POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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Sono proprietaria di un antico fabbricato (cantina fine '800) coperto da lastre di eternit che ha servitù dominante di sporto e stillicidio sul terreno (giardino incolto) di un confinante. Ho deciso di effettuare una "bonifica ambientale" sostituendo alle lastre di amianto le tegole in coccio originarie (caddero negli anni '70 e furono sostituite appunto con l'ethernit). Nessuna altra modifica viene apportata al tetto (capriate, pendenze, ampiezza delle falde, tutto immutato,etc.) solo mera sostituzione del rivestimento del tetto. Il vicino, dopo avermi fatto completare i lavori (scorretto!) si è rivolto ad un legale perché sostiene che in tale circostanza (lavori sul tetto) cessano le servitù e pertanto devo eliminare sia lo sporto che lo stillicidio convogliando le acque piovane all'interno del mio fabbricato. Questo è praticamente impossibile per motivi tecnici e per gli enormi costi di ricostruzione che dovrei sopportare. Oltretutto credo che in oltre 110 anni ho usucapito le suddette servitù senza mai un'opposizione del confinante ne prima ne dopo l'eternit! P. M. La sostituzione del tipo di copertura, nel rispetto delle condizioni indicate dal lettore, non comporta il venir meno della servitù, né la violazione di cui al primo comma dell’art. 1067 c.c. (divieto di aggravare l’esercizio della servitù). REGOLAMENTO E COSTRUTTORE Nel novembre 2010 ho acquistato un alloggio in un complesso nuovo di casette bifamiliari. Siamo dodici famiglie: ad oggi non abbiamo ancora regolamento e millesimi. L'amministratore dice che deve darli il costruttore- Cosa possiamo fare? L'ultima riunione si è scolta nel marzo 2011. M. O. Se il costruttore si era formalmente impegnato a redigere il regolamento del condominio con i relativi millesimi, l’amministratore può sollecitarlo a mezzo raccomandata con avviso di
icevimento. Se il costruttore disattente l’invito è l’assemblea non vuole ricorrere al giudice, può incaricare un tecnico di provvedere alla stesura del regolamento e alla messa a punto dei millesimi, da approvare in una successiva riunione. GAZEBO E DISTANZA LEGALE Bisogna rispettare delle distanze dal confine per montare un gazebo in metallo? Ci sono leggi che tutelino i cittadini dal posizionamento alla distanza di 5 metri dal confine di casa? L. M. La Cassazione (sentenza n. 5897 dell’11/3/2010) ha stabilito che, ai fini dell’osservanza delle distanze legali nelle costruzioni, alla nozione di “costruzione” dev’essere ricondotto qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione al suolo anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad una preesistente fabbrica. Il Tribunale di Roma, con sentenza dell’8/2/2006, ha ordinato la rimozione di un gazebo installato a distanza inferiore a quella legale su un terrazzo adiacente ad altro terrazzo, avendo ravvisato un vincolo reciproco di servitù altius non tollendi, ossia di non costruire più in alto, per non pregiudicare la visuale al confinante. VENDITA DELL’UNITA’ IMMOBILIARE E ASSEMBLEA Posso rifiutarmi di partecipare a lavori nel condominio, in quando ho deciso di vendermi l'appartamento per ragioni di sopravvivenza? E' legale? Posso mandare una lettera all'amministratore per comunicargli che non intento più partecipare ai lavori nel condominio perché vendo la casa? A. N.
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M. O.<br />
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