamente<br />

inutili visti che arrivano al pozzetto esterno direttamente senza curve o impedimenti (verificato<br />

con telecamera) visto che ho posti auto di proprietà (qualcuno parla della legge Tognoli che<br />

permette ai proprietari di posti auto esterni di poter cambiare la destinazione d'uso magari in<br />

cantina - taverna) perchè nel mio garage è problematico effettuare manovre di ingresso,<br />

inoltre al piano inferiore ho una seconda porta di accesso all'appartamento.<br />

M. R.<br />

Il proprietario del fondo servente -stabilisce il primo comma dell’art. 1068 c.c.- non può<br />

trasferire l’esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita<br />

originariamente. Il successivo comma, però, precisa che, se l’originario esercizio della servitù è<br />

divenuto più gravoso per il fondo servente o impedisce di fare lavori, riparazioni o<br />

miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell’altro fondo un<br />

luogo ugualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti, e questi non può rifiutarlo.<br />

ASSEMBLEA DESERTA E VERBALE<br />

In un suo libro si parla della verbalizzazione di dichiarazioni fatte da un condomino. Gradirei<br />

sapere se tale dichiarazione può/deve essere verbalizzata anche nel caso di assemblea di<br />

prima convocazione andata deserta per mancanza di numero legale?<br />

via mail<br />

L’omessa redazione del verbale che attesta la mancata riunione dell’assemblea in prima<br />

convocazione non impedisce che si tenga l’assemblea in seconda convocazione, né la rende

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